IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
(legge finanziaria 2007) e successive modificazioni  e  integrazioni,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo'  istituire,
con proprio decreto, specifici regimi di aiuto  in  conformita'  alla
normativa comunitaria; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art.  14,  che
stabilisce le condizioni per  ritenere  compatibili  con  il  mercato
comune ed esenti dall'obbligo  di  notifica  gli  aiuti  a  finalita'
regionale per gli investimenti; 
  Vista  la  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'   regionale
2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre  2014,
di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
europea  C  369  del  17  ottobre  2014,  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  recante  la  disciplina  per  l'applicazione   degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli  aiuti  de  minimis,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  9  marzo
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 17 luglio 2018,  n.  164,  come  successivamente  modificato  dal
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  21  maggio  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  13
agosto 2018, n. 187, che istituisce un regime di aiuto in  favore  di
programmi di investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale
Impresa 4.0, in grado di favorire il miglioramento competitivo  delle
piccole e medie imprese operanti nei territori  delle  regioni  «meno
sviluppate» con l'utilizzo di risorse afferenti  le  Azioni  3.1.1  e
4.2.1 del citato  PON  «Imprese  e  competitivita'»  2014-2020  e  la
programmazione nazionale complementare; 
  Visto il regime di aiuto n. SA.51747, registrato in data 27  luglio
2018,   inerente   l'intervento   agevolativo   a   sostegno    della
realizzazione  nelle  regioni  meno  sviluppate   di   programmi   di
investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa  4.0,
diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso
la «Fabbrica intelligente»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  e  del
Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che  abroga
il regolamento (CE) n.  1083/2006  del  Consiglio  e  che  stabilisce
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo  regionale  (FESR),
sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo  di  coesione,  sul  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul  Fondo  europeo
per gli affari marittimi e la  pesca  (FEAMP),  nonche'  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo e sul Fondo di coesione; 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio,  del  18  luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole
finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale   dell'Unione,   che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE)  n.
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)  n.  1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione  n.  541/2014/UE  e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato  regolamento  (UE)
n. 1303/2013 e successive modifiche, che tra gli  obiettivi  tematici
che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per
una crescita intelligente,  sostenibile  e  inclusiva,  individua  la
promozione  della  competitivita'  delle  piccole  e  medie   imprese
(obiettivo tematico 3); 
  Visto il Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»
2014-2020 FESR, adottato  con  decisione  della  Commissione  europea
C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione
della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24  novembre  2015,
con decisione della Commissione europea C(2017)  8390  final,  del  7
dicembre 2017 e da ultimo con  decisione  della  Commissione  europea
C(2018)9117 final, del 19 dicembre 2018 (nel seguito, PON «Imprese  e
competitivita'»); 
  Vista, in particolare, l'Azione 3.1.1 «Aiuti  per  investimenti  in
macchinari,  impianti  e  beni  intangibili  e  accompagnamento   dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»  dell'Asse
III, «Competitivita' PMI», del PON «Imprese  e  competitivita'»,  che
prevede interventi di rapida e semplificata attuazione, con  ricadute
immediate sui sistemi produttivi territoriali, al fine  di  sostenere
la competitivita' e lo sviluppo tecnologico delle imprese localizzate
nelle regioni del Mezzogiorno; 
  Vista la convenzione tra il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo di
impresa e l'Associazione bancaria italiana  per  la  regolamentazione
dei conti correnti vincolati previsti ai fini  dell'erogazione  degli
aiuti disciplinati dal citato decreto ministeriale 9 marzo 2018; 
  Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su «Industria 4.0:  quale
modello applicare al  tessuto  industriale  italiano.  Strumenti  per
favorire la digitalizzazione delle  filiere  industriali  nazionali»,
approvata all'unanimita' nella seduta del  30  giugno  2016  dalla  X
Commissione permanente (attivita' produttive,  commercio  e  turismo)
sulla base del quale e' stato elaborato il Piano Nazionale  Industria
4.0  e,  in  particolare,  le   tecnologie   abilitanti   individuate
all'interno della predetta indagine conoscitiva; 
  Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle  regioni  COM(2015)  614  final  del  2  dicembre  2015  «Verso
un'economia  circolare:  programma  per  un'Europa  a  zero  rifiuti»
recante  un  piano  d'azione  per  contribuire   ad   accelerare   la
transizione dell'Europa verso  un'economia  circolare,  stimolare  la
competitivita' a livello mondiale, promuovere una crescita  economica
sostenibile e creare nuovi posti di lavoro; 
  Visto il documento elaborato dal Ministero dello sviluppo economico
e dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare «Verso un modello di economia circolare per l'Italia - Documento
di inquadramento e di posizionamento strategico»  avente  l'obiettivo
di fornire un inquadramento generale dell'economia circolare  nonche'
di definire, su tale tema, il posizionamento strategico dell'Italia; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo  2017  recante
indirizzi operativi per i soggetti beneficiari  del  PON  «Imprese  e
competitivita'»,    pubblicato    nel    portale    del     Programma
(www.ponic.gov.it); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  febbraio  2018,
n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
del 26 marzo 2018, n. 71, con cui e'  stato  emanato  il  regolamento
recante i criteri sull'ammissibilita' delle  spese  per  i  programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)  per
il periodo di programmazione 2014/2020; 
  Visti i criteri di selezione delle operazioni del  PON  «Imprese  e
competitivita'»,  approvati  dal  Comitato  di  sorveglianza  il   25
settembre 2018; 
  Considerato che, con nota prot.  Ares(2018)5092947  del  4  ottobre
2018, la Commissione europea, al fine di consentire l'ampliamento del
campo di applicazione degli strumenti previsti  dalla  citata  Azione
3.1.1, ha acconsentito l'utilizzo delle risorse del  PON  «Imprese  e
competitivita'» anche per agevolare i programmi di  investimento  non
riconducibili   agli   ambiti   della    Strategia    nazionale    di
specializzazione intelligente, considerando la coerenza dei programmi
con la citata Strategia quale criterio di priorita'/premialita' e non
come requisito necessario nella selezione delle operazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modifiche e integrazioni, che  prevede  che,  al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la  disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto regolamento,
che prevede che, al fine di identificare  ciascun  aiuto  individuale
nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il  soggetto
concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale  prima
della concessione dello stesso attraverso  la  procedura  informatica
disponibile sul sito web del Registro medesimo; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze e del Ministro dello  sviluppo  economico  20  febbraio
2014, n. 57, il quale prevede che le  pubbliche  amministrazioni,  in
sede di concessione di finanziamenti, tengano  conto  del  rating  di
legalita' delle imprese sulla base di quanto previsto all'art. 3  del
medesimo  decreto,  quindi  anche  attraverso  l'attribuzione  di  un
punteggio aggiuntivo; 
  Considerata   l'esigenza   di   sostenere   la   realizzazione   di
investimenti  innovativi  in  grado  di  favorire  la  trasformazione
tecnologica e  digitale  dell'impresa  tramite  l'implementazione  di
tecnologie abilitanti in linea con il piano Impresa 4.0,  nonche'  la
transizione del tessuto economico verso  il  paradigma  dell'economia
circolare al fine di promuovere una  crescita  economica  sostenibile
connessa alla creazione di nuovi posti di lavoro; 
  Considerata l'attuale disponibilita' di risorse  finanziarie  sulla
richiamata azione 3.1.1 dell'Asse III, «Competitivita' PMI», del  PON
«Imprese e competitivita'»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «Agenzia»:  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
    b) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione
europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); 
    c) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»:  la  Carta
degli aiuti a finalita' regionale valida per  il  periodo  2014-2020,
contenente  l'elenco  delle  aree  del   territorio   nazionale   che
soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e
c), del TFUE, approvata dalla Commissione  europea  il  16  settembre
2014 (SA 38930) e di cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea  C   369   del   17   ottobre   2014,
successivamente modificata con decisione  della  Commissione  europea
C(2016) 5938 final, del 23 settembre 2016; 
    d) «conto corrente vincolato»: contratto di conto corrente il cui
funzionamento e'  disciplinato  da  un'apposita  convenzione  tra  il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  l'Agenzia  e   l'Associazione
bancaria  italiana  (ABI)  sottoscritta   nell'ambito   del   decreto
ministeriale 9 marzo 2018, che consente il  pagamento  dei  fornitori
dei beni agevolati  in  tempi  celeri  e  strettamente  correlati  al
versamento    sul    suddetto    conto     corrente,     da     parte
dell'amministrazione,  delle  agevolazioni  spettanti   al   soggetto
beneficiario  e,  da  parte   di   quest'ultima,   della   quota   di
cofinanziamento del programma di investimento a suo carico; 
    e) «Convenzione»: la «Convenzione  per  la  regolamentazione  dei
rapporti e dei trasferimenti delle risorse  tra  il  Ministero  dello
sviluppo economico  e  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -  Invitalia,  in  ordine
all'attuazione degli interventi di cui al decreto del Ministro  dello
sviluppo economico 9 marzo 2018», sottoscritta dal direttore generale
per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico
e dall'Amministratore delegato dell'Agenzia in data 26 novembre  2018
e approvata con decreto del direttore generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico del 27 novembre 2018; 
    f) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita'  o
attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato  in
una  parte  contraente   dello   Spazio   economico   europeo   (SEE)
(stabilimento iniziale) verso lo  stabilimento  situato  in  un'altra
parte contraente del  SEE  in  cui  viene  effettuato  l'investimento
sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il
prodotto  o  servizio  nello  stabilimento  iniziale  e   in   quello
sovvenzionato serve almeno parzialmente per  le  stesse  finalita'  e
soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi
e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o  attivita'
analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; 
    g) «Liberi professionisti»: coloro che, a prescindere dalla forma
giuridica  rivestita,  svolgono   un'attivita'   economica   inerente
all'esercizio delle professioni intellettuali di  cui  all'art.  2229
del codice civile o delle professioni non  organizzate  in  ordini  o
collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio  2013,  n.
4; 
    h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    i) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media  dimensione,  come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea  2003/361/CE
del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico
18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  238  del  12
ottobre 2005, recante Adeguamento  alla  disciplina  comunitaria  dei
criteri  di  individuazione  di  piccole  e  medie  imprese,  nonche'
dall'allegato I del regolamento GBER; 
    j) «rating  di  legalita'»:  certificazione  istituita  dall'art.
5-ter del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  le  cui  modalita'
attuative sono disciplinate  dalla  delibera  dell'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato 15  maggio  2018,  n.  27165,  e  dal
decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e  dello  sviluppo
economico 20 febbraio 2014, n. 57; 
    k) «Regioni meno sviluppate»: le  Regioni  Basilicata,  Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia; 
    l) «Regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti di  importanza  minore  (de  minimis),  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre
2013; 
    m) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  come  modificato  dal
regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione,  del  14  giugno  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del  20
giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE; 
    n) «Regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento  e  del  Consiglio  europeo,  del  17  dicembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del  20
dicembre 2013, e successive modifiche, che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo
(FSE), sul Fondo di coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi
e la pesca (FEAMP), nonche' disposizioni generali sul  Fondo  europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di
coesione; 
    o) «tasso base»:  il  tasso  base  pubblicato  dalla  Commissione
europea                    all'indirizzo                     internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html; 
    p) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    q) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di  autonomia
tecnica,  organizzativa,  gestionale  e   funzionale,   eventualmente
articolata su piu' sedi o impianti,  anche  fisicamente  separati  ma
funzionalmente collegati.