Art. 13 
 
                               Revoche 
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in
misura totale nei seguenti casi: 
    a) assenza di uno o  piu'  requisiti  di  ammissibilita',  ovvero
documentazione irregolare per fatti comunque imputabili  al  soggetto
beneficiario e non sanabili; 
    b)  mancata  realizzazione  del  programma  di  investimento  nei
termini di cui all'art. 5, comma  6,  lettera  e).  La  realizzazione
parziale del programma di investimento comporta la revoca totale  nel
caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale; 
    c) mancata attivazione,  con  riferimento  all'unita'  produttiva
agevolata e nei termini indicati all'art.  5,  comma  8,  del  codice
ATECO di attivita' economica  cui  e'  finalizzato  il  programma  di
investimento; 
    d) fallimento  del  soggetto  beneficiario  ovvero  apertura  nei
confronti  del  medesimo  di  altra  procedura  concorsuale,  laddove
intervenuti    antecedentemente    alla    data    di     ultimazione
dell'investimento e fatta salva la possibilita' per il  Ministero  di
valutare,  nel  caso  di  apertura   nei   confronti   del   soggetto
beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento,  la
compatibilita' della  procedura  medesima  con  la  prosecuzione  del
programma di investimento agevolato; 
    e)  sussistenza  di  una  causa  di  divieto  in  relazione  alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94,  comma  2,
del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    f) trasferimento, entro cinque anni  dalla  data  di  conclusione
dell'iniziativa  o  del  completamento  dell'investimento  agevolato,
dell'attivita' economica specificamente  incentivata  o  di  una  sua
parte dall'unita' produttiva incentivata  ad  altro  sito  produttivo
situato al di fuori  dell'ambito  territoriale  della  stessa  unita'
produttiva,  in  territorio  nazionale,  nel  territorio  dell'Unione
europea e in  quello  degli  Stati  aderenti  allo  Spazio  economico
europeo. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca  si
considera il trasferimento  dell'attivita'  economica  effettuata  da
parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto ovvero da  altra
impresa che sia con essa in rapporto di controllo o  collegamento  ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile; 
    g) violazione dell'obbligo di  pubblicare  gli  importi  ricevuti
nella nota integrativa del bilancio  di  esercizio  e  dell'eventuale
bilancio consolidato previsto dall'art. 1, comma 125, della  legge  4
agosto 2017, n. 124 come modificato dall'art. 35 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  di
conversione 28 giugno 2019, n. 58. 
  2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma  1,  il
soggetto beneficiario non ha diritto alle  quote  residue  ancora  da
erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli
interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 123. 
  3. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in
misura parziale nei seguenti casi: 
    a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione
in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini  indicati  all'art.
5, comma 6, lettera f); 
    b) cessazione o delocalizzazione dell'attivita' economica  a  cui
e' finalizzato il programma di investimento al di fuori delle regioni
meno sviluppate, nei tre anni  successivi  alla  data  di  erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni; 
    c) cessione, nei tre anni  successivi  alla  data  di  erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni,  della  proprieta'  dell'unita'
produttiva  oggetto  del  programma  di  investimento  agevolato   ad
un'altra impresa non in possesso dei requisiti  di  accesso  indicati
dal presente decreto; 
    d) modifica sostanziale, nei tre anni  successivi  alla  data  di
erogazione  dell'ultima  quota  delle  agevolazioni,   dell'attivita'
economica, dei livelli occupazionali e/o della  capacita'  produttiva
oggetto del programma di  investimento  che  alteri  la  natura,  gli
obiettivi o le  condizioni  di  attuazione  del  programma  agevolato
compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari; 
    e) realizzazione  parziale  del  programma  di  investimento  nei
termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). Nel caso  in  cui  la
parte di investimento realizzata risulti  organica  e  funzionale  si
procede alla revoca parziale delle  agevolazioni  limitatamente  alla
parte corrispondente agli investimenti non realizzati; 
    f) mancata  installazione  dei  beni  oggetto  del  programma  di
investimento agevolato nei  termini  di  cui  all'art.  9,  comma  5,
purche'  la  parte  di  investimento  realizzata  relativa  ai   beni
istallati risulti organica e funzionale; 
    g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle  agevolazioni  di
cui all'art. 7, comma 6, purche' la parte di investimento  realizzata
relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale; 
    h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle  rate
del finanziamento agevolato da restituire al Ministero. 
  4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3: 
    a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d)  e'  riconosciuta
al  soggetto  beneficiario   esclusivamente   la   quota   parte   di
agevolazioni commisurata al periodo in cui  e'  stato  verificato  il
pieno rispetto degli obblighi; 
    b) nei casi di cui alle lettere  e)  ed  f)  e'  riconosciuta  al
soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte  di  agevolazioni
commisurata ai beni in relazione ai  quali  e'  stato  verificato  il
pieno rispetto degli obblighi ivi indicati; 
    c) nel caso di cui alla lettera g) e'  riconosciuta  al  soggetto
beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile
ai beni per i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti; 
    d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca e' commisurata alla
quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di
quelle da  rimborsare,  non  restituita  dall'impresa  alla  data  di
contestazione dell'inadempimento da parte del Ministero. 
  5. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in
misura totale  o  parziale,  in  relazione  alla  natura  ed  entita'
dell'inadempimento, nel caso di inadempienza degli obblighi  previsti
agli articoli 10 e  11  e  in  tutti  gli  altri  casi  previsti  dal
provvedimento di concessione.