Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente
decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle
imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono
essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale
vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro
delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il
possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione,
degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere
dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilita'
dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di
almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle
imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e
societa' di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di
normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in
regola in relazione agli obblighi contributivi;
e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di
revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione
della domanda, una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto
dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le
agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo
anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento
stesso.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, possono beneficiare delle
agevolazioni di cui al presente decreto anche i liberi professionisti
iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni
professionali individuate nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi
della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione
rilasciata ai sensi della medesima legge. Tali soggetti, alla data di
presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in
ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma
1.
3. Al fine di facilitare l'accesso alle agevolazioni delle imprese
di micro e piccola dimensione che realizzano programmi di
investimento caratterizzati da comuni obiettivi di sviluppo, sono
altresi' ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto i
soggetti, fino a un massimo di sei soggetti co-proponenti, in
possesso dei requisiti di cui al comma 1 che aderiscono ad un
contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni a
condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva,
stabile e coerente con gli obiettivi di rafforzamento della
competitivita' e di sviluppo tecnologico connessi alla realizzazione
dei programmi proposti. A tal fine sono ammessi anche i contratti di
rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione,
trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico
prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attivita'
(c.d. aggregazioni di filiera). Inoltre il contratto deve prevedere:
a) una durata conforme agli obiettivi e alle attivita' connesse
alla realizzazione dei programmi di investimento proposti;
b) un «programma di rete» dal quale risultino, in maniera chiara,
la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della
capacita' competitiva delle imprese nonche' i servizi e/o le funzioni
accentrati presso la rete che possano facilitare i soggetti
interessati dalle agevolazioni di cui al presente decreto nella
realizzazione dei programmi di investimento e nella relativa
rendicontazione delle spese;
c) nel caso di «rete-contratto», la nomina dell'organo comune,
che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il
conferimento da parte dei medesimi, con le forme dell'atto pubblico o
della scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con
rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo
economico, inclusi gli adempimenti procedurali di cui al presente
decreto.
4. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le
modalita' di presentazione e attuazione degli investimenti di cui al
comma 3, nonche' gli specifici criteri di valutazione dei programmi
anche in relazione alla capacita', da parte dei soggetti
co-proponenti, di restituire le agevolazioni richieste sotto forma di
finanziamento agevolato.
5. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al
presente decreto le PMI e i liberi professionisti:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di
presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a
una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
vigente alla data di presentazione della domanda;
c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
d) che alla data di presentazione della domanda si trovino in
condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come
individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER.