Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilita' dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e societa' di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi; d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi; e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; f) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso. 2. Oltre a quanto previsto al comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto anche i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 1. 3. Al fine di facilitare l'accesso alle agevolazioni delle imprese di micro e piccola dimensione che realizzano programmi di investimento caratterizzati da comuni obiettivi di sviluppo, sono altresi' ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti, fino a un massimo di sei soggetti co-proponenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che aderiscono ad un contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva, stabile e coerente con gli obiettivi di rafforzamento della competitivita' e di sviluppo tecnologico connessi alla realizzazione dei programmi proposti. A tal fine sono ammessi anche i contratti di rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attivita' (c.d. aggregazioni di filiera). Inoltre il contratto deve prevedere: a) una durata conforme agli obiettivi e alle attivita' connesse alla realizzazione dei programmi di investimento proposti; b) un «programma di rete» dal quale risultino, in maniera chiara, la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacita' competitiva delle imprese nonche' i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete che possano facilitare i soggetti interessati dalle agevolazioni di cui al presente decreto nella realizzazione dei programmi di investimento e nella relativa rendicontazione delle spese; c) nel caso di «rete-contratto», la nomina dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con le forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico, inclusi gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto. 4. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le modalita' di presentazione e attuazione degli investimenti di cui al comma 3, nonche' gli specifici criteri di valutazione dei programmi anche in relazione alla capacita', da parte dei soggetti co-proponenti, di restituire le agevolazioni richieste sotto forma di finanziamento agevolato. 5. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI e i liberi professionisti: a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; d) che alla data di presentazione della domanda si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER.