((Art. 4 bis 
 
         Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale 
                 e idrogeologica delle aree interne 
 
  1. Al fine di favorire la tutela ambientale e  paesaggistica  e  di
contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e  marginali
del Paese e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  un  fondo   volto   a
incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del  suolo
e rimboschimento attuati dalle  imprese  agricole  e  forestali,  con
dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e sentita la  Conferenza  unificata,  entro  il
termine di sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   le
condizioni, i criteri e le modalita' di  ripartizione  delle  risorse
del fondo. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali
e del turismo. 
  4. I finanziamenti degli interventi  a  valere  sulle  risorse  del
fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento  (UE)  n.
1408/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il Regolamento (CE) n.  1408/2013/UE  del  18  dicembre
          2013, della Commissione  (relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          agricolo) e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n.
          L 352.