((Art. 4 quinquies 
 
                Programma sperimentale Mangiaplastica 
 
  1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  il  fondo
denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», con una dotazione
pari a euro 2 milioni per l'anno  2019,  euro 7  milioni  per  l'anno
2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022,
euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024,  al
fine di contenere la produzione di  rifiuti  in  plastica  attraverso
l'utilizzo di eco-compattatori. Ai relativi  oneri,  pari  a  euro  2
milioni per l'anno 2019, euro 7  milioni  per  l'anno  2020,  euro  7
milioni per l'anno 2021, euro 5  milioni  per  l'anno  2022,  euro  4
milioni per l'anno 2023  ed  euro  2  milioni  per  l'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di
cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n.  208.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare,  sentita  la  Conferenza  unificata,  sono  stabilite  le
modalita' per il riparto del fondo. 
  2. A valere sulla dotazione del Programma sperimentale  di  cui  al
comma 1, i comuni  presentano  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di
eco-compattatori,  ai  fini   dell'ottenimento   di   un   contributo
corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e  nel  limite
di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 1,  comma  476,  della  citata
          legge  n.  208  del  2015,  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 4-quater.