((Art. 8 bis 
 
Clausola di salvaguardia per le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
                          province autonome 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con  riferimento  all'articolo  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  della  legge
          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
          della parte seconda della Costituzione),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248: 
                «Art. 10 - 1.  Sino  all'adeguamento  dei  rispettivi
          statuti,   le    disposizioni    della    presente    legge
          costituzionale si applicano anche alle  Regioni  a  statuto
          speciale ed alle Province autonome di Trento e  di  Bolzano
          per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
          rispetto a quelle gia' attribuite.».