Art. 13
Revoche
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in
misura totale nei seguenti casi:
a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero
documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto
beneficiario e non sanabili;
b) mancata realizzazione del programma di investimento nei
termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). La realizzazione
parziale del programma di investimento comporta la revoca totale nel
caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
c) mancata attivazione, con riferimento all'unita' produttiva
agevolata e nei termini indicati all'art. 5, comma 8, del codice
ATECO di attivita' economica cui e' finalizzato il programma di
investimento;
d) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei
confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove
intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione
dell'investimento e fatta salva la possibilita' per il Ministero di
valutare, nel caso di apertura nei confronti del soggetto
beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la
compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del
programma di investimento agevolato;
e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modifiche e integrazioni;
f) trasferimento, entro cinque anni dalla data di conclusione
dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato,
dell'attivita' economica specificamente incentivata o di una sua
parte dall'unita' produttiva incentivata ad altro sito produttivo
situato al di fuori dell'ambito territoriale della stessa unita'
produttiva, in territorio nazionale, nel territorio dell'Unione
europea e in quello degli Stati aderenti allo Spazio economico
europeo. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca si
considera il trasferimento dell'attivita' economica effettuata da
parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto ovvero da altra
impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile;
g) violazione dell'obbligo di pubblicare gli importi ricevuti
nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale
bilancio consolidato previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 4
agosto 2017, n. 124 come modificato dall'art. 35 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di
conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, il
soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da
erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli
interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in
misura parziale nei seguenti casi:
a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione
in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati all'art.
5, comma 6, lettera f);
b) cessazione o delocalizzazione dell'attivita' economica a cui
e' finalizzato il programma di investimento al di fuori delle regioni
meno sviluppate, nei tre anni successivi alla data di erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni;
c) cessione, nei tre anni successivi alla data di erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni, della proprieta' dell'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad
un'altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati
dal presente decreto;
d) modifica sostanziale, nei tre anni successivi alla data di
erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, dell'attivita'
economica, dei livelli occupazionali e/o della capacita' produttiva
oggetto del programma di investimento che alteri la natura, gli
obiettivi o le condizioni di attuazione del programma agevolato
compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari;
e) realizzazione parziale del programma di investimento nei
termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). Nel caso in cui la
parte di investimento realizzata risulti organica e funzionale si
procede alla revoca parziale delle agevolazioni limitatamente alla
parte corrispondente agli investimenti non realizzati;
f) mancata installazione dei beni oggetto del programma di
investimento agevolato nei termini di cui all'art. 9, comma 5,
purche' la parte di investimento realizzata relativa ai beni
istallati risulti organica e funzionale;
g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di
cui all'art. 7, comma 6, purche' la parte di investimento realizzata
relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale;
h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate
del finanziamento agevolato da restituire al Ministero.
4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:
a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e' riconosciuta
al soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte di
agevolazioni commisurata al periodo in cui e' stato verificato il
pieno rispetto degli obblighi;
b) nei casi di cui alle lettere e) ed f) e' riconosciuta al
soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni
commisurata ai beni in relazione ai quali e' stato verificato il
pieno rispetto degli obblighi ivi indicati;
c) nel caso di cui alla lettera g) e' riconosciuta al soggetto
beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile
ai beni per i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti;
d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca e' commisurata alla
quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di
quelle da rimborsare, non restituita dall'impresa alla data di
contestazione dell'inadempimento da parte del Ministero.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in
misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entita'
dell'inadempimento, nel caso di inadempienza degli obblighi previsti
agli articoli 10 e 11 e in tutti gli altri casi previsti dal
provvedimento di concessione.