((Art. 4 ter 
 
Misure per  contrastare  i  cambiamenti  climatici  e  migliorare  la
qualita' dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani 
 
  1. Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche  a
livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e
di  assicurare  il  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria, nonche' di favorire in tali aree
investimenti  orientati  al  contrasto  ai   cambiamenti   climatici,
all'efficientamento   energetico,   all'economia   circolare,    alla
protezione della biodiversita' e alla coesione sociale e territoriale
e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il
territorio di ciascuno dei  parchi  nazionali  costituisce  una  zona
economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette  zone  possono
essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a  legislazione
vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle gia' esistenti
che avviano un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di
investimenti di natura incrementale compatibile con le  finalita'  di
cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis)  e  h),  del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese
beneficiarie mantengano la loro attivita' nell'area  ZEA  per  almeno
sette anni dopo  il  completamento  dell'investimento  oggetto  delle
agevolazioni di cui al presente comma, pena la  revoca  dei  benefici
concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che
le attivita' oggetto di sostegno siano coerenti con le  finalita'  di
cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394.  Con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono stabiliti criteri e  modalita'  per  la  concessione  delle
misure di sostegno di cui al presente comma, assicurando il  rispetto
del limite delle risorse disponibili. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  nell'ambito  dei  progetti
finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere  a),  b),  d),
d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una  quota
dei proventi delle aste di competenza del Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022
e' destinata a contributi in favore  delle  micro,  piccole  e  medie
imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi  almeno  il  45
per cento della propria superficie compreso all'interno di  una  ZEA,
che svolgono attivita' economiche eco-compatibili, secondo  modalita'
e condizioni definite ai sensi del comma 1. 
  3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi  dell'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota  dei
proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021  e  2022  e'
destinata al rifinanziamento del fondo  per  le  esigenze  di  tutela
ambientale  connesse  al  miglioramento  della  qualita'   ambientale
dell'aria e alla riduzione delle  emissioni  di  polveri  sottili  in
atmosfera nei centri urbani, di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, anche per finalita'  di  riduzione
delle  emissioni  climalteranti  e  di  adattamento  ai   cambiamenti
climatici  mediante   interventi   di   riduzione   delle   emissioni
climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a  biomassa,
di  diffusione  del  trasporto  pubblico  a   basse   emissioni,   di
efficientamento energetico degli edifici, nonche'  per  la  riduzione
delle emissioni di CO2 nelle aree portuali.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La direttiva n. 2008/50/CE, e' riportata  nelle  note
          al titolo. 
              -  Il  testo  dell'articolo  19,  del  citato   decreto
          legislativo  n.  30  del  2013  e'  riportato  nelle   note
          all'articolo 2. 
              - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro  sulle
          aree protette), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 3, del citata  legge
          n. 400, del 1988,  e'  riportato  nelle  note  all'articolo
          1-ter. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16  (Interventi  urgenti
          per la tutela dell'ambiente e per la viabilita'  e  per  la
          sicurezza pubblica), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 21 febbraio 2005, n. 42, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 22 aprile 2005, n. 58: 
                «Art. 1. - 1. Nello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse  al
          miglioramento della qualita' ambientale  dell'aria  e  alla
          riduzione delle emissioni di polveri sottili  in  atmosfera
          nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro
          annui a  decorrere  dal  2006.  Con  decreti  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  su  proposta  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio,  si  provvede
          alla ripartizione tra le unita' previsionali di base  degli
          stati di previsione delle amministrazioni interessate. 
                (Omissis).».