Art. 12
Variazioni
1. Eventuali variazioni dei soggetti beneficiari conseguenti a
operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',
ovvero variazioni del programma di investimento relative agli
obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione
delle attivita' o ai beni di investimento, devono essere
tempestivamente comunicate al Ministero affinche' proceda alle
opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in
considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni
previste all'art. 13. La comunicazione deve essere accompagnata da
un'argomentata relazione illustrativa.
2. Le variazioni che riguardano esclusivamente i fornitori e le
caratteristiche tecniche dei beni, qualora non modifichino la
funzionalita' o l'innovativita' dei beni agevolati e siano, comunque,
di importo non superiore al trenta per cento dell'investimento
ammesso, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e
sono valutate in fase di erogazione esclusivamente con riferimento al
rispetto delle condizioni di ammissibilita' stabilite all'art. 6.
3. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e'
stata approvata, il Ministero sospende l'erogazione delle
agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle
agevolazioni erogate non puo' essere superiore a quello concesso al
soggetto beneficiario.