Art. 3 Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile 1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualita' dell'aria, e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base ((all'entita' del numero)) di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. ((Al relativo onere)) si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. 2. ((I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria.)) 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro ((novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti ((il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,)) sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.
Riferimenti normativi - Per gli estremi della direttiva n. 2008/50/CE, si veda nei riferimenti all'articolo 1. - Il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2018, n. 92. - Il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 2.