Art. 5 Programmi ammissibili 1. I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi, diretti ad aumentare il livello di efficienza e/o di flessibilita' nello svolgimento dell'attivita' economica del soggetto proponente, in grado di: a) consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 riportate nell'allegato 1; e/o b) favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare attraverso l'applicazione delle soluzioni di cui all'allegato 2. 2. Al fine di dimostrare la riconducibilita' del programma di investimento proposto ad almeno una delle finalita' di cui al comma 1, i soggetti proponenti devono presentare, unitamente alla domanda di agevolazione, il piano degli investimenti dettagliato con le informazioni utili ad accertare le caratteristiche dell'iniziativa e la relativa conformita' alle finalita' dell'intervento. 3. I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attivita' economiche, come specificate nell'allegato n. 3: a) attivita' manifatturiere, con esclusione di quelle indicate al comma 4; b) attivita' di servizi alle imprese. 4. In conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni europee di cui all'art. 13 del regolamento GBER, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonche' della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. 5. Non possono in ogni caso essere agevolati, ai sensi del presente decreto, gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione. 6. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i programmi di investimento devono: a) essere diretti alla realizzazione di una nuova unita' produttiva ovvero all'ampliamento della capacita', alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unita' produttiva esistente; b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nei territori delle regioni meno sviluppate; c) prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00. Nel caso di programmi presentati nella forma di cui all'art. 4, comma 3, tale soglia minima puo' essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00; d) essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 8. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita', non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori; e) prevedere una durata non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilita' da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni; f) essere costituiti da immobilizzazioni mantenute, per almeno tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, e' possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione. In ogni caso, l'attivita' economica del soggetto beneficiario deve essere, pena la revoca delle agevolazioni, mantenuta per il medesimo periodo nel territorio delle regioni meno sviluppate. 7. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, l'unita' produttiva oggetto del programma di investimento deve essere nella disponibilita' del soggetto proponente: a) alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per i programmi diretti all'ampliamento, alla diversificazione o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unita' produttiva esistente, fatta eccezione per quanto previsto in relazione alle imprese non residenti nel territorio italiano dall'art. 4, comma 1, lettera a); b) alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, pena la revoca delle agevolazioni, per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unita' produttiva. 8. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di investimento di cui al comma 6, lettera e), i soggetti beneficiari sono tenuti, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo di cui all'art. 9, comma 4, a dimostrare l'avvenuta attivazione per l'unita' produttiva agevolata del codice di attivita' economica a cui e' finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la seguente documentazione: a) nel caso di PMI, la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese; b) nel caso di liberi professionisti, la dichiarazione di inizio attivita', di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, comunicata all'Agenzia delle entrate.