Art. 8 
 
     Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, 
              del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
 
  1. All'articolo 48 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11 le parole  «entro  il  15  ottobre  2019,  ovvero,
mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di  pari
importo, con il  versamento  dell'importo  corrispondente  al  valore
delle prime cinque rate entro il 15  ottobre  2019»  sono  sostituite
dalle  seguenti  «entro  il  15  gennaio   2020,   ovvero,   mediante
rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari  importo,
con il versamento dell'importo della prima rata entro il  15  gennaio
2020»; 
    b) al comma 13  le  parole  «entro  il  15  ottobre  2019,  anche
mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di  pari
importo, con il  versamento  dell'importo  corrispondente  al  valore
delle prime cinque rate entro il 15  ottobre  2019»  sono  sostituite
dalle  seguenti  «entro  il   15   gennaio   2020,   anche   mediante
rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari  importo,
con il versamento dell'importo della prima rata entro il  15  gennaio
2020». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  13,8  milioni  di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  48  del  citato
          decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
          decreto: 
                «Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche' sospensione di termini amministrativi).  -  1.  Nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2,  in  aggiunta  a  quanto
          disposto dal decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze del 1° settembre 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che
          la  mancata  effettuazione  di  ritenute  ed   il   mancato
          riversamento delle stesse, relative ai  soggetti  residenti
          nei predetti comuni,  rispettivamente,  a  partire  dal  24
          agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e  a  partire  dal  26
          ottobre 2016 fino al 18 dicembre  2016  sono  regolarizzati
          entro il 31 maggio 2017 senza applicazione  di  sanzioni  e
          interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016: 
                  a) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui
          all'articolo 18 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  e
          successive modificazioni; 
                  b); 
                  c)  il  versamento  dei  contributi  consortili  di
          bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo,  gravanti
          sugli immobili agricoli ed extragricoli; 
                  d) l'esecuzione dei provvedimenti di  rilascio  per
          finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
          ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; 
                  e)  il  pagamento  dei  canoni  di  concessione   e
          locazione relativi a immobili distrutti  o  dichiarati  non
          agibili, di proprieta' dello Stato e degli  enti  pubblici,
          ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici; 
                  f) le sanzioni amministrative per  le  imprese  che
          presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017,  le
          domande di iscrizione alle camere di commercio, le  denunce
          di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  il
          modello unico di  dichiarazione  previsto  dalla  legge  25
          gennaio 1994, n.  70,  nonche'  la  richiesta  di  verifica
          periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della
          relativa tariffa; 
                  g)  il  pagamento  delle  rate  dei  mutui  e   dei
          finanziamenti  di  qualsiasi   genere,   ivi   incluse   le
          operazioni  di  credito   agrario   di   esercizio   e   di
          miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
          nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
          cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
          Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei  relativi
          interessi, con  la  previsione  che  gli  interessi  attivi
          relativi alle rate sospese concorrano alla  formazione  del
          reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile  dell'IRAP,
          nell'esercizio in cui sono incassati.  Analoga  sospensione
          si applica anche ai pagamenti di canoni  per  contratti  di
          locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
          divenuti  inagibili,  anche   parzialmente,   ovvero   beni
          immobili   strumentali    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale, artigianale, agricola o  professionale  svolta
          nei medesimi edifici. La sospensione si  applica  anche  ai
          pagamenti di canoni per contratti di locazione  finanziaria
          aventi per oggetto beni  mobili  strumentali  all'attivita'
          imprenditoriale,  commerciale,  artigianale,   agricola   o
          professionale; 
                  h)  il   pagamento   delle   rate   relative   alle
          provvidenze di cui alla  legge  14  agosto  1971,  n.  817,
          concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice; 
                  i)  il  pagamento   delle   prestazioni   e   degli
          accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del
          Sistema  sanitario  nazionale  a  carico  dei  residenti  o
          titolari di attivita' zootecniche e del settore  alimentare
          coinvolti negli eventi del sisma; 
                  l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti
          verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
          professionisti, consulenti e centri di  assistenza  fiscale
          che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli  allegati
          1 e 2, per conto di aziende  e  clienti  non  operanti  nel
          territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone  in
          cui i  soci  residenti  nei  territori  colpiti  dal  sisma
          rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. 
                1-bis. I sostituti d'imposta,  indipendentemente  dal
          domicilio fiscale, a richiesta degli interessati  residenti
          nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non  devono  operare
          le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino
          al 31 dicembre 2017. La  sospensione  dei  pagamenti  delle
          imposte sui  redditi,  effettuati  mediante  ritenuta  alla
          fonte, si applica alle  ritenute  operate  ai  sensi  degli
          articoli 23, 24 e  29  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600   e   successive
          modificazioni. Non si fa luogo a rimborso  di  quanto  gia'
          versato. 
                1-ter. Nei Comuni di Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,
          Macerata, Fabriano e Spoleto, le  disposizioni  di  cui  al
          comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli  soggetti
          danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente
          decreto. 
                1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta  2016,
          al  fine  di  superare  le  difficolta'  che   si   possono
          verificare per l'insufficienza  dell'ammontare  complessivo
          delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i  soggetti
          titolari dei redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati
          indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,  lettere  a),  c),
          c-bis), d), g), con esclusione delle  indennita'  percepite
          dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  residenti  nei
          territori di cui all'articolo  1,  comma  1,  del  presente
          decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto
          a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi
          di dichiarazione dei  redditi  con  le  modalita'  indicate
          nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98. 
                2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
          dell'acqua e del gas, ivi inclusi i  gas  diversi  dal  gas
          naturale distribuiti a mezzo di reti  canalizzate,  nonche'
          per i settori delle assicurazioni  e  della  telefonia,  la
          competente   autorita'   di   regolazione,    con    propri
          provvedimenti,   introduce   norme   per   la   sospensione
          temporanea, per  un  periodo  non  superiore  a  6  mesi  a
          decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di
          cui  all'allegato  1  ovvero  dal  26  ottobre   2016   con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
          pagamento delle fatture emesse o da emettere  nello  stesso
          periodo, anche in relazione al servizio erogato  a  clienti
          forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          l'autorita'  di  regolazione,  con   propri   provvedimenti
          disciplina altresi' le  modalita'  di  rateizzazione  delle
          fatture i cui pagamenti sono stati  sospesi  ai  sensi  del
          primo periodo ed introduce agevolazioni,  anche  di  natura
          tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
          agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la
          copertura delle agevolazioni stesse  attraverso  specifiche
          componenti tariffarie, facendo ricorso,  ove  opportuno,  a
          strumenti di tipo perequativo. 
                3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili  ai
          fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di
          cui all'articolo 51 del testo unico di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni,  i   sussidi   occasionali,   le
          erogazioni liberali  o  i  benefici  di  qualsiasi  genere,
          concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
          dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati  1
          e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti  nei
          predetti territori, a favore dei propri  lavoratori,  anche
          non residenti nei predetti Comuni. 
                4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori
          di lavoro che alla data del 24 agosto 2016  ovvero  del  26
          ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o  operativa
          nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2,  non
          trovano  applicazione  le   sanzioni   amministrative   per
          ritardate  comunicazioni  di   assunzione,   cessazione   e
          variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel  periodo
          tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016. 
                5. Gli eventi  che  hanno  colpito  i  residenti  dei
          Comuni di cui agli allegati 1  e  2  sono  da  considerarsi
          causa di forza maggiore ai  sensi  dell'articolo  1218  del
          codice  civile,  anche  ai  fini  dell'applicazione   della
          normativa bancaria e delle segnalazioni delle  banche  alla
          Centrale dei rischi. 
                6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi
          1 e 2,  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile  13  settembre   2016,   n.   393,   gli
          adempimenti specifici delle  imprese  agricole  connessi  a
          scadenze  di  registrazione  in  attuazione  di   normative
          comunitarie, statali o regionali in  materia  di  benessere
          animale, identificazione  e  registrazione  degli  animali,
          registrazioni  e  comunicazione  degli  eventi  in   stalla
          nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono
          nell'arco temporale interessato dagli eventi  sismici,  con
          eccezione degli animali  soggetti  a  movimentazioni,  sono
          differiti al 1° marzo 2017. 
                7. Le persone fisiche residenti o  domiciliate  e  le
          persone giuridiche che hanno sede legale  o  operativa  nei
          Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate  dal  pagamento
          dell'imposta di bollo e dell'imposta  di  registro  per  le
          istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
          amministrazione fino al 31 dicembre 2019, in esecuzione  di
          quanto stabilito dalle ordinanze  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2. Il deposito delle istanze,  dei  contratti  e  dei
          documenti effettuato presso  gli  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione,  in  esecuzione  di  quanto  stabilito   dal
          presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i
          medesimi effetti della registrazione  eseguita  secondo  le
          modalita' disciplinate dal testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non
          si procede al rimborso dell'imposta di  registro,  relativa
          alle istanze e ai documenti di cui al  precedente  periodo,
          gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore  della
          legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
          8. 
                7-bis.  Fatto  salvo  l'adempimento  degli   obblighi
          dichiarativi di legge, non  sono  soggetti  all'imposta  di
          successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali
          ne'  all'imposta  di  registro  o  di  bollo  gli  immobili
          demoliti o dichiarati  inagibili  a  seguito  degli  eventi
          sismici verificatisi nei territori delle  regioni  Abruzzo,
          Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. 
                7-ter. Le esenzioni previste  dal  comma  7-bis  sono
          riconosciute esclusivamente con riguardo  alle  successioni
          di persone fisiche che alla data degli  eventi  sismici  si
          trovavano in una delle seguenti condizioni: 
                  a) risultavano proprietarie o titolari  di  diritti
          reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei  comuni
          di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto; 
                  b) risultavano proprietarie o titolari  di  diritti
          reali  di  godimento  relativi  ad  immobili  ubicati   nei
          territori dei  comuni  di  Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,
          Macerata, Fabriano e  Spoleto  e  dichiarati  inagibili  ai
          sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo  1  del
          presente decreto; 
                  c) risultavano proprietarie o titolari  di  diritti
          reali  di  godimento  relativi  ad  immobili  distrutti   o
          dichiarati  inagibili  ubicati  in  comuni  delle   regioni
          Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria,  diversi  da   quelli
          indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente  decreto,
          qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i
          danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi  a  far
          data dal 24 agosto 2016,  comprovato  da  apposita  perizia
          asseverata. 
                7-quater. Le esenzioni previste dal comma  7-bis  non
          si  applicano  qualora  al  momento   dell'apertura   della
          successione  l'immobile   sia   stato   gia'   riparato   o
          ricostruito, in tutto o in parte. 
                7-quinquies.   Con   provvedimento   del    direttore
          dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono disciplinate le  modalita'  di  rimborso
          delle  somme  gia'  versate  a   titolo   di   imposta   di
          successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali,  di
          imposta  di  registro  o  di  bollo,   relativamente   alle
          successioni che soddisfano i  requisiti  di  cui  ai  commi
          7-bis e 7-ter ed aperte  in  data  anteriore  a  quella  di
          entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo
          alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo  non  sono
          dovuti interessi. 
                8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti
          connessi  alla  politica  agricola  comune  2014  -   2020,
          compresi  quelli  assunti  volontariamente  aderendo   alle
          misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE)
          n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
          dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione biologica in
          conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007  del  Consiglio
          del 28 giugno  2007,  le  aziende  agricole  ricadenti  nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di
          domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle  ipotesi  di
          mancato  adempimento  degli  obblighi   e   degli   impegni
          previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE)  n.
          640/2014  della  Commissione,  dell'11   marzo   2014.   La
          dichiarazione dell'autorita' amministrativa  competente  e'
          considerata ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  2  del
          citato regolamento n. 640/2014. 
                9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,  con
          riferimento   alle   produzioni   con   metodo   biologico,
          autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni  di  cui
          agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo  di  tempo
          non  superiore  ad  un   anno,   delle   deroghe   previste
          dall'articolo 47 del regolamento  (CE)  n.  889/2008  della
          Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di  informare  la
          Commissione europea sulle deroghe concesse, entro  un  mese
          dal  rilascio  delle  stesse,  le  Regioni  Lazio,  Umbria,
          Abruzzo e Marche comunicano al  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali  l'elenco  delle  aziende
          oggetto di deroga. 
                10.  Il  termine  del  16  dicembre  2016,   di   cui
          all'articolo 1 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e' prorogato  al  30
          novembre 2017. Per i soggetti diversi  da  quelli  indicati
          all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017,
          n. 8 convertito con  modificazioni  dalla  legge  7  aprile
          2017,  n.  45,  il  termine  del  30   novembre   2017   e'
          ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017. La sospensione
          dei  termini  relativi  agli   adempimenti   e   versamenti
          tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  1º  settembre  2016  si  applica  anche  ai
          soggetti residenti o aventi sede  legale  o  operativa  nei
          Comuni indicati nell'allegato 1 al  presente  decreto,  non
          ricompresi   nell'allegato   al   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016. Non si  fa
          luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
                10-bis.  La  sospensione  dei  versamenti   e   degli
          adempimenti tributari,  prevista  dal  citato  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e
          dal comma 10, si applica ai  soggetti  residenti  o  aventi
          sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2
          al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre  2016.  Non
          si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
                11. La ripresa  della  riscossione  dei  tributi  non
          versati per effetto delle sospensioni, disposte dal  citato
          decreto ministeriale 1º settembre 2016 e  dai  commi  10  e
          10-bis,  avviene  entro   il   16   dicembre   2017   senza
          applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da
          quelli   indicati   dall'articolo   11,   comma   3,    del
          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le
          somme  oggetto  di   sospensione   previste   dal   decreto
          ministeriale 1° settembre 2016 e  dai  commi  1-bis,  10  e
          10-bis, senza applicazione di sanzioni e  interessi,  entro
          il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione  fino  a
          un massimo di 120 rate mensili  di  pari  importo,  con  il
          versamento  dell'importo  della  prima  rata  entro  il  15
          gennaio  2020;  su  richiesta  del  lavoratore   dipendente
          subordinato o assimilato, la ritenuta puo'  essere  operata
          anche dal sostituto d'imposta. Il versamento delle ritenute
          non operate ai sensi del comma 1-bis del presente  articolo
          puo' essere disciplinato, subordinatamente e  comunque  nei
          limiti della disponibilita' di risorse del  fondo  previsto
          dall'articolo 1, comma 430, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze da emanare entro il  30  novembre  2017,  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27  luglio  2000,
          n. 212, e comunque senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica.  L'insufficiente,   tardivo   o   omesso
          pagamento  di  una  o  piu'  rate  ovvero  dell'unica  rata
          comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti  e  non
          versati nonche' delle relative sanzioni e  interessi  e  la
          cartella e' notificata, a pena di decadenza,  entro  il  31
          dicembre del terzo anno successivo  a  quello  di  scadenza
          dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a
          ruolo non e' eseguita se  il  contribuente  si  avvale  del
          ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
          18 dicembre 1997, n. 472. 
                11-bis. Nei  casi  in  cui  per  effetto  dell'evento
          sismico la  famiglia  anagrafica  non  detiene  piu'  alcun
          apparecchio  televisivo  il  canone  di  abbonamento   alla
          televisione ad uso  privato  non  e'  dovuto  per  l'intero
          secondo semestre 2016 e per l'anno 2017. 
                12.   Gli   adempimenti   tributari,   diversi    dai
          versamenti, non  eseguiti  per  effetto  delle  sospensioni
          disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre  2016
          e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il  mese  di
          febbraio 2018. 
                12-bis. Al  fine  di  assicurare  nell'anno  2017  il
          gettito  dei  tributi  non  versati   per   effetto   delle
          sospensioni citate al  comma  11,  il  Commissario  per  la
          ricostruzione  e'  autorizzato  a  concedere,  con  proprio
          provvedimento, a valere sulle  risorse  della  contabilita'
          speciale  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  un'apposita
          anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro  per
          l'anno 2017. 
                12-ter. Il Commissario per la ricostruzione  comunica
          entro febbraio 2018 le somme anticipate  di  cui  al  comma
          12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno  2017,
          ai  sensi   dell'ultimo   periodo   del   presente   comma,
          all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione,  la  quale
          provvede  a  trattenere  le  relative  somme   dall'imposta
          municipale propria riscossa  a  decorrere  da  giugno  2018
          tramite  il  sistema  del  versamento  unitario,   di   cui
          all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
          241 , per  un  importo  massimo  annuo  proporzionale  alla
          distribuzione delle scadenze  dei  versamenti  rateali  dei
          contribuenti di cui al comma  11.  Gli  importi  recuperati
          dall'Agenzia  delle  entrate-Struttura  di  gestione   sono
          versati ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
          dello Stato. I comuni  interessati  possono  in  ogni  caso
          procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo
          dell'entrata del bilancio statale  delle  anticipazioni  di
          cui al comma 12-bis,  inviando  apposita  attestazione  del
          versamento effettuato al Commissario per  la  ricostruzione
          entro il termine del 31 dicembre 2017. 
                13. Nei Comuni di cui agli allegati  1,  2  e  2-bis,
          sono sospesi i  termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai
          versamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali  e
          dei premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  in  scadenza
          rispettivamente nel  periodo  dal  24  agosto  2016  al  30
          settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30
          settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei  contributi
          previdenziali   e   assistenziali   e   dei    premi    per
          l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli  adempimenti
          e i pagamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali
          e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi  ai
          sensi del presente articolo, sono effettuati  entro  il  15
          gennaio  2020,  anche  mediante  rateizzazione  fino  a  un
          massimo di  120  rate  mensili  di  pari  importo,  con  il
          versamento  dell'importo  della  prima  rata  entro  il  15
          gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni  e  interessi;
          su  richiesta  del  lavoratore  dipendente  subordinato   o
          assimilato, la  ritenuta  puo'  essere  operata  anche  dal
          sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione
          di cui al presente comma, valutati  in  97,835  milioni  di
          euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per  il  2017,
          si provvede ai sensi dell'articolo 52. Agli oneri  valutati
          di cui al presente comma, si applica l'articolo  17,  commi
          da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
                13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che
          hanno interessato le Regioni colpite dagli  eventi  sismici
          di cui all'articolo  1,  alle  richieste  di  anticipazione
          della posizione individuale maturata  di  cui  all'articolo
          11, comma 7, lettere b) e c),  del  decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, avanzate  da  parte  degli  aderenti
          alle  forme  pensionistiche  complementari  residenti   nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (284), si applica in  via
          transitoria quanto  previsto  dall'articolo  11,  comma  7,
          lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005,
          a prescindere dal requisito degli otto anni  di  iscrizione
          ad  una  forma  pensionistica  complementare,  secondo   le
          modalita' stabilite dagli  statuti  e  dai  regolamenti  di
          ciascuna specifica forma  pensionistica  complementare.  Il
          periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal  24
          agosto 2016. 
                14. Le disposizioni di cui ai commi 4  e  13  trovano
          applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi  e
          dei datori di lavoro che  alla  data  del  24  agosto  2016
          ovvero   del   26   ottobre   2016   erano   assistiti   da
          professionisti operanti nei Comuni di  cui  rispettivamente
          all'allegato 1 e all'allegato 2. 
                15. All'articolo 9 della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
                    "2-bis. La ripresa  dei  versamenti  dei  tributi
          sospesi o differiti, ai sensi del comma 2,  avviene,  senza
          applicazione di  sanzioni,  interessi  e  oneri  accessori,
          relativi  al  periodo  di   sospensione,   anche   mediante
          rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di
          pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data  di
          scadenza  della  sospensione.  Con  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita'  e
          i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto
          della durata del periodo di sospensione, nei  limiti  delle
          risorse  preordinate  allo   scopo   dal   fondo   previsto
          dall'articolo 1, comma 430, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. I versamenti dei  tributi  oggetto  di  sospensione
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere destinati al predetto fondo."; 
                  b) il comma 2-ter e' abrogato. 
                16. I redditi  dei  fabbricati,  ubicati  nelle  zone
          colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purche'
          distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,
          comunque adottate entro il  31  dicembre  2018,  in  quanto
          inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito
          delle  societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e
          agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
          d'imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo  sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  dal  tributo  per  i  servizi
          indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla  rata  scadente
          il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione  o
          agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
          dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il  contribuente
          puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la  distruzione
          o  l'inagibilita'  totale   o   parziale   del   fabbricato
          all'autorita' comunale, che  nei  successivi  venti  giorni
          trasmette  copia  dell'atto  di  verificazione  all'ufficio
          dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
          decreto  del   Ministro   dell'interno   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
          novembre  2016,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, sono  stabiliti,  anche  nella  forma  di
          anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso  ai
          comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
          di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai  comuni
          di cui all'articolo 1, continuita'  nello  smaltimento  dei
          rifiuti solidi urbani, il Commissario per la  ricostruzione
          e' autorizzato a concedere,  con  propri  provvedimenti,  a
          valere sulle risorse della  contabilita'  speciale  di  cui
          all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino  ad
          un massimo di 16 milioni di euro con  riferimento  all'anno
          2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni  di  euro  annui
          per il triennio 2017 -  2019,  per  sopperire  ai  maggiori
          costi affrontati o alle minori entrate registrate a  titolo
          di TARI-tributo di cui all'articolo  1,  comma  639,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di  TARI-corrispettivo  di
          cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. 
                17. Per le banche insediate nei Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti
          nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data  del  31
          dicembre 2016 i termini riferiti ai  rapporti  interbancari
          scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016  ovvero
          il 26 ottobre 2016 e la  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto ovvero la data di entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche'  relativi
          ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza. 
                18. Al fine di consentire  nei  Comuni  di  cui  agli
          allegati  1  e  2  il  completamento  delle  attivita'   di
          formazione  degli  operatori  del  settore  dilettantistico
          circa   il    corretto    utilizzo    dei    defibrillatori
          semiautomatici, l'efficacia delle  disposizioni  in  ordine
          alla  dotazione  e  all'impiego  da  parte  delle  societa'
          sportive   dilettantistiche   dei   predetti   dispositivi,
          adottate in  attuazione  dell'articolo  7,  comma  11,  del
          decreto legge 13 settembre 2012, n.  158,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  e'
          sospesa fino alla data del 30 giugno 2017.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 107, della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2008),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: 
                «Art. 2 - (Omissis). 
                107. -  Al  decreto-legge  30  gennaio  1998,  n.  6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1998,
          n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 e'  aggiunto  il
          seguente: 
                    "7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza,
          le regioni completano gli  interventi  di  ricostruzione  e
          sviluppo nei rispettivi territori secondo  le  disposizioni
          del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante  la
          vigenza  dello  stato  di  emergenza,  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, dal  Ministro  dell'interno  e  dai
          commissari delegati"; 
                  b) al comma 7 dell'articolo  3,  le  parole:  "alla
          fine  dello  stato  di  emergenza"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "al 31 dicembre 2012"; 
                  c) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
                    «Art. 10-bis (Misure per i territori  interessati
          dal sisma del dicembre 2000). - 1.  Alla  cessazione  dello
          stato di emergenza dichiarato a seguito del  sisma  del  16
          dicembre 2000, che ha interessato i comuni della  provincia
          di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4  e
          5, dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro
          dell'interno,   delegato   per   il   coordinamento   della
          protezione civile, e l'articolo 6  dell'ordinanza  n.  3124
          del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato  per
          il coordinamento della protezione civile»; 
                  d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 e' inserito  il
          seguente: 
                    "5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza,
          i contributi di cui ai commi 2 e  3,  determinati  in  19,5
          milioni di euro sulla base delle certificazioni  analitiche
          del Ministero dell'interno  relative  all'anno  2006,  sono
          assegnati annualmente per il quinquiennio  2008-2012  negli
          importi progressivamente ridotti nella misura di un  quinto
          per ciascun anno del suddetto quinquennio"; 
                  e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo
          14 e' aggiunto il seguente: "Alla cessazione dello stato di
          emergenza,  per  il   quinquennio   2008-2012,   le   spese
          necessarie per le attivita' previste  dal  presente  comma,
          quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base  di
          calcolo  la  spesa  sostenuta   nel   2006   sono   erogate
          annualmente negli importi  progressivamente  ridotti  nella
          misura  di  un  quinto  per  ciascun  anno   del   suddetto
          quinquennio"; 
                  f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i
          seguenti: 
                    "5-bis. Alla cessazione dello stato di  emergenza
          le risorse giacenti nelle contabilita'  speciali  istituite
          ai sensi del comma 3 dell'articolo  17  dell'ordinanza  del
          Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento  della
          protezione civile, n.  2668  del  28  settembre  1997  sono
          versate nelle contabilita' speciali di cui al  comma  5  ed
          utilizzate  per  il  completamento  degli   interventi   da
          ultimare. 
                    5-ter. Alla cessazione dello stato di  emergenza,
          per la prosecuzione e per il completamento del programma di
          interventi urgenti di cui al capo I del  presente  decreto,
          le Regioni Marche e Umbria  sono  autorizzate  a  contrarre
          mutui a fronte dei quali il Dipartimento  della  protezione
          civile  e'  autorizzato   a   concorrere   con   contributi
          quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da  ciascuno
          degli esercizi 2008, 2009 e 2010".».