Art. 10 Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari 1. Il soggetto beneficiario, oltre al rispetto degli adempimenti gia' previsti dal presente decreto, e' tenuto a: a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine, nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalita' di erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non dedicato, e' tenuto a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.); b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 140 del regolamento (UE) 1303/2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati; c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati; e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilita' separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali; f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento; g) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute a valere sul presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124 come modificato dall'art. 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 2. I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto degli indirizzi operativi stabiliti con il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017. In particolare, i soggetti beneficiari devono: a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita' dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero; b) garantire che per le spese oggetto di agevolazione non abbiano gia' fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dell'art. 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) 1303/2013 e/o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilita' delle spese. A tal fine tutte le fatture e/o i documenti giustificativi devono contenere riferimenti al Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020 e al codice unico di progetto (CUP), nonche' contenere l'indicazione dell'importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato; c) rispettare quanto previsto in materia di stabilita' delle operazioni dall'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013; d) garantire il rispetto delle politiche dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di ammissibilita' delle spese, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunita' e non discriminazione; e) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attivita' in materia di monitoraggio, controllo e pubblicita' previsti dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui al regolamento (UE) 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero.