Art. 12 
 
                             Variazioni 
 
  1. Eventuali variazioni  dei  soggetti  beneficiari  conseguenti  a
operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',
ovvero  variazioni  del  programma  di  investimento  relative   agli
obiettivi, alla  tempistica  di  realizzazione,  alla  localizzazione
delle  attivita'  o  ai   beni   di   investimento,   devono   essere
tempestivamente  comunicate  al  Ministero  affinche'  proceda   alle
opportune   verifiche,   valutazioni   ed   adempimenti,   anche   in
considerazione delle possibili cause  di  revoca  delle  agevolazioni
previste all'art. 13. La comunicazione deve  essere  accompagnata  da
un'argomentata relazione illustrativa. 
  2. Le variazioni che riguardano esclusivamente  i  fornitori  e  le
caratteristiche  tecniche  dei  beni,  qualora  non  modifichino   la
funzionalita' o l'innovativita' dei beni agevolati e siano, comunque,
di importo  non  superiore  al  trenta  per  cento  dell'investimento
ammesso, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero  e
sono valutate in fase di erogazione esclusivamente con riferimento al
rispetto delle condizioni di ammissibilita' stabilite all'art. 6. 
  3. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e'
stata   approvata,   il   Ministero   sospende   l'erogazione   delle
agevolazioni,  fermo  restando  che   l'importo   complessivo   delle
agevolazioni erogate non puo' essere superiore a quello  concesso  al
soggetto beneficiario.