Art. 10 
 
                   Ulteriori adempimenti a carico 
                      dei soggetti beneficiari 
 
  1. Il soggetto beneficiario, oltre al  rispetto  degli  adempimenti
gia' previsti dal presente decreto, e' tenuto a: 
    a)  effettuare  i  pagamenti  dei  titoli  di  spesa   attraverso
modalita' che consentano la  loro  piena  tracciabilita'  e  la  loro
riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine,
nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalita' di
erogazione mediante  un  conto  corrente  bancario  ordinario  e  non
dedicato, e' tenuto a effettuare distinti pagamenti per ciascuno  dei
titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con
ricevute bancarie (RI.BA.); 
    b)  tenere  a  disposizione  tutti  i  documenti  giustificativi,
relativi alle  spese  rendicontate,  nei  dieci  anni  successivi  al
completamento del programma di investimento.  In  ogni  caso,  tenuto
conto  di  quanto  stabilito  dall'art.  140  del  regolamento   (UE)
1303/2013,  i  documenti  giustificativi  di  spesa   devono   essere
conservati  sotto  forma  di  originali  o,   in   casi   debitamente
giustificati, sotto forma di copie autenticate o su  supporti  per  i
dati comunemente accettati,  comprese  le  versioni  elettroniche  di
documenti  originali  o  i  documenti  esistenti  esclusivamente   in
versione  elettronica  che  rispondano  a   standard   di   sicurezza
accettati; 
    c) consentire e favorire, in ogni fase  del  procedimento,  anche
mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni
e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e  da
altri  organismi  nazionali  o  dell'Unione  europea  competenti   in
materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei  programmi
e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; 
    d) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici  disposte  dal  Ministero  allo  scopo  di
effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati; 
    e)  garantire  che  sia  mantenuto  un  sistema  di  contabilita'
separata  o  una  codificazione  contabile  adeguata  per  tutte   le
operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili
nazionali; 
    f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni  dei  soggetti
sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto
legislativo 6  settembre  2011,  n.  159  e  successive  modifiche  e
integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del  programma
di investimento; 
    g) adempiere agli obblighi di  pubblicazione  delle  agevolazioni
ricevute a valere sul presente  provvedimento,  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto  2017,  n.  124
come modificato dall'art. 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 
  2. I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto  degli  indirizzi
operativi stabiliti con il decreto del  direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017. In particolare,  i
soggetti beneficiari devono: 
    a) aderire a tutte  le  forme  atte  a  dare  idonea  pubblicita'
dell'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  del  Programma  operativo
nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, con le modalita'
allo scopo individuate dal Ministero; 
    b) garantire che per le spese oggetto di agevolazione non abbiano
gia' fruito di una misura  di  sostegno  finanziario  comunitario  ai
sensi dell'art. 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) 1303/2013  e/o
nazionale secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti  norme  nazionali
sull'ammissibilita' delle spese. A tal fine tutte le  fatture  e/o  i
documenti giustificativi devono contenere  riferimenti  al  Programma
operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR  2014-2020  e  al
codice unico  di  progetto  (CUP),  nonche'  contenere  l'indicazione
dell'importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato; 
    c) rispettare quanto previsto  in  materia  di  stabilita'  delle
operazioni dall'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013; 
    d) garantire il rispetto delle politiche  dell'Unione  europea  e
delle norme nazionali  in  materia  di  ammissibilita'  delle  spese,
tutela ambientale, sviluppo  sostenibile,  pari  opportunita'  e  non
discriminazione; 
    e) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento  di
tutte  le  attivita'  in  materia  di   monitoraggio,   controllo   e
pubblicita' previsti dalla normativa  europea  relativa  all'utilizzo
delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  di  cui
al regolamento (UE) 1303/2013 e successive disposizioni  attuative  e
delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero.