Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) essere regolarmente costituite e iscritte nel  Registro  delle
imprese. Le imprese non  residenti  nel  territorio  italiano  devono
essere costituite secondo le norme di diritto  civile  e  commerciale
vigenti nello Stato di residenza e  iscritte  nel  relativo  Registro
delle  imprese;  per  tali  soggetti,  inoltre,  fermo  restando   il
possesso, alla data di presentazione della domanda  di  agevolazione,
degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere
dimostrata  alla   data   di   richiesta   della   prima   erogazione
dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilita'
dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali; 
    c) trovarsi in regime di contabilita'  ordinaria  e  disporre  di
almeno due bilanci approvati e depositati presso  il  Registro  delle
imprese ovvero aver presentato, nel caso  di  imprese  individuali  e
societa' di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi; 
    d) essere in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e  della  salvaguardia  dell'ambiente  ed  essere  in
regola in relazione agli obblighi contributivi; 
    e) aver restituito somme dovute a  seguito  di  provvedimenti  di
revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; 
    f) non aver effettuato, nei due anni precedenti la  presentazione
della domanda, una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto
dell'investimento  in  relazione  al  quale  vengono   richieste   le
agevolazioni di cui al presente decreto,  impegnandosi  a  non  farlo
anche fino ai due anni successivi al completamento  dell'investimento
stesso. 
  2. Oltre a quanto previsto al comma 1,  possono  beneficiare  delle
agevolazioni di cui al presente decreto anche i liberi professionisti
iscritti agli  ordini  professionali  o  aderenti  alle  associazioni
professionali individuate nell'elenco tenuto dal Ministero  ai  sensi
della legge 14 gennaio 2013, n. 4  e  in  possesso  dell'attestazione
rilasciata ai sensi della medesima legge. Tali soggetti, alla data di
presentazione della domanda, devono  possedere,  ove  compatibili  in
ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma
1. 
  3. Al fine di facilitare l'accesso alle agevolazioni delle  imprese
di  micro  e  piccola  dimensione   che   realizzano   programmi   di
investimento caratterizzati da comuni  obiettivi  di  sviluppo,  sono
altresi' ammesse alle agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  i
soggetti, fino  a  un  massimo  di  sei  soggetti  co-proponenti,  in
possesso dei requisiti di  cui  al  comma  1  che  aderiscono  ad  un
contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter,  del  decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile  2009,  n.  33,  e  successive  modifiche  e  integrazioni   a
condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva,
stabile  e  coerente  con  gli  obiettivi  di   rafforzamento   della
competitivita' e di sviluppo tecnologico connessi alla  realizzazione
dei programmi proposti. A tal fine sono ammessi anche i contratti  di
rete  stipulati   da   imprese   che   concorrono   alla   creazione,
trasformazione,  distribuzione  e  commercializzazione  di  un  unico
prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di  attivita'
(c.d. aggregazioni di filiera). Inoltre il contratto deve prevedere: 
    a) una durata conforme agli obiettivi e alle  attivita'  connesse
alla realizzazione dei programmi di investimento proposti; 
    b) un «programma di rete» dal quale risultino, in maniera chiara,
la strategia generale per la  crescita,  attraverso  la  rete,  della
capacita' competitiva delle imprese nonche' i servizi e/o le funzioni
accentrati  presso  la  rete  che  possano  facilitare   i   soggetti
interessati dalle agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  nella
realizzazione  dei  programmi  di  investimento  e   nella   relativa
rendicontazione delle spese; 
    c) nel caso di «rete-contratto», la  nomina  dell'organo  comune,
che agisce in veste di mandatario  dei  partecipanti,  attraverso  il
conferimento da parte dei medesimi, con le forme dell'atto pubblico o
della scrittura privata autenticata, di  un  mandato  collettivo  con
rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero  dello  sviluppo
economico, inclusi gli adempimenti procedurali  di  cui  al  presente
decreto. 
  4. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le
modalita' di presentazione e attuazione degli investimenti di cui  al
comma 3, nonche' gli specifici criteri di valutazione  dei  programmi
anche  in  relazione  alla   capacita',   da   parte   dei   soggetti
co-proponenti, di restituire le agevolazioni richieste sotto forma di
finanziamento agevolato. 
  5. Sono, in  ogni  caso,  esclusi  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le PMI e i liberi professionisti: 
    a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; 
    b) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di
presentazione della domanda, siano  stati  condannati,  con  sentenza
definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art.
444 del codice di procedura penale, per  i  reati  che  costituiscono
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a
una procedura di appalto o concessione ai sensi  della  normativa  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture
vigente alla data di presentazione della domanda; 
    c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla
Commissione europea; 
    d) che alla data di presentazione della  domanda  si  trovino  in
condizioni tali da  risultare  impresa  in  difficolta',  cosi'  come
individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER.