Art. 5 
 
        Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure 
                 d'infrazione in materia ambientale 
 
  1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo  41,  comma
2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  per  la  realizzazione
degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte  di
giustizia dell'Unione europea del  2  dicembre  2014,  relativa  alla
procedura di infrazione europea n. 2003/2077, puo'  avvalersi,  sulla
base di apposite convenzioni,  nei  limiti  della  normativa  europea
vigente, di societa' in house delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato, del sistema nazionale a rete per la  protezione  dell'ambiente
di cui alla legge 28  giugno  2016,  n.  132,  delle  amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato e ((degli enti  pubblici  dotati))
di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento
utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i
membri della Struttura di supporto di cui al  comma  3,  puo'  essere
riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di  lavoro
straordinario nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili,  per
un massimo di 70 ore mensili  pro  capite.  Gli  oneri  di  cui  alle
predette convenzioni sono posti a carico dei quadri  economici  degli
interventi da realizzare. 
  2. Il Commissario unico ((di cui al comma  1,))  scelto  nei  ruoli
dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica  per  un
triennio ed e' collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori
ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto  del  ((collocamento
fuori ruolo, in aspettativa o in comando)) e' reso indisponibile, per
tutta la durata del ((collocamento fuori ruolo, in aspettativa  o  in
comando,))   un   numero   di   posti   nella   dotazione    organica
dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto  di  vista
finanziario. Al predetto Commissario e' corrisposto  in  aggiunta  al
trattamento   economico   fondamentale   che    rimane    a    carico
dell'amministrazione  di  appartenenza,  un  compenso  accessorio  in
ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e  con  le
modalita' di cui al comma 3  dell'articolo  15  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011,  n.  111,  a  valere  sulle  risorse  assegnate  per  la
realizzazione degli interventi. 
  3. Il Commissario unico ((di cui al comma 1)) si avvale altresi' di
una struttura di supporto composta da non piu' di  dodici  unita'  di
personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o  altro
analogo istituto previsto  dai  rispettivi  ordinamenti  appartenenti
alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e  3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle
bonifiche e in materia  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  in
ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di  tutela  ambientale
attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo,
un numero di posti nella dotazione organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La  struttura
cessa alla scadenza dell'incarico del ((Commissario unico.)) 
  4. Sulla base di una specifica convenzione,  il  Commissario  unico
((di cui al comma 1,)) unitamente alla struttura di supporto  di  cui
al comma 3, opera presso il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, con sede  presso  il  medesimo  Ministero,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Le risorse finanziarie necessarie per le  esigenze  operative  e
per il funzionamento della  struttura,  ivi  compresi  gli  eventuali
oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste  a  valere  su
una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per
la realizzazione degli interventi. 
  6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione  degli
interventi  di  collettamento,  fognatura  e   depurazione   di   cui
all'articolo  2  del  decreto-legge  29  dicembre   2016,   n.   243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
nonche' degli ulteriori interventi previsti  all'articolo  4-septies,
comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  entro  sessanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
nominato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione  territoriale,  un
Commissario unico che subentra  in  tutte  le  situazioni  giuridiche
attive e passive del  Commissario  unico  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, ((il quale)) cessa
dal proprio incarico alla data di nomina ((del nuovo Commissario.)) 
  7. ((All'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Il Commissario unico
puo' avvalersi fino a un massimo di due  subcommissari  in  relazione
alla portata e al numero degli interventi sostitutivi,  nominati  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il
Ministro per il Sud e la coesione  territoriale,  che  operano  sulla
base di specifiche deleghe definite dal Commissario  unico  e  per  i
quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e  3,  con  oneri  a
carico  del  quadro  economico  degli  interventi.  Con  il  medesimo
procedimento di  cui  al  primo  periodo  si  provvede  all'eventuale
sostituzione o revoca dei subcommissari».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  41,  comma  2-bis,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e  delle  politiche  dell'Unione  europea),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013,  n.
          3: 
                «Art.  41  (Poteri  sostitutivi   dello   Stato).   -
          (Omissis). 
                2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea
          accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
          europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della
          Repubblica  italiana,  ove   per   provvedere   ai   dovuti
          adempimenti si renda necessario procedere  all'adozione  di
          una molteplicita' di atti  anche  collegati  tra  loro,  il
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  competente  per   materia,   sentiti   gli   enti
          inadempienti, assegna a questi ultimi termini  congrui  per
          l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti  necessari.
          Decorso inutilmente anche uno  solo  di  tali  termini,  il
          Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del
          Ministro competente per  materia,  adotta  i  provvedimenti
          necessari,  anche  normativi,  ovvero  nomina  un  apposito
          commissario. Alla riunione del Consiglio  dei  ministri  e'
          invitato il Presidente della Giunta regionale della regione
          interessata al provvedimento. Le  disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano  anche  agli   inadempimenti
          conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore  alla
          data di entrata in vigore della presente  disposizione  che
          si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche  di
          cui al primo periodo. 
                (Omissis).». 
              - La legge 28 giugno 2016, n.  132,  e'  riportata  nei
          riferimenti normativi all'articolo 4. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2011, n. 155 ,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
                «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - (Omissis). 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2 e 3, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione).  -  1.
          Le   disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
                  a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                  b) razionalizzare il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                  c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione   delle
          risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando
          la formazione e lo sviluppo professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          29  dicembre  2016,  n.  243  (Interventi  urgenti  per  la
          coesione   sociale   e   territoriale,   con    particolare
          riferimento  a  situazioni  critiche  in  alcune  aree  del
          Mezzogiorno),  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   30
          dicembre 2016, n. 304, convertito, con modificazioni  dalla
          legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal presente
          decreto: 
                «Art. 2 (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034
          e n. 2009/2034 per la  realizzazione  e  l'adeguamento  dei
          sistemi di collettamento, fognatura e  depurazione).  -  1.
          Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,   sentiti   i   Presidenti   delle   regioni
          interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario
          del Governo,  di  seguito  Commissario  unico,  scelto  tra
          persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,  di
          comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che  non
          siano in una  situazione  di  conflitto  di  interessi.  Il
          Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso  in
          cui si tratti  di  dipendente  pubblico,  e'  collocato  in
          posizione di comando, aspettativa  o  fuori  ruolo  secondo
          l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento  fuori
          ruolo  e'  reso  indisponibile  per  tutta  la  durata  del
          collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
          organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
          dal punto di vista finanziario. 
                2. Al Commissario unico sono  attribuiti  compiti  di
          coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a
          garantire l'adeguamento  nel  minor  tempo  possibile  alle
          sentenze di condanna della Corte di  Giustizia  dell'Unione
          europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il
          10 aprile  2014  (causa  C-85/13)  evitando  l'aggravamento
          delle procedure  di  infrazione  in  essere,  mediante  gli
          interventi  sui  sistemi  di  collettamento,  fognatura   e
          depurazione delle acque reflue necessari in relazione  agli
          agglomerati oggetto  delle  predette  condanne  non  ancora
          dichiarati conformi alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, ivi inclusa la  gestione  degli  impianti
          fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente  non  sia
          reso conforme a quanto stabilito dalla Corte  di  giustizia
          dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore
          a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche'  il
          trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito
          ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n.  152,  o,  in  mancanza  di  questi  ultimi,  alle
          regioni. Il Commissario presenta  annualmente  al  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  una
          relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui
          al  presente  articolo  e  sulle  criticita'  eventualmente
          riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo  Ministro
          alle  Camere   per   la   trasmissione   alle   Commissioni
          parlamentari competenti per materia. 
                3.   Al   predetto   Commissario    e'    corrisposto
          esclusivamente un compenso determinato nella misura  e  con
          le modalita'  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  15  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito  in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  a
          valere sulle risorse assegnate per la  realizzazione  degli
          interventi, composto da una parte  fissa  e  da  una  parte
          variabile in ragione dei risultati conseguiti. 
                4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          1, i Commissari  straordinari  nominati  per  l'adeguamento
          alle  sentenze  di  condanna  della  Corte   di   giustizia
          dell'Unione europea pronunciate il 19  luglio  2012  (causa
          C-565/10) e il 10 aprile  2014  (causa  C-85/13)  ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 7, del  decreto-legge  12  settembre
          2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre  2014,  n.  164,  cessano  dal  proprio  incarico.
          Contestualmente, le  risorse  presenti  nelle  contabilita'
          speciali ad essi  intestate  sono  trasferite  ad  apposita
          contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario   unico,
          presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello  Stato  di
          Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  1994,
          n. 367; le risorse destinate  agli  interventi  di  cui  al
          presente articolo in relazione alla delibera  del  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
          60/2012 del  30  aprile  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 160 dell'11 luglio  2012,  confluiscono  nella
          disponibilita' del Commissario con le modalita' di  cui  ai
          commi  7-bis  e  7-ter   dell'articolo   7   del   predetto
          decreto-legge n. 133 del  2014.  Con  le  stesse  modalita'
          confluiscono altresi' nella disponibilita' del  Commissario
          unico tutte le risorse finanziarie pubbliche  da  destinare
          agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per
          effetto di quanto statuito dal CIPE  con  le  delibere  nn.
          25/2016  e  26/2016  del  10   agosto   2016,   pubblicate,
          rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e  n.  267
          del 14 e del 15 novembre 2016. 
                5. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e comunque  entro  la  data  di
          cessazione dall'incarico, i Commissari di cui  al  comma  4
          trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri,  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
          e al Commissario unico una  relazione  circa  lo  stato  di
          attuazione  degli  interventi   di   competenza,   con   le
          difficolta' riscontrate  nell'esecuzione  dei  medesimi,  e
          degli   impegni   finanziari   assunti    nell'espletamento
          dell'incarico, a valere sulle  contabilita'  speciali  loro
          intestate, e trasferiscono al Commissario  unico  tutta  la
          documentazione progettuale e tecnica in loro possesso. 
                6.  Entro  sessanta  giorni   dalla   richiesta   del
          Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo  7
          del predetto decreto-legge n.  133  del  2014,  le  regioni
          trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli
          interventi di cui al  comma  2  del  presente  articolo  in
          relazione  alla  delibera  del  CIPE   n.   60/2012,   gia'
          trasferite ai bilanci regionali, per le quali  non  risulti
          intervenuta  l'aggiudicazione   provvisoria   dei   lavori,
          dandone informazione al Dipartimento per  le  politiche  di
          coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
          Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al
          periodo   precedente,   fermo    restando    l'accertamento
          dell'eventuale          responsabilita'           derivante
          dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1,
          in qualita' di  Commissario  ad  acta,  adotta  i  relativi
          necessari provvedimenti. 
                7. Per gli interventi di cui al comma 2  per  la  cui
          realizzazione sia prevista la concorrenza della  tariffa  o
          di  risorse  regionali,  i  gestori  del  servizio   idrico
          integrato, con  le  modalita'  previste  con  deliberazione
          adottata entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto
          dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il  sistema
          idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando
          l'equilibrio economico-finanziario della  gestione,  ovvero
          la regione  per  le  relative  risorse,  trasferiscono  gli
          importi dovuti alla contabilita' speciale del  Commissario,
          assumendo i conseguenti provvedimenti necessari. 
                8. Entro trenta giorni dalla  data  di  adozione  del
          decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone,
          ai sensi dei commi 2 e  8  nonche',  ove  applicabile,  del
          comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile
          2016, n.  50,  mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,
          strumentali e finanziarie previste ai  sensi  del  presente
          articolo, un sistema di qualificazione  dei  prestatori  di
          servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo  di
          soggetti ai quali affidare incarichi di  progettazione,  di
          importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di
          adeguamento  dei  sistemi  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione  degli   agglomerati   urbani   oggetto   delle
          procedure di infrazione n. 2004/2034 e n.  2009/2034.  Tale
          albo   e'   trasmesso,   entro   sessanta   giorni    dalla
          predisposizione, anche per posta  elettronica  certificata,
          all'Autorita'   nazionale   anticorruzione   al   fine   di
          consentire la verifica del rispetto  dei  criteri  previsti
          dal comma 2 dell'articolo 134 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50. 
                8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a  un
          massimo di due sub commissari in relazione alla  portata  e
          al  numero  degli  interventi  sostitutivi,  nominati   con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sentiti
          il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del  mare  e  il  Ministro  per  il  sud  e   la   coesione
          territoriale, per i quali si applica la disciplina  di  cui
          ai commi 1 e 3, con oneri a  carico  del  quadro  economico
          degli interventi. Con il medesimo procedimento  di  cui  al
          primo periodo  si  provvede  all'eventuale  sostituzione  o
          revoca dei sub commissari. 
                9. Il Commissario unico  si  avvale,  sulla  base  di
          apposite  convenzioni,   di   societa'   in   house   delle
          amministrazioni centrali dello Stato, dotate  di  specifica
          competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete
          per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno
          2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e  periferiche
          dello Stato e degli Enti pubblici che  operano  nell'ambito
          delle aree di intervento nonche' del gestore  del  servizio
          idrico integrato territorialmente  competente,  utilizzando
          le risorse umane e strumentali disponibili  a  legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Al personale di  cui  il  Commissario  si
          avvale  puo'  essere  riconosciuta  la  corresponsione   di
          compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite
          massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque
          nel rispetto della  disciplina  in  materia  di  orario  di
          lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66.
          Gli oneri di cui alle predette  convenzioni  sono  posti  a
          carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. 
                10. Il Commissario unico si avvale altresi',  per  il
          triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica  composta  da
          non piu' di 6 membri, nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          scelti  tra  soggetti  dotati  di  comprovata   pluriennale
          esperienza tecnico-scientifica nel settore  dell'ingegneria
          idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo  decreto
          e' determinata  l'indennita'  onnicomprensiva  spettante  a
          ciascun componente della  Segreteria,  nei  limiti  di  una
          spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della
          Segreteria tecnica non superiore a  300.000,00  euro.  Agli
          oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per
          ciascuno  degli  anni  2017-2019   si   provvede   mediante
          corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di   cui
          all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n.
          228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle  finanze
          e' autorizzato ad apportare  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
                11. Al Commissario unico si applicano  le  previsioni
          di cui ai commi 2-ter,  4,  5  e  6  dell'articolo  10  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui
          ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4-septies,  del
          decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32  (Disposizioni  urgenti
          per il rilancio del settore  dei  contratti  pubblici,  per
          l'accelerazione  degli  interventi   infrastrutturali,   di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile
          2019, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          giugno 2019, n. 55: 
                «Art.   4-septies   (Disposizioni   in   materia   di
          accelerazione degli interventi di adeguamento  dei  sistemi
          di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine  di
          evitare l'aggravamento delle  procedure  di  infrazione  in
          corso). -  1.  Al  fine  di  evitare  l'aggravamento  delle
          procedure  di  infrazione  in  corso  n.  2014/2059  e   n.
          2017/2181, al Commissario  unico  di  cui  all'articolo  2,
          comma 1,  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2017, n. 18, sono attribuiti compiti di  coordinamento  per
          la realizzazione degli interventi  funzionali  a  garantire
          l'adeguamento nel  minor  tempo  possibile  alla  normativa
          dell'Unione europea e superare  le  suddette  procedure  di
          infrazione  nonche'  tutte  le  procedure   di   infrazione
          relative alle medesime problematiche. 
                (Omissis).».