((Art. 4 ter Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualita' dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani 1. Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria, nonche' di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversita' e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle gia' esistenti che avviano un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalita' di cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attivita' nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefici concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attivita' oggetto di sostegno siano coerenti con le finalita' di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalita' per la concessione delle misure di sostegno di cui al presente comma, assicurando il rispetto del limite delle risorse disponibili. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata a contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, che svolgono attivita' economiche eco-compatibili, secondo modalita' e condizioni definite ai sensi del comma 1. 3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata al rifinanziamento del fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualita' ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, anche per finalita' di riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti climatici mediante interventi di riduzione delle emissioni climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa, di diffusione del trasporto pubblico a basse emissioni, di efficientamento energetico degli edifici, nonche' per la riduzione delle emissioni di CO2 nelle aree portuali.))
Riferimenti normativi - La direttiva n. 2008/50/CE, e' riportata nelle note al titolo. - Il testo dell'articolo 19, del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 e' riportato nelle note all'articolo 2. - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. - Il testo dell'articolo 17, comma 3, del citata legge n. 400, del 1988, e' riportato nelle note all'articolo 1-ter. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2005, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58: «Art. 1. - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualita' ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate. (Omissis).».