Art. 2 
 
           Misure per incentivare la mobilita' sostenibile 
                      nelle aree metropolitane 
 
  1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  il  fondo
denominato  «Programma  sperimentale  buono   mobilita'»,   con   una
dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni  per
l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021,  euro  55  milioni  per
l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro  10  milioni  per
l'anno 2024, per le finalita' di cui al presente comma. ((Al relativo
onere)) si provvede mediante corrispondente  utilizzo,  per  ciascuno
degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024  di  quota  parte  dei
proventi  delle  aste  delle  quote  di  emissione  di  CO2  di   cui
all'articolo 19  del  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,
destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, versata ((dal Gestore dei  servizi  energetici  (GSE)  ))ad
apposito capitolo del  bilancio  dello  Stato,  che  resta  acquisita
definitivamente  all'erario.  Al  fine  di   ridurre   le   emissioni
climalteranti, a  valere  sul  suddetto  programma  sperimentale,  ai
residenti  nei  comuni  interessati  dalle  procedure  di  infrazione
comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e  n.  2015/2043  del  28
maggio  2015  per  la  non  ottemperanza  dell'Italia  agli  obblighi
previsti dalla  direttiva  2008/50/CE  che  rottamano,  entro  il  31
dicembre 2021, autovetture  omologate  fino  alla  classe  Euro  3  o
motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e'
riconosciuto, ((nei limiti della dotazione del fondo di cui al  primo
periodo)) e fino ad esaurimento delle risorse, un  «buono  mobilita'»
pari ad euro 1.500 per ogni  autovettura  e  ad  euro  500  per  ogni
motociclo ((rottamati)) da utilizzare, entro i successivi  tre  anni,
per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di  abbonamenti
al trasporto pubblico locale e regionale nonche' di biciclette  anche
a pedalata assistita ((o per  l'utilizzo  dei  servizi  di  mobilita'
condivisa a uso individuale.)) Il «buono mobilita'»  non  costituisce
reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del  computo
del valore dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  il
Ministro  dello   sviluppo   economico,   ((sentita   la   Conferenza
unificata,)) sono definite le modalita' e i termini per l'ottenimento
e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai  fini
del rispetto del limite di spesa. 
  2.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,   per   il
finanziamento  di  progetti  per  la  creazione,  il   prolungamento,
l'ammodernamento e la messa a norma di corsie  preferenziali  per  il
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro 20  milioni
per ciascuno degli  anni  2020  e  2021.  ((Al  relativo))  onere  si
provvede mediante corrispondente utilizzo, per  ciascuno  degli  anni
2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste  delle  quote  di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  13
marzo 2013, n. 30,  destinata  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  versata  dal  GSE  ad  apposito
capitolo   del   bilancio   dello   Stato,   che   resta    acquisita
definitivamente all'erario. ((I progetti di  cui  al  presente  comma
sono  presentati  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore  a  50.000
abitanti, ovvero da  uno  o  piu'  comuni  finitimi  anche  in  forma
associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore
a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera, interessati
dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10  luglio
2014 e n. 2015/2043 del  28  maggio  2015  per  la  non  ottemperanza
dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva  2008/50/CE  sulla
qualita' dell'aria.)) Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  da  adottarsi  entro  ((novanta
giorni)) dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  di
concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa  con  la
Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni,  ((decorsi
i quali)) il decreto e' emanato anche in mancanza  di  detto  parere,
sono stabilite le  modalita'  e  i  termini  di  presentazione  delle
domande, ((adottando criteri che  assicurino  priorita'  ai  progetti
presentati dai  comuni  con  i  piu'  elevati  livelli  di  emissioni
inquinanti.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  19,  del  decreto
          legislativo  13  marzo  2013,  n.  30   (Attuazione   della
          direttiva 2009/29/CE che modifica la  direttiva  2003/87/CE
          al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
          per lo scambio di quote  di  emissione  di  gas  a  effetto
          serra), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile  2013,
          n. 79: 
                «Art.  19  (Messa  all'asta  delle  quote).  -  1.  A
          decorrere dall'anno 2013, la messa all'asta della quantita'
          di  quote  determinata  con  decisione  della   Commissione
          europea, ai sensi  dell'articolo  10,  paragrafo  2,  della
          direttiva 2003/87/CE, e' disciplinata dal regolamento sulle
          aste. A tale fine il GSE svolge il  ruolo  di  responsabile
          per il collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone
          in essere a questo scopo  tutte  le  attivita'  necessarie,
          propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi  incluse  quelle
          finalizzate  a  consentire  alla  Piattaforma   d'Asta   di
          trattenere le  risorse  necessarie  per  il  pagamento  del
          Sorvegliante d'Asta, in conformita' al citato regolamento e
          agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti. 
                2. I proventi delle aste sono versati al  GSE  in  un
          apposito conto corrente dedicato "Trans-European  Automated
          Real-time  Gross  Settlement   Express   Transfer   System"
          ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed  i
          relativi interessi maturati su  un  apposito  conto  acceso
          presso la Tesoreria dello Stato, intestato al  Dipartimento
          del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai  ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  5,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
          destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
          sensi e per gli effetti della direttiva  2009/29/CE,  degli
          stati di previsione interessati. Le somme di cui  al  primo
          ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte  a
          gestione separata e non sono pignorabili. 
                3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma  2
          si  provvede,  previa  verifica  dell'entita'  delle  quote
          restituite e dei corrispondenti  proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
          il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
          delle aste, nella misura del 70  per  cento  a  favore  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e del 30  per  cento  a  favore  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
                4.   Un'apposita   convenzione   fra   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di "responsabile del  collocamento",  in  coerenza
          con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa  la  gestione
          del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
          provvede a valere sui proventi  delle  aste  ai  sensi  del
          comma 6, lettera i). 
                5. Il 50  per  cento  dei  proventi  derivanti  dalle
          singole aste e' riassegnato con i decreti di cui al comma 3
          ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
          Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma
          5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n.  72,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  2010,
          n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3
          dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010.  A
          seguito del completamento dei rimborsi di tali  crediti  la
          quota  di  detti  proventi   e'   riassegnata,   ai   sensi
          dell'articolo 25, comma 1,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214,  al  Fondo  per  l'ammortamento  dei
          titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre
          2003, n. 398, e successive modificazioni. 
                6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per
          cento dei proventi delle singole  aste  e'  destinato  alle
          seguenti attivita'  per  misure  aggiuntive  rispetto  agli
          oneri complessivamente derivanti  a  carico  della  finanza
          pubblica dalla normativa vigente alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto: 
                  a) ridurre le emissioni dei gas  a  effetto  serra,
          anche  contribuendo  al  Fondo  globale  per   l'efficienza
          energetica  e  le  energie  rinnovabili  e  al   Fondo   di
          adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza  di
          Poznan sui cambiamenti climatici  (COP  14  e  COP/MOP  4),
          favorire  l'adattamento  agli   impatti   dei   cambiamenti
          climatici e finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
          progetti   dimostrativi   volti   all'abbattimento    delle
          emissioni  e  all'adattamento  ai  cambiamenti   climatici,
          compresa  la  partecipazione  alle  iniziative   realizzate
          nell'ambito del Piano strategico europeo per le  tecnologie
          energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; 
                  b) sviluppare le energie  rinnovabili  al  fine  di
          rispettare l'impegno comunitario di utilizzare  il  20  per
          cento di energia rinnovabile entro  il  2020  e  sviluppare
          altre tecnologie che contribuiscano alla transizione  verso
          un'economia  a  basse  emissioni  di  carbonio   sicura   e
          sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
          incrementare l'efficienza energetica del 20 per  cento  per
          il 2020; 
                  c)   favorire   misure   atte   ad    evitare    la
          deforestazione  e  ad  accrescere  l'afforestazione  e   la
          riforestazione nei Paesi in via  di  sviluppo  che  avranno
          ratificato   l'accordo   internazionale   sui   cambiamenti
          climatici, trasferire tecnologie e  favorire  l'adattamento
          agli effetti avversi  del  cambiamento  climatico  in  tali
          Paesi; 
                  d)  favorire  il  sequestro  mediante  silvicoltura
          nella Comunita'; 
                  d-bis)  rafforzare  la  tutela   degli   ecosistemi
          terrestri e  marini,  a  partire  dalle  aree  e  dai  siti
          protetti nazionali, internazionali e  dell'Unione  europea,
          anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
          monitoraggio,    il    controllo     e     il     contrasto
          dell'inquinamento; 
                  e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
                  f)  incoraggiare  il  passaggio  a   modalita'   di
          trasporto pubblico a basse emissioni; 
                  g)   finanziare   la   ricerca   e   lo    sviluppo
          dell'efficienza energetica e delle  tecnologie  pulite  nei
          settori disciplinati dal presente decreto; 
                  h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
          energetica e l'isolamento delle abitazioni o a  fornire  un
          sostegno  finanziario  per  affrontare   le   problematiche
          sociali dei nuclei a reddito medio-basso; 
                  i) coprire  le  spese  amministrative  connesse  al
          sistema per lo scambio di quote  di  emissioni  di  gas  ad
          effetto serra nella  Comunita'  istituito  ai  sensi  della
          direttiva  2003/87/CE,  diverse  dai  costi  di  cui   alla
          direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo
          41; 
                  i-bis)  compensare  i  costi  come   definiti   dal
          paragrafo 26 delle linee guida di  cui  alla  comunicazione
          della  Commissione  europea  (C(2012)  3230   final),   con
          priorita' di assegnazione alle  imprese  accreditate  della
          certificazione ISO 50001. 
                6-bis. La quota annua dei  proventi  derivanti  dalle
          aste, eccedente il valore  di  1000  milioni  di  euro,  e'
          destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro  per
          il 2020 e di 150 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal
          2021, al  Fondo  di  cui  all'articolo  27,  comma  2,  per
          finanziare   interventi   di   decarbonizzazione    e    di
          efficientamento energetico del settore industriale  e,  per
          una quota fino ad un massimo di 20 milioni  di  euro  annui
          per  gli  anni  dal  2020  al  2024,  al  "Fondo   per   la
          riconversione  occupazionale  nei  territori  in  cui  sono
          ubicate  centrali  a  carbone"  da  istituire   presso   il
          Ministero dello sviluppo economico,  con  decreto  adottato
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente   disposizione   dal   Ministro   dello   sviluppo
          economico. I criteri, le  condizioni  e  le  procedure  per
          l'utilizzo delle risorse del "Fondo  per  la  riconversione
          occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali  a
          carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, con il Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, anche ai fini del rispetto  del  limite  di  spesa
          degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli  oneri
          relativi ai predetti  fondi  si  utilizzano  le  quote  dei
          proventi delle aste assegnate al Ministero  dello  sviluppo
          economico e, ove necessario, per la  residua  copertura  si
          utilizzano le quote dei  proventi  assegnate  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
                7. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico  presentano,   a   norma   della   decisione   n.
          280/2004/CE,  alla  Commissione   europea   una   relazione
          sull'utilizzo dei  proventi  e  sulle  azioni  adottate  in
          conformita' con il comma 5. 
                8. Al fine di consentire alla Commissione europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della
          direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
          alla  Commissione  europea  ogni  informazione   pertinente
          almeno  due  mesi   prima   l'approvazione   della   citata
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza di cui al regolamento aste, il  Comitato  puo'
          richiedere  le  informazioni  necessarie  alla   Segreteria
          tecnica ed  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento.». 
              - Per gli estremi della  direttiva  n.  2008/50/CE,  si
          veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.