Art. 12 Variazioni 1. Eventuali variazioni dei soggetti beneficiari conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita', ovvero variazioni del programma di investimento relative agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attivita' o ai beni di investimento, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'art. 13. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa. 2. Le variazioni che riguardano esclusivamente i fornitori e le caratteristiche tecniche dei beni, qualora non modifichino la funzionalita' o l'innovativita' dei beni agevolati e siano, comunque, di importo non superiore al trenta per cento dell'investimento ammesso, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e sono valutate in fase di erogazione esclusivamente con riferimento al rispetto delle condizioni di ammissibilita' stabilite all'art. 6. 3. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e' stata approvata, il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle agevolazioni erogate non puo' essere superiore a quello concesso al soggetto beneficiario.