((Art. 4 quater 
 
                       Programma Italia verde 
 
  1.  Al  fine  di  favorire  e  accelerare  progetti,  iniziative  e
attivita'  di  gestione  sostenibile  delle  citta'  italiane  e   di
diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e  di
competizione tra le  diverse  realta'  territoriali,  promuovendo  la
crescita verde e i relativi investimenti,  nonche'  il  miglioramento
della  qualita'  dell'aria  e  della   salute   pubblica,   ai   fini
dell'adesione ai programmi europei «Capitale europea verde» e «Foglia
verde», il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di
«Capitale verde  d'Italia»  ad  una  citta'  italiana,  capoluogo  di
provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione  definita
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del  verde  pubblico,
previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di «Capitale
verde d'Italia» e' conferito, in  via  sperimentale,  a  tre  diverse
citta' italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  le  citta'  capoluogo  di  provincia
possono presentare al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  un  dossier  di  candidatura  che  raccoglie
progetti cantierabili volti a incrementare  la  sostenibilita'  delle
attivita' urbane, migliorare la qualita'  dell'aria  e  della  salute
pubblica, promuovere la mobilita' sostenibile e l'economia circolare,
con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica. 
  3. I progetti contenuti nel dossier  di  candidatura  della  citta'
proclamata «Capitale verde d'Italia» sono  finanziati  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno  del
conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro. 
  4.  Il  titolo  di  «Capitale   verde   d'Italia»   nell'anno   del
conferimento rappresenta requisito premiale in  tutti  gli  avvisi  e
bandi per il finanziamento di  misure  di  sostenibilita'  ambientale
avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. 
  5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui  al  comma  2
sono presentate entro il 31 dicembre 2019. 
  6. Agli oneri di cui al comma 3,  pari  a 3  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 476, della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  di  stabilita'  2016),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.: 
                «476. - Al fine  di  contribuire  all'attuazione  dei
          necessari  interventi  urgenti  di  messa  in  sicurezza  e
          bonifica dei siti contaminati,  per  garantire  la  maggior
          tutela dell'ambiente e della salute pubblica,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e' istituito  un  fondo  con  una
          dotazione di 10 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli  anni  2016  e  2017  destinati  agli  interventi  di
          bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco  e
          i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
          2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare  con
          priorita' ai siti di interesse nazionale  per  i  quali  e'
          necessario provvedere con urgenza al  corretto  adempimento
          di obblighi europei. 
                (Omissis).».