IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c); 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo  e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici, e  in  particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato,  e  in
particolare  l'art.  2,  comma  276,  che,  al  fine  di   conseguire
l'adeguamento strutturale e antisismico  degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio  sismico,  ha  incrementato  di  venti  milioni  di  euro,  a
decorrere  dall'anno  2008,  il   predetto   Fondo   per   interventi
straordinari, prevedendone l'utilizzo  secondo  programmi  basati  su
aggiornati gradi di rischiosita'; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010) e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le
leggi di settore, ha previsto la  soppressione  delle  erogazioni  di
contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome
di Trento e Bolzano; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10; 
   Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e  in  particolare
l'art. 11, comma 4-sexies, con il  quale e'  stato  disposto  che,  a
partire dall'anno 2014, tutte le risorse iscritte nel bilancio  dello
Stato  comunque  destinate  a  finanziare  interventi   di   edilizia
scolastica confluissero nel fondo unico per l'edilizia scolastica  di
competenza del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, compresa la somma di euro venti  milioni  annui  di  cui  al
citato art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1,  comma
160, nel quale e' stato stabilito di  demandare  ad  un  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione  dei
criteri e delle modalita' di ripartizione delle  risorse  di  cui  al
Fondo  per  interventi  straordinari  di  cui  all'art.  32-bis   del
decreto-legge n. 269 del 2003; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia  e  disabilita'
e, in particolare, l'art. 4, comma 3-quater; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia
di edilizia scolastica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto
tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale  in
materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto
alla rettifica della programmazione  unica  nazionale  2018-2020  con
riferimento ad alcuni piani regionali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 11 febbraio 2019,  n.  93,  con  il  quale  sono  state
ripartite le risorse relative all'annualita' 2018, 2019, 2020 e 2021,
pari a complessivi ottanta milioni, tra le regioni  e  individuati  i
criteri di selezione degli interventi; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, con  il  quale  sono  approvati
alcuni piani regionali di interventi per un valore  complessivo  pari
ad euro 58.111.670,63; 
   Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il  6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province  e  gli  enti
locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28
agosto 1997, n. 281; 
  Considerato che  l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11  febbraio  2019,
n.  93  demandava  ad   un'apposita   comunicazione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione  del
termine entro il quale le regioni  dovevano  far  pervenire  i  piani
regionali di interventi da finanziare; 
  Dato atto che con nota del 21 febbraio  2019,  prot.  n.  5024,  e'
stato richiesto a tutte le regioni di far pervenire entro e non oltre
il 13 marzo 2019 i piani di intervento da ammettere a finanziamento; 
  Considerato che a seguito di istruttoria amministrativa  sui  piani
regionali   pervenuti   nei   termini    indicati,    il    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con successiva nota
del 26 marzo 2019, prot. n. 9543, ha dovuto  procedere  a  richiedere
chiarimenti e/o integrazioni da produrre entro  e  non  oltre  il  1°
aprile 2019; 
  Dato atto che entro il predetto termine solo alcune  regioni  hanno
prodotto i necessari chiarimenti e/o integrazioni richieste; 
  Considerato che successivamente alla predetta  data  altre  regioni
hanno tramesso i chiarimenti richiesti; 
  Considerato che, secondo quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  1,
lettera d), dell'Accordo stipulato in sede  di  Conferenza  Unificata
del 6 settembre 2018, in caso di ritardi da parte delle regioni nella
presentazione dei piani regionali ovvero nella rettifica  o  modifica
degli stessi, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, al fine di velocizzare le procedure, da'  seguito  ai  piani
regolarmente e  tempestivamente  pervenuti,  rinviando  a  successivi
provvedimenti l'autorizzazione dei piani pervenuti in ritardo; 
  Ritenuto quindi, sulla base degli  ulteriori  piani  pervenuti,  di
poter autorizzare gli interventi degli enti locali proposti nei piani
delle Regioni  Abruzzo,  Emilia-Romagna,  Molise  e  Toscana  di  cui
all'allegato A al presente decreto, definendo  altresi'  i  tempi  di
aggiudicazione,  nonche'  le  modalita'  di   rendicontazione   degli
interventi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Piani regionali 
 
  1.  Sono  approvati  i  piani  regionali  delle  Regioni   Abruzzo,
Emilia-Romagna,  Molise  e  Toscana  di  cui   all'allegato   A   che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente  decreto  per
un valore complessivo pari ad euro 13.431.872,68. 
  2. Le somme residue non utilizzate  dalle  regioni,  rispetto  agli
importi  assegnati  con  il  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 11 febbraio  2019,  n.  93,  restano
nella   disponibilita'   delle   singole    regioni,    per    essere
successivamente utilizzate insieme ad altre  eventuali  economie  per
finanziare ulteriori interventi aventi le medesime finalita'. 
  3. La somma di cui al comma 1 grava sui residui di stanziamento  di
lettera f) del capitolo 7105, piano gestionale  1,  del  bilancio  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca per l'annualita'  2018,  nonche'  sul  capitolo  7105,  piano
gestionale   1,   del   bilancio   di   previsione   del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per  le  annualita'
2019, 2020 e 2021. 
  4. L'utilizzo delle risorse  di  cui  al  comma  1  e'  subordinato
all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31  dicembre  2009,
n. 196. 
  5. I piani delle regioni per i quali non siano  stati  trasmessi  i
chiarimenti richiesti e/o la relativa documentazione  sono  approvati
con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca.