Art. 10
Ulteriori adempimenti a carico
dei soggetti beneficiari
1. Il soggetto beneficiario, oltre al rispetto degli adempimenti
gia' previsti dal presente decreto, e' tenuto a:
a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso
modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro
riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine,
nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalita' di
erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non
dedicato, e' tenuto a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei
titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con
ricevute bancarie (RI.BA.);
b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi,
relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al
completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto
conto di quanto stabilito dall'art. 140 del regolamento (UE)
1303/2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere
conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente
giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i
dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di
documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in
versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza
accettati;
c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche
mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni
e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da
altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in
materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi
e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e
rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di
effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilita'
separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili
nazionali;
f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti
sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e
integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma
di investimento;
g) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni
ricevute a valere sul presente provvedimento, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124
come modificato dall'art. 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto degli indirizzi
operativi stabiliti con il decreto del direttore generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017. In particolare, i
soggetti beneficiari devono:
a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita'
dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo
nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, con le modalita'
allo scopo individuate dal Ministero;
b) garantire che per le spese oggetto di agevolazione non abbiano
gia' fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai
sensi dell'art. 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) 1303/2013 e/o
nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali
sull'ammissibilita' delle spese. A tal fine tutte le fatture e/o i
documenti giustificativi devono contenere riferimenti al Programma
operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020 e al
codice unico di progetto (CUP), nonche' contenere l'indicazione
dell'importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato;
c) rispettare quanto previsto in materia di stabilita' delle
operazioni dall'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013;
d) garantire il rispetto delle politiche dell'Unione europea e
delle norme nazionali in materia di ammissibilita' delle spese,
tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunita' e non
discriminazione;
e) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di
tutte le attivita' in materia di monitoraggio, controllo e
pubblicita' previsti dalla normativa europea relativa all'utilizzo
delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui
al regolamento (UE) 1303/2013 e successive disposizioni attuative e
delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero.