Art. 4 
 
                    Azioni per la riforestazione 
 
  1. Per il finanziamento di un programma  sperimentale  di  messa  a
dimora di alberi, ((ivi compresi gli impianti  arborei  da  legno  di
ciclo medio e lungo, purche' non oggetto  di  altro  finanziamento  o
sostegno pubblico,)) di  reimpianto  e  di  silvicoltura,  e  per  la
creazione di foreste urbane e periurbane, nelle citta' metropolitane,
in coerenza con quanto previsto  dal  decreto  legislativo  3  aprile
2018, n. 34, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per  ciascuno
degli anni 2020 e 2021. ((Al relativo onere))  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo, per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  di
quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione  di  CO2
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,
destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, versata dal GSE ad apposito  capitolo  del  bilancio  dello
Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. 
  2.  Al  fine  di  procedere  a  un  rapido  avvio   del   programma
sperimentale di cui al presente articolo,  entro  ((novanta  giorni))
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
d'intesa con la Conferenza unificata che si  pronuncia  entro  trenta
giorni, ((decorsi i quali)) il decreto e' emanato anche  in  mancanza
di detto parere, sulla base  dell'istruttoria  del  Comitato  per  lo
sviluppo del verde pubblico di cui  all'articolo  3  della  legge  14
gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalita' per la  progettazione
degli interventi ((e di ogni eventuale successiva variazione))  e  il
riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le citta'  metropolitane,
tenendo conto, quali criteri  di  selezione,  in  particolare,  della
valenza  ambientale  e  sociale  dei   progetti,   del   livello   di
riqualificazione e di fruibilita' dell'area, dei livelli di  qualita'
dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto  delle  procedure
di infrazione comunitaria n.  2014/2147  del  10  luglio  2014  e  n.
2015/2043 del 28 maggio 2015. 
  3. Entro ((centoventi giorni))  dalla  data  di  pubblicazione  del
decreto di cui al comma 2, ciascuna citta' metropolitana presenta  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  le
progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio  con  i
relativi  costi.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  provvede  all'approvazione  di  almeno   un
progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti  dal  decreto
di cui al comma 2, per ciascuna citta' metropolitana, con i  relativi
programmi operativi di dettaglio,  e  di  ogni  eventuale  successiva
variazione,  sulla  base  di  apposite  istruttorie  effettuate   dal
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che,  a  tal  fine,  puo'
avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti  e
senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla
legge 28 giugno 2016, n. 132. 
  4. Le autorita' competenti nella gestione del  demanio  fluviale  e
nella  programmazione  degli  interventi  di  contrasto  al  dissesto
idrogeologico introducono, tra  i  criteri  per  l'affidamento  della
realizzazione delle opere,  ((la  pulizia,  la  manutenzione  e  ))il
rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali  fluviali
((con relativo piano di manutenzione,)) laddove  ritenuto  necessario
per prevenire  il  rischio  idrogeologico,  ((garantendo  l'opportuno
raccordo con la pianificazione e la  programmazione  delle  misure  e
degli interventi per  la  sicurezza  idraulica  di  competenza  delle
Autorita' di bacino distrettuale di cui all'articolo 63  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152.  Al  rimboschimento  delle  fasce
ripariali e delle aree demaniali fluviali di cui al primo periodo  si
provvede secondo le modalita' stabilite  con  decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico  di  cui  all'articolo  3
della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Le autorita' competenti di cui al primo periodo, quando  non
ritengono necessario  il  rimboschimento  per  prevenire  il  rischio
idrogeologico,  devono  darne  motivatamente  conto  negli  atti   di
affidamento, che, agli effetti di quanto  previsto  dall'articolo  46
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati,  entro
trenta giorni dalla loro  adozione,  nella  sezione  «Amministrazione
trasparente» del rispettivo sito internet. 
  4-bis. Le autorita' competenti di cui al comma 4, tra i criteri per
la programmazione degli interventi di messa a dimora  di  alberi,  di
reimpianto e di silvicoltura nelle citta' metropolitane, in  coerenza
con quanto previsto dal testo unico in materia di foreste  e  filiere
forestali, di cui al  decreto  legislativo  3  aprile  2018,  n.  34,
tengono conto principalmente delle aree  che  hanno  subito  notevoli
danni da eventi climatici eccezionali. 
  4-ter. Lo svolgimento delle attivita' di rimboschimento di  cui  al
comma  4  puo'  essere  affidato  dalle  autorita'  competenti  nella
gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi
di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli  di
cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,  in  forma  singola   o
associata, nel rispetto della  disciplina  prevista  dal  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50. 
  4-quater. Al comma 2 dell'articolo 3 del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunta,  in  fine,  la
seguente  lettera:  «s-bis)   bosco   vetusto:   superficie   boscata
costituita da specie autoctone spontanee  coerenti  con  il  contesto
biogeografico,  con  una  biodiversita'  caratteristica   conseguente
all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza  di
stadi  seriali  legati  alla   rigenerazione   ed   alla   senescenza
spontanee». 
  4-quinquies. All'articolo 7 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
comma: «13-bis. Con decreto del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite  disposizioni
per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree
definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro  gestione
e tutela, anche al fine della  creazione  della  Rete  nazionale  dei
boschi vetusti». 
  4-sexies. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  4-septies. All'articolo  7  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, dopo il  comma  13-bis,  introdotto
dal comma 4-quinquies del presente articolo, e' aggiunto il seguente:
«13-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
accordo con i  principi  di  salvaguardia  della  biodiversita',  con
particolare riferimento alla conservazione  delle  specie  dipendenti
dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di  alberi
da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito». 
  4-octies. Dalla disposizione di cui al comma 4-septies  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle  aree  interessate
da elevata criticita' idraulica, come definite dalle  norme  tecniche
di attuazione dei relativi  Piani  di  bacino,  non  sono  consentiti
incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  14
          gennaio 2013, n. 10 (Norme  per  lo  sviluppo  degli  spazi
          verdi  urbani),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   1
          febbraio 2013, n. 27: 
                «Art. 3 (Monitoraggio sull'attuazione della legge  29
          gennaio  1992,  n.  113).  -   1.   Presso   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e'
          istituito un Comitato per lo sviluppo del  verde  pubblico.
          Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare sono definite la  composizione  e  le
          modalita' di funzionamento del Comitato. 
                2. Il Comitato provvede a: 
                  a)    effettuare     azioni     di     monitoraggio
          sull'attuazione delle disposizioni della legge  29  gennaio
          1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni  di  legge
          con finalita' di incremento del verde pubblico e privato; 
                  b)  promuovere  l'attivita'   degli   enti   locali
          interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e
          le  opere  necessarie  a   garantire   l'attuazione   delle
          disposizioni di cui alla lettera a); 
                  c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri  e  linee
          guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno
          alle maggiori conurbazioni e di filari  alberati  lungo  le
          strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle
          infrastrutture pubbliche e scolastiche  che  garantisca  la
          riqualificazione degli  edifici,  in  coerenza  con  quanto
          previsto dagli articoli 5 e 6 della presente  legge,  anche
          attraverso il rinverdimento delle  pareti  e  dei  lastrici
          solari, la creazione di giardini e orti e il  miglioramento
          degli spazi; 
                  d) verificare le azioni poste in essere dagli  enti
          locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e
          dei singoli alberi  posti  a  dimora  in  giardini  e  aree
          pubbliche e promuovere tali  attivita'  per  migliorare  la
          tutela dei cittadini; 
                  e) predisporre una relazione, da  trasmettere  alle
          Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati
          del  monitoraggio  e  la  prospettazione  degli  interventi
          necessari a garantire la piena attuazione  della  normativa
          di settore; 
                  f) monitorare l'attuazione delle  azioni  poste  in
          essere  dalle  istituzioni   scolastiche   nella   Giornata
          nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1; 
                  g) promuovere gli interventi  volti  a  favorire  i
          giardini storici. 
                3. All'attuazione del presente articolo  si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane  e  strumentali  vigenti  e
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Ai
          componenti  del  Comitato  di  cui  al  comma  1  non  sono
          corrisposti  gettoni,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri
          emolumenti comunque denominati.». 
              - La legge 28 giugno  2016,  n.  132  (Istituzione  del
          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  e
          disciplina dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
          ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          18 luglio 2016, n. 166. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  63  del  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: 
                «Art. 63 (Autorita' di bacino distrettuale). - 1.  In
          ciascun distretto idrografico di  cui  all'articolo  64  e'
          istituita l'Autorita' di bacino  distrettuale,  di  seguito
          denominata  "Autorita'  di  bacino",  ente   pubblico   non
          economico che opera in  conformita'  agli  obiettivi  della
          presente sezione e uniforma la propria attivita' a  criteri
          di efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'. 
                2.  Nel  rispetto  dei  principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e  adeguatezza  nonche'  di  efficienza  e
          riduzione della spesa, nei  distretti  idrografici  il  cui
          territorio  coincide  con  il  territorio   regionale,   le
          regioni, al fine di  adeguare  il  proprio  ordinamento  ai
          principi del presente decreto, istituiscono l'Autorita'  di
          bacino distrettuale, che esercita i compiti e  le  funzioni
          previsti nel presente articolo; alla medesima Autorita'  di
          bacino distrettuale sono altresi' attribuite le  competenze
          delle regioni di cui  alla  presente  parte.  Il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          anche  avvalendosi  dell'ISPRA,  assume  le   funzioni   di
          indirizzo  dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale  e   di
          coordinamento   con   le   altre   Autorita'   di    bacino
          distrettuali. 
                3.  Sono  organi   dell'Autorita'   di   bacino:   la
          conferenza   istituzionale   permanente,   il    segretario
          generale, la conferenza operativa,  la  segreteria  tecnica
          operativa  e  il   collegio   dei   revisori   dei   conti,
          quest'ultimo in conformita' alle previsioni della normativa
          vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli  organi
          dell'Autorita'  di  bacino  si  provvede  con  le   risorse
          finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente,   nel
          rispetto dei principi di differenziazione  delle  funzioni,
          di  adeguatezza  delle  risorse  per  l'espletamento  delle
          stesse  e  di  sussidiarieta'.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, sentita la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e  il
          trasferimento alle Autorita' di bacino di cui  al  comma  1
          del  presente  articolo  del  personale  e  delle   risorse
          strumentali, ivi comprese  le  sedi,  e  finanziarie  delle
          Autorita' di bacino di cui alla legge 18  maggio  1989,  n.
          183, salvaguardando l'attuale organizzazione  e  i  livelli
          occupazionali, previa  consultazione  delle  organizzazioni
          sindacali, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici  da  ultimo
          determinati dai provvedimenti attuativi delle  disposizioni
          di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n.  135,  e  successive  modificazioni.  Al  fine  di
          garantire un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle
          Autorita'  di  bacino  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, il decreto di  cui  al  periodo  precedente  puo'
          prevederne   un'articolazione   territoriale   a    livello
          regionale,  utilizzando  le   strutture   delle   soppresse
          Autorita' di bacino regionali e interregionali. 
                4. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto di cui  al  comma  3,  con  uno  o  piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare,  d'intesa  con  le  regioni  e  le
          province autonome il  cui  territorio  e'  interessato  dal
          distretto  idrografico,  sono  individuate  le  unita'   di
          personale  trasferite  alle  Autorita'  di  bacino  e  sono
          determinate   le   dotazioni   organiche   delle   medesime
          Autorita'.    I    dipendenti     trasferiti     mantengono
          l'inquadramento   previdenziale   di   provenienza   e   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento;  nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per il personale dell'ente incorporante, e' attribuito, per
          la differenza, un assegno ad personam riassorbibile  con  i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti. Con il decreto di cui al  primo  periodo  sono,
          altresi', individuate  e  trasferite  le  inerenti  risorse
          strumentali e  finanziarie.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                5.   Gli   atti   di   indirizzo,   coordinamento   e
          pianificazione delle Autorita' di bacino di cui al comma  1
          sono  adottati  in   sede   di   conferenza   istituzionale
          permanente,   convocata,   anche    su    proposta    delle
          amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio  e  del  mare,  dal  segretario
          generale, che vi partecipa  senza  diritto  di  voto.  Alla
          conferenza   istituzionale   permanente    partecipano    i
          Presidenti delle regioni e delle province autonome  il  cui
          territorio e' interessato dal distretto idrografico  o  gli
          assessori  dai  medesimi  delegati,  nonche'  il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   o   i
          Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo  del
          Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i
          rispettivi  ambiti  di  competenza,   il   Ministro   delle
          politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei
          beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  o  i
          Sottosegretari di  Stato  dagli  stessi  delegati.  Possono
          essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti
          delle organizzazioni agricole maggiormente  rappresentative
          a     livello     nazionale     e     un     rappresentante
          dell'ANBI-Associazione nazionale  consorzi  di  gestione  e
          tutela del territorio  e  acque  irrigue,  per  i  problemi
          legati alla difesa del suolo e alla  gestione  delle  acque
          irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi
          emolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza  o   rimborsi
          comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente
          e' validamente costituita con la  presenza  di  almeno  tre
          membri,   tra   i   quali   necessariamente   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  e
          delibera a maggioranza  dei  presenti.  Le  delibere  della
          conferenza  istituzionale  permanente  sono  approvate  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, fatta salva la procedura di adozione  e  approvazione
          dei Piani di bacino. Gli  atti  di  pianificazione  tengono
          conto delle risorse  finanziarie  previste  a  legislazione
          vigente. 
                6. La conferenza istituzionale permanente: 
                  a) adotta criteri e metodi per  l'elaborazione  del
          Piano di bacino in conformita' agli indirizzi e ai  criteri
          di cui all'articolo 57; 
                  b) individua tempi e modalita' per  l'adozione  del
          Piano di bacino, che puo' articolarsi in piani  riferiti  a
          sotto-bacini o sub-distretti; 
                  c) determina quali componenti del Piano  di  bacino
          costituiscono interesse esclusivo delle singole  regioni  e
          quali costituiscono interessi comuni a piu' regioni; 
                  d) adotta i provvedimenti necessari  per  garantire
          comunque l'elaborazione del Piano di bacino; 
                  e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci; 
                  f)  controlla   l'attuazione   dei   programmi   di
          intervento  sulla  base  delle  relazioni   regionali   sui
          progressi  realizzati  nell'attuazione   degli   interventi
          stessi e, in  caso  di  grave  ritardo  nell'esecuzione  di
          interventi non di  competenza  statale  rispetto  ai  tempi
          fissati   nel    programma,    diffida    l'amministrazione
          inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio  dei
          lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione
          delle misure necessarie ad assicurare  l'avvio  dei  lavori
          provvede, in via sostitutiva, il Presidente  della  regione
          interessata che, a tal fine, puo'  avvalersi  degli  organi
          decentrati e periferici del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti; 
                  g)  delibera,  nel   rispetto   dei   principi   di
          differenziazione  delle  funzioni,  di  adeguatezza   delle
          risorse per  l'espletamento  delle  funzioni  stesse  e  di
          sussidiarieta', lo  statuto  dell'Autorita'  di  bacino  in
          relazione   alle   specifiche   condizioni   ed    esigenze
          rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonche'  i
          bilanci preventivi, i conti consuntivi e le  variazioni  di
          bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilita',
          la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e
          gli  atti  regolamentari   generali,   trasmettendoli   per
          l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare e al Ministro dell'economia  e  delle
          finanze. Lo statuto e' approvato con decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
                7. Il segretario generale e' nominato con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. 
                8. Il segretario generale, la cui  carica  ha  durata
          quinquennale: 
                  a)   provvede   agli   adempimenti   necessari   al
          funzionamento dell'Autorita' di bacino; 
                  b) cura  l'istruttoria  degli  atti  di  competenza
          della  conferenza  istituzionale  permanente,  cui  formula
          proposte; 
                  c)    promuove    la    collaborazione    tra    le
          amministrazioni statali, regionali e locali,  ai  fini  del
          coordinamento delle rispettive attivita'; 
                  d)  cura   l'attuazione   delle   direttive   della
          conferenza operativa; 
                  e)   riferisce   semestralmente   alla   conferenza
          istituzionale permanente  sullo  stato  di  attuazione  del
          Piano di bacino; 
                  f)  cura  la  raccolta  dei  dati   relativi   agli
          interventi  programmati  e  attuati  nonche'  alle  risorse
          stanziate per le finalita' del Piano  di  bacino  da  parte
          dello Stato, delle regioni e degli enti locali  e  comunque
          agli  interventi  da  attuare  nell'ambito  del  distretto,
          qualora  abbiano  attinenza  con  le  finalita'  del  Piano
          medesimo, rendendoli accessibili alla libera  consultazione
          nel sito internet dell'Autorita'. 
                9.  La   conferenza   operativa   e'   composta   dai
          rappresentanti   delle   amministrazioni   presenti   nella
          conferenza  istituzionale  permanente;  e'  convocata   dal
          segretario  generale  che  la  presiede.   Possono   essere
          invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti  delle
          organizzazioni  agricole  maggiormente  rappresentative   a
          livello      nazionale      e       un       rappresentante
          dell'ANBI-Associazione nazionale  consorzi  di  gestione  e
          tutela del territorio  e  acque  irrigue,  per  i  problemi
          legati alla difesa del suolo e alla  gestione  delle  acque
          irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi
          emolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza  o   rimborsi
          comunque denominati. La  conferenza  operativa  delibera  a
          maggioranza dei tre  quinti  dei  presenti  e  puo'  essere
          integrata,  per  le  attivita'  istruttorie,   da   esperti
          appartenenti  a  enti,  istituti  e   societa'   pubbliche,
          designati  dalla  conferenza  istituzionale  permanente   e
          nominati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, senza diritto di  voto  e
          senza oneri  aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica  e  nel
          rispetto  del  principio  di  invarianza  della  spesa.  La
          conferenza operativa esprime parere sugli atti  di  cui  al
          comma 10, lettera a), ed emana  direttive,  anche  tecniche
          qualora pertinenti, per lo svolgimento delle  attivita'  di
          cui al comma 10, lettera b). 
                10. Le Autorita' di bacino provvedono,  tenuto  conto
          delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: 
                  a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e  i
          relativi stralci, tra cui il piano di gestione  del  bacino
          idrografico,  previsto  dall'articolo  13  della  direttiva
          2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          ottobre 2000, e successive modificazioni,  e  il  piano  di
          gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7
          della direttiva 2007/60/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 23 ottobre  2007,  nonche'  i  programmi  di
          intervento; 
                  b)  a  esprimere  parere  sulla  coerenza  con  gli
          obiettivi  del  Piano  di  bacino  dei  piani  e  programmi
          dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi
          alla difesa del suolo, alla  lotta  alla  desertificazione,
          alla tutela delle  acque  e  alla  gestione  delle  risorse
          idriche. 
                11. Fatte salve le discipline adottate dalle  regioni
          ai  sensi  dell'articolo  62  del  presente   decreto,   le
          Autorita' di bacino coordinano e sovrintendono le attivita'
          e le funzioni  di  titolarita'  dei  consorzi  di  bonifica
          integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215,
          nonche' del Consorzio del Ticino -  Ente  autonomo  per  la
          costruzione,   manutenzione   ed    esercizio    dell'opera
          regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio  dell'Oglio  -
          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
          dell'opera regolatrice del  Lago  d'Iseo  e  del  Consorzio
          dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,  manutenzione
          ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di  Como,  con
          particolare  riguardo   all'esecuzione,   manutenzione   ed
          esercizio  delle  opere  idrauliche  e  di  bonifica,  alla
          realizzazione di azioni di  salvaguardia  ambientale  e  di
          risanamento  delle  acque,  anche  al   fine   della   loro
          utilizzazione irrigua, alla  rinaturalizzazione  dei  corsi
          d'acqua e alla fitodepurazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  46  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
          riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche  amministrazioni),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80: 
                «Art. 46 (Responsabilita' derivante dalla  violazione
          delle disposizioni in materia di obblighi di  pubblicazione
          e di accesso civico). - 1. L'inadempimento  degli  obblighi
          di pubblicazione previsti  dalla  normativa  vigente  e  il
          rifiuto, il  differimento  e  la  limitazione  dell'accesso
          civico, al di fuori delle  ipotesi  previste  dall'articolo
          5-bis,  costituiscono   elemento   di   valutazione   della
          responsabilita'   dirigenziale,    eventuale    causa    di
          responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione
          e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della
          retribuzione di  risultato  e  del  trattamento  accessorio
          collegato alla performance individuale dei responsabili. 
                2. Il responsabile  non  risponde  dell'inadempimento
          degli obblighi  di  cui  al  comma  1  se  prova  che  tale
          inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.». 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice
          dei  contratti  pubblici),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3,  del  citato
          decreto legislativo n. 34 del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 3 (Definizioni). - 1. I termini bosco,  foresta
          e selva sono equiparati. 
                2. Si definiscono: 
                  a) patrimonio forestale  nazionale:  l'insieme  dei
          boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle  aree  assimilate  a
          bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello
          Stato, di proprieta' pubblica e privata; 
                  b)  gestione  forestale  sostenibile   o   gestione
          attiva:  insieme  delle  azioni  selvicolturali   volte   a
          valorizzare la molteplicita' delle funzioni  del  bosco,  a
          garantire la  produzione  sostenibile  di  beni  e  servizi
          ecosistemici, nonche' una gestione e uso  delle  foreste  e
          dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo
          che  consenta   di   mantenere   la   loro   biodiversita',
          produttivita', rinnovazione, vitalita' e  potenzialita'  di
          adempiere,  ora  e  in   futuro,   a   rilevanti   funzioni
          ecologiche,  economiche  e  sociali   a   livello   locale,
          nazionale  e  globale,  senza  comportare  danni  ad  altri
          ecosistemi; 
                  c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e  gli
          interventi  volti  all'impianto,  alla  coltivazione,  alla
          prevenzione di incendi, al trattamento e  all'utilizzazione
          dei boschi  e  alla  produzione  di  quanto  previsto  alla
          lettera d); 
                  d) prodotti forestali spontanei non legnosi:  tutti
          i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad  uso
          non alimentare, derivati dalla foresta o da  altri  terreni
          boscati e da singoli alberi, escluso il legno in  ogni  sua
          forma; 
                  e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi
          e le opere di carattere  intensivo  ed  estensivo  attuati,
          anche  congiuntamente,   sul   territorio,   al   fine   di
          stabilizzare,  consolidare  e  difendere  i   terreni   dal
          dissesto  idrogeologico  e   di   migliorare   l'efficienza
          funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali; 
                  f) viabilita' forestale e silvo-pastorale: la  rete
          di  strade,  piste,  vie  di  esbosco,  piazzole  e   opere
          forestali  aventi  carattere  permanente   o   transitorio,
          comunque  vietate  al   transito   ordinario,   con   fondo
          prevalentemente non asfaltato e a  carreggiata  unica,  che
          interessano o attraversano le  aree  boscate  e  pascolive,
          funzionali  a  garantire  il  governo  del  territorio,  la
          tutela,  la  gestione  e  la   valorizzazione   ambientale,
          economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonche'
          le attivita' di prevenzione  ed  estinzione  degli  incendi
          boschivi; 
                  g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto
          dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali  nei
          quali i  boschi  cedui  hanno  superato,  senza  interventi
          selvicolturali, almeno della meta' il turno minimo  fissato
          dalle norme forestali regionali, ed i boschi  d'alto  fusto
          in cui non siano  stati  attuati  interventi  di  sfollo  o
          diradamento negli ultimi  venti  anni,  nonche'  i  terreni
          agricoli sui  quali  non  sia  stata  esercitata  attivita'
          agricola da almeno tre anni, in base  ai  principi  e  alle
          definizioni di cui al regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre  2013  e
          relative   disposizioni   nazionali   di   attuazione,   ad
          esclusione   dei   terreni   sottoposti   ai   vincoli   di
          destinazione d'uso; 
                  h) terreni silenti: i terreni agricoli e  forestali
          di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non  siano
          individuabili  o   reperibili   a   seguito   di   apposita
          istruttoria; 
                  i) prato o pascolo  permanente:  le  superfici  non
          comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda  da
          almeno  cinque  anni,  in  attualita'  di  coltura  per  la
          coltivazione di erba e altre piante  erbacee  da  foraggio,
          spontanee  o  coltivate,  destinate  ad  essere  sfalciate,
          affienate o insilate una o piu' volte  nell'anno,  o  sulle
          quali e' svolta attivita' agricola di mantenimento, o usate
          per il pascolo del bestiame, che possono comprendere  altre
          specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili  per
          il pascolo o che producano mangime animale, purche'  l'erba
          e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti; 
                  l)  prato  o  pascolo  arborato:  le  superfici  in
          attualita'  di  coltura  con  copertura  arborea  forestale
          inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per  il
          pascolo del bestiame; 
                  m) bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate
          tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non
          predominante; 
                  n)  arboricoltura  da  legno:  la  coltivazione  di
          impianti arborei in  terreni  non  boscati  o  soggetti  ad
          ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente
          alla produzione di legno a uso industriale o  energetico  e
          che  e'  liberamente  reversibile  al  termine  del   ciclo
          colturale; 
                  o)  programmazione   forestale:   l'insieme   delle
          strategie e degli interventi volti, nel lungo  periodo,  ad
          assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva
          del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste; 
                  p) attivita' di gestione  forestale:  le  attivita'
          descritte nell'articolo 7, comma 1; 
                  q) impresa forestale: impresa iscritta nel registro
          di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
          che  esercita   prevalentemente   attivita'   di   gestione
          forestale, fornendo anche servizi  in  ambito  forestale  e
          ambientale e che risulti iscritta  negli  elenchi  o  negli
          albi delle imprese forestali regionali di cui  all'articolo
          10, comma 2; 
                  r) bosco di protezione diretta: superficie  boscata
          che per la propria speciale ubicazione svolge una  funzione
          di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture  da
          pericoli   naturali   quali   valanghe,    caduta    massi,
          scivolamenti  superficiali,  lave  torrentizie   e   altro,
          impedendo l'evento o mitigandone l'effetto; 
                  s) materiale di moltiplicazione:  il  materiale  di
          cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 10 novembre 2003, n. 386. 
                  s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita
          da specie autoctone  spontanee  coerenti  con  il  contesto
          biogeografico,   con   una   biodiversita'   caratteristica
          conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni
          e  con  la  presenza   di   stadi   seriali   legati   alla
          rigenerazione ed alla senescenza spontanee. 
                3. Per  le  materie  di  competenza  esclusiva  dello
          Stato,  sono  definite  bosco  le  superfici   coperte   da
          vegetazione forestale arborea, associata o  meno  a  quella
          arbustiva, di origine naturale o artificiale  in  qualsiasi
          stadio  di  sviluppo  ed  evoluzione,  con  estensione  non
          inferiore  ai  2.000  metri  quadri,  larghezza  media  non
          inferiore a 20 metri  e  con  copertura  arborea  forestale
          maggiore del 20 per cento. 
                4. Le regioni, per quanto di  loro  competenza  e  in
          relazione   alle   proprie   esigenze   e   caratteristiche
          territoriali,  ecologiche   e   socio-economiche,   possono
          adottare una definizione integrativa di  bosco  rispetto  a
          quella dettata al comma 3, nonche' definizioni  integrative
          di  aree  assimilate  a  bosco  e  di  aree  escluse  dalla
          definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli
          4 e 5, purche' non venga diminuito il livello di  tutela  e
          conservazione cosi' assicurato alle foreste  come  presidio
          fondamentale della qualita' della vita.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7,  del  citato
          decreto legislativo n. 34 del  2018,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  7  (Disciplina  delle  attivita'  di  gestione
          forestale).  -  1.  Sono  definite  attivita'  di  gestione
          forestale tutte le pratiche selvicolturali a  carico  della
          vegetazione arborea e  arbustiva  di  cui  all'articolo  3,
          comma 2, lettera c) e previste dalle norme  regionali,  gli
          interventi   colturali   di   difesa   fitosanitaria,   gli
          interventi  di  prevenzione  degli  incendi   boschivi,   i
          rimboschimenti  e  gli  imboschimenti,  gli  interventi  di
          realizzazione, adeguamento e manutenzione della  viabilita'
          forestale al servizio delle attivita'  agro-silvo-pastorali
          e le opere di sistemazione  idraulico-forestale  realizzate
          anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonche'  la
          prima  commercializzazione  dei  prodotti   legnosi   quali
          tronchi, ramaglie e cimali,  se  svolta  congiuntamente  ad
          almeno una delle  pratiche  o  degli  interventi  predetti.
          Tutte  le  pratiche  finalizzate  alla   salvaguardia,   al
          mantenimento, all'incremento e  alla  valorizzazione  delle
          produzioni  non  legnose,  rientrano  nelle  attivita'   di
          gestione forestale. 
                2. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito  delle
          proprie competenze, sostengono e promuovono le attivita' di
          gestione forestale di cui al comma 1. 
                3. Le  regioni  definiscono  e  attuano  le  pratiche
          selvicolturali piu' idonee al trattamento del  bosco,  alle
          necessita' di tutela dell'ambiente,  del  paesaggio  e  del
          suolo,  alle   esigenze   socio-economiche   locali,   alle
          produzioni  legnose  e  non  legnose,  alle   esigenze   di
          fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche  in
          continuita' con le pratiche silvo-pastorali tradizionali  o
          ordinarie. 
                4. Le regioni  disciplinano,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni  del  presente  articolo,  le   attivita'   di
          gestione forestale coerentemente con le  specifiche  misure
          in  materia  di  conservazione  di  habitat  e  specie   di
          interesse europeo e nazionale. La disposizione  di  cui  al
          precedente periodo si applica, ove non  gia'  autonomamente
          disciplinate,  anche  alle  superfici  forestali  ricadenti
          all'interno   delle   aree   naturali   protette   di   cui
          all'articolo 2 della legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  o
          all'interno dei siti  della  Rete  ecologica  istituita  ai
          sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
          1992 e di altre aree di particolare pregio e  interesse  da
          tutelare. 
                5. Nell'ambito delle attivita' di gestione  forestale
          di cui al comma 1, si applicano  le  seguenti  disposizioni
          selvicolturali secondo i criteri di attuazione  e  garanzia
          stabiliti dalle regioni: 
                  a) e' sempre vietata la pratica selvicolturale  del
          taglio a  raso  dei  boschi,  fatti  salvi  gli  interventi
          urgenti  disposti  dalle  regioni  ai  fini  della   difesa
          fitosanitaria, del ripristino  post-incendio  o  per  altri
          motivi di rilevante e riconosciuto  interesse  pubblico,  a
          condizione che sia assicurata la  rinnovazione  naturale  o
          artificiale del bosco; 
                  b) e' sempre vietata la pratica selvicolturale  del
          taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei  boschi  cedui
          non matricinati, fatti  salvi  gli  interventi  autorizzati
          dalle regioni o previsti dai piani di gestione forestale  o
          dagli   strumenti   equivalenti,   nel    rispetto    delle
          disposizioni di cui agli articoli 146  e  149  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purche' siano trascorsi
          almeno cinque anni dall'ultimo  intervento,  sia  garantita
          un'adeguata distribuzione nello spazio  delle  tagliate  al
          fine di evitare contiguita' tra le stesse, e  a  condizione
          che sia assicurata la rinnovazione naturale  o  artificiale
          del bosco; 
                  c) e' sempre  vietata  la  conversione  dei  boschi
          governati o avviati a fustaia in boschi governati a  ceduo,
          fatti salvi gli  interventi  autorizzati  dalle  regioni  e
          volti al mantenimento del governo a ceduo  in  presenza  di
          adeguata capacita' di  rigenerazione  vegetativa,  anche  a
          fini ambientali, paesaggistici e di  difesa  fitosanitaria,
          nonche' per garantire una migliore stabilita' idrogeologica
          dei versanti. 
                6. Le regioni individuano, nel rispetto  delle  norme
          nazionali e regionali vigenti, gli interventi di ripristino
          obbligatori da attuare in caso di  violazioni  delle  norme
          che  disciplinano  le  attivita'  di  gestione   forestale,
          comprese  le  modalita'  di  sostituzione  diretta   o   di
          affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero
          mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse  per  la
          gestione forestale, dei lavori di  ripristino  dei  terreni
          interessati  dalle  violazioni,  anche  previa  occupazione
          temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna
          indennita'. Nel caso in cui  dalle  violazioni  di  cui  al
          precedente periodo derivi un danno o un danno ambientale ai
          sensi della  direttiva  2004/35/CE  del  Parlamento  e  del
          Consiglio  del  21  aprile  2004,  dovra'  procedersi  alla
          riparazione dello stesso ai sensi della medesima  direttiva
          e della relativa normativa interna di recepimento. 
                7. In attuazione del regolamento  (UE)  n.  1143/2014
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,
          e'  vietata  la  sostituzione  dei  soprassuoli  di  specie
          forestali  autoctone  con  specie  esotiche.   Le   regioni
          favoriscono  la  rinaturalizzazione   degli   imboschimenti
          artificiali e la  tutela  delle  specie  autoctone  rare  e
          sporadiche, nonche' il rilascio di piante ad invecchiamento
          indefinito e di necromassa  in  piedi  o  al  suolo,  senza
          compromettere la stabilita' delle formazioni forestali e in
          particolare la loro resistenza agli incendi boschivi. 
                8. Le  regioni,  coerentemente  con  quanto  previsto
          dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n.
          659 del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di  pagamento
          dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle
          attivita'   di    gestione    forestale    sostenibile    e
          dall'assunzione  di  specifici   impegni   silvo-ambientali
          informando e  sostenendo  i  proprietari,  i  gestori  e  i
          beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio
          e nel controllo degli accordi contrattuali.  I  criteri  di
          definizione  dei  sistemi  di  remunerazione  dei   servizi
          ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli di
          cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015,  n.  221,
          con particolare riguardo ai beneficiari finali del  sistema
          di pagamento indicati alla  lettera  h)  del  comma  2  del
          predetto articolo 70. 
                9. La promozione di sistemi PSE di cui  al  comma  8,
          deve avvenire anche nel rispetto dei  seguenti  principi  e
          criteri generali: 
                  a)  la  volontarieta'  dell'accordo,   che   dovra'
          definire le modalita'  di  fornitura  e  di  pagamento  del
          servizio; 
                  b) l'addizionalita' degli interventi oggetto di PSE
          rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi; 
                  c) la permanenza delle diverse funzioni  di  tutela
          ambientale presenti prima dell'accordo. 
                10.  Le  pratiche   selvicolturali   previste   dagli
          strumenti di  pianificazione  forestale  vigenti,  condotte
          senza  compromettere   la   stabilita'   delle   formazioni
          forestali e comunque senza il ricorso al  taglio  raso  nei
          governi ad alto fusto,  inclusa  l'ordinaria  gestione  del
          bosco  governato  a  ceduo,  finalizzate  ad  ottenere   la
          rinnovazione naturale del bosco, la conversione del governo
          da ceduo ad alto fusto e il mantenimento al governo ad alto
          fusto,  sono  ascrivibili  a  buona  pratica  forestale   e
          assoggettabili agli  impegni  silvo-ambientali  di  cui  al
          comma 8. 
                11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
          e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sono adottate disposizioni per la  definizione  di
          criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello  stato
          di abbandono delle attivita' agropastorali preesistenti per
          le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a). Le
          regioni si adeguano alle disposizioni di cui al  precedente
          periodo entro 180 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto di cui al presente comma. 
                12. Con i piani paesaggistici regionali,  ovvero  con
          specifici  accordi  di  collaborazione  stipulati  tra   le
          regioni e i competenti organi  territoriali  del  Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi
          dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono
          concordati gli interventi  previsti  ed  autorizzati  dalla
          normativa   in    materia,    riguardanti    le    pratiche
          selvicolturali,  la  forestazione,  la  riforestazione,  le
          opere di  bonifica,  antincendio  e  di  conservazione,  da
          eseguirsi nei boschi tutelati ai  sensi  dell'articolo  136
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e  ritenuti
          paesaggisticamente compatibili con i  valori  espressi  nel
          provvedimento di vincolo. Gli interventi di cui al  periodo
          precedente, vengono definiti nel rispetto delle linee guida
          nazionali di individuazione e di gestione  forestale  delle
          aree  ritenute  meritevoli  di  tutela,  da  adottarsi  con
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali, di concerto  con  il  Ministro  dei  beni  delle
          attivita'   culturali   e   del   turismo,   il    Ministro
          dell'am-biente e della tutela del territorio e del  mare  e
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
                13. Le pratiche selvicolturali,  i  trattamenti  e  i
          tagli  selvicolturali  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
          lettera c), eseguiti in conformita' alle  disposizioni  del
          presente decreto ed alle norme regionali,  sono  equiparati
          ai tagli  colturali  di  cui  all'articolo  149,  comma  1,
          lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
                13-bis. Con decreto  del  Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con   il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono  adottate  apposite  disposizioni  per  la
          definizione delle linee guida per  l'identificazione  delle
          aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la
          loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della
          Rete nazionale dei boschi vetusti. 
                13-ter. Le regioni e le Province autonome di Trento e
          di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della
          biodiversita',    con    particolare    riferimento    alla
          conservazione  delle  specie  dipendenti  dalle  necromasse
          legnose, favoriscono il rilascio  in  bosco  di  alberi  da
          destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.».