Art. 11 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. In ogni fase  del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative  agevolate,
al  fine  di  verificare  le  condizioni  per  la  fruizione   e   il
mantenimento   delle   agevolazioni,   nonche'   l'attuazione   degli
interventi finanziati. 
  2.  A  conclusione  del  programma   di   investimento,   al   fine
dell'adozione  del  provvedimento  di  concessione  definitiva  delle
agevolazioni di cui all'art. 7, comma 5,  il  Ministero  effettua  un
controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di  investimento.
In tale fase il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco
per un campione significativo di programmi di investimento agevolati,
nominando un'apposita commissione di  accertamento.  Il  campione  e'
definito sulla base di criteri  di  estrazione  casuale  in  modo  da
assicurare la verifica in loco su  almeno  il  dieci  per  cento  dei
programmi giunti a conclusione. Il campione selezionato  deve  essere
composto, per almeno il cinquanta per  cento,  da  programmi  con  un
importo degli investimenti superiore a  euro  750.000,00.  Gli  oneri
delle commissioni di accertamento sono posti a carico  delle  risorse
dell'asse V - Assistenza tecnica - del Programma operativo  nazionale
«Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR.