Art. 3 
 
                    Modalita' di rendicontazione 
                           e monitoraggio 
 
  1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti  possono  chiedere
alla Direzione generale  competente  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  tramite  apposito  applicativo  e
successivamente all'avvenuta registrazione del  presente  decreto  da
parte degli organi di controllo, un'anticipazione fino ad un  massimo
del 20% dell'importo oggetto di finanziamento. 
  2. Le restanti erogazioni sono disposte, previa rendicontazione  di
eventuali somme gia' ricevute, direttamente dalla Direzione  generale
competente in favore degli enti locali beneficiari sulla  base  degli
stati di avanzamento dei lavori o  delle  spese  maturate  dall'ente,
debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino
al raggiungimento del  90%  della  spesa  complessiva  al  netto  del
ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito  dell'avvenuto
collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione di lavori. 
  3. Le economie di gara  non  sono  nella  disponibilita'  dell'ente
locale e possono essere utilizzate  nei  limiti  del  50%  e  per  le
ipotesi di cui all'art. 106 del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50. 
  4. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente  decreto
sono trasferite sulle contabilita'  di  Tesoreria  unica  degli  enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 
  5. Al fine di monitorare il programma degli  interventi,  gli  enti
beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare  il  sistema
di   monitoraggio    definito    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che costituisce presupposto per  le
erogazioni di cui al comma 1. 
  6. Il monitoraggio degli interventi avviene ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  attraverso  l'implementazione
della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di  seguito,  BDAP)
istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  7. Le regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti a  inserire
gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento  degli  stessi
sulla piattaforma  WebGIS  «Obiettivo  sicurezza  delle  scuole»  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri.