Art. 11
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate,
al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli
interventi finanziati.
2. A conclusione del programma di investimento, al fine
dell'adozione del provvedimento di concessione definitiva delle
agevolazioni di cui all'art. 7, comma 5, il Ministero effettua un
controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento.
In tale fase il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco
per un campione significativo di programmi di investimento agevolati,
nominando un'apposita commissione di accertamento. Il campione e'
definito sulla base di criteri di estrazione casuale in modo da
assicurare la verifica in loco su almeno il dieci per cento dei
programmi giunti a conclusione. Il campione selezionato deve essere
composto, per almeno il cinquanta per cento, da programmi con un
importo degli investimenti superiore a euro 750.000,00. Gli oneri
delle commissioni di accertamento sono posti a carico delle risorse
dell'asse V - Assistenza tecnica - del Programma operativo nazionale
«Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR.