Art. 3 
 
                   Disposizioni per la promozione 
                del trasporto scolastico sostenibile 
 
  1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e  inquinanti  in
atmosfera e migliorare la qualita' dell'aria, e' autorizzata la spesa
di euro 10 milioni per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021  per  il
finanziamento degli  investimenti  necessari  alla  realizzazione  di
progetti sperimentali per la realizzazione  o  l'implementazione  del
servizio  di  trasporto  scolastico  per  i  bambini   della   scuola
dell'infanzia statale e  comunale  e  per  gli  alunni  delle  scuole
statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o
elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in base ((all'entita' del numero)) di  studenti
coinvolti e alla stima di  riduzione  dell'inquinamento  atmosferico.
((Al relativo onere)) si provvede mediante  corrispondente  utilizzo,
per ciascuno degli anni 2020 e 2021,  di  quota  parte  dei  proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30,  destinata  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  versata  dal
GSE  ad  apposito  capitolo  del  bilancio  dello  Stato,  che  resta
acquisita definitivamente all'erario. 
  2. ((I progetti di cui al comma  1  sono  presentati  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati  dalle  procedure
di infrazione comunitaria n.  2014/2147  del  10  luglio  2014  e  n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli
obblighi  previsti  dalla   direttiva   2008/50/CE   sulla   qualita'
dell'aria.)) 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da adottarsi entro  ((novanta  giorni))  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti ((il Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  sentita   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,)) sono stabilite  le  modalita'  di
presentazione delle domande  e  le  spese  ammissibili  ai  fini  del
finanziamento. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per gli estremi della  direttiva  n.  2008/50/CE,  si
          veda nei riferimenti all'articolo 1. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2018,  n.  34  (Testo
          unico  in  materia  di  foreste  e  filiere  forestali)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2018, n. 92. 
              -  Il  testo  dell'articolo  19  del   citato   decreto
          legislativo n. 30 del 2013, e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 2.