Art. 4 
 
                         Revoche e controlli 
 
  1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato  rispetto
dei termini di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del  presente  decreto  e
nel  caso  di  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attivita' di
monitoraggio. 
  2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato
con il presente decreto risulti integralmente assegnatario  di  altro
finanziamento  nazionale  o  comunitario  per  le  stesse   finalita'
previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93 o  i  cui  lavori  siano  stati
avviati prima dell'avvenuta adozione del presente decreto. 
  3. Nel caso in cui sia  intervenuto  provvedimento  di  revoca  del
finanziamento,  l'ente  locale  che  abbia  ricevuto  da  parte   del
Ministero una, seppure parziale, liquidazione di risorse e' tenuto  a
restituire  le  somme  ricevute  mediante  versamento  delle   stesse
all'entrata di bilancio dello Stato. 
  4. L'ente locale e' tenuto  a  comprovare  l'avvenuta  restituzione
delle risorse inviando, mediante posta elettronica certificata, copia
del  relativo  versamento  alla  Direzione  generale  competente  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge  ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 ottobre 2019 
 
                                              Il Ministro: Fioramonti 

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2019, registrazione n.
1-3233.