((Art. 4 quater Programma Italia verde 1. Al fine di favorire e accelerare progetti, iniziative e attivita' di gestione sostenibile delle citta' italiane e di diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realta' territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, nonche' il miglioramento della qualita' dell'aria e della salute pubblica, ai fini dell'adesione ai programmi europei «Capitale europea verde» e «Foglia verde», il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale verde d'Italia» ad una citta' italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di «Capitale verde d'Italia» e' conferito, in via sperimentale, a tre diverse citta' italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 2. Ai fini di cui al comma 1, le citta' capoluogo di provincia possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un dossier di candidatura che raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilita' delle attivita' urbane, migliorare la qualita' dell'aria e della salute pubblica, promuovere la mobilita' sostenibile e l'economia circolare, con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica. 3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura della citta' proclamata «Capitale verde d'Italia» sono finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno del conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro. 4. Il titolo di «Capitale verde d'Italia» nell'anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilita' ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui al comma 2 sono presentate entro il 31 dicembre 2019. 6. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.: «476. - Al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con priorita' ai siti di interesse nazionale per i quali e' necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei. (Omissis).».