Art. 5 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. I programmi ammissibili alle agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione di investimenti innovativi,  diretti  ad  aumentare  il
livello  di  efficienza  e/o  di  flessibilita'   nello   svolgimento
dell'attivita' economica del soggetto proponente, in grado di: 
    a)  consentire   la   trasformazione   tecnologica   e   digitale
dell'impresa  mediante   l'utilizzo   delle   tecnologie   abilitanti
afferenti il piano Impresa 4.0 riportate nell'allegato 1; e/o 
    b)  favorire  la  transizione  dell'impresa  verso  il  paradigma
dell'economia circolare attraverso l'applicazione delle soluzioni  di
cui all'allegato 2. 
  2. Al fine di  dimostrare  la  riconducibilita'  del  programma  di
investimento proposto ad almeno una delle finalita' di cui  al  comma
1, i soggetti proponenti devono presentare, unitamente  alla  domanda
di agevolazione, il  piano  degli  investimenti  dettagliato  con  le
informazioni utili ad accertare le caratteristiche dell'iniziativa  e
la relativa conformita' alle finalita' dell'intervento. 
  3. I programmi  di  investimento  devono  essere  finalizzati  allo
svolgimento delle seguenti  attivita'  economiche,  come  specificate
nell'allegato n. 3: 
    a) attivita' manifatturiere, con esclusione di quelle indicate al
comma 4; 
    b) attivita' di servizi alle imprese. 
  4. In conformita'  ai  divieti  e  alle  limitazioni  derivanti  da
disposizioni europee di cui all'art. 13  del  regolamento  GBER,  non
sono  ammissibili  alle  agevolazioni  i  programmi  di  investimento
inerenti al  settore  siderurgico,  del  carbone,  della  costruzione
navale, delle  fibre  sintetiche,  dei  trasporti  e  delle  relative
infrastrutture, nonche' della produzione  e  della  distribuzione  di
energia e delle infrastrutture energetiche. 
  5. Non possono in ogni caso essere agevolati, ai sensi del presente
decreto, gli  interventi  subordinati  all'impiego  preferenziale  di
prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il
sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi  terzi  o
Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai
quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una  rete  di
distribuzione all'estero o  ad  altre  spese  correnti  connesse  con
l'attivita' d'esportazione. 
  6. Ai fini dell'ammissibilita' alle  agevolazioni  i  programmi  di
investimento devono: 
    a)  essere  diretti  alla  realizzazione  di  una  nuova   unita'
produttiva   ovvero    all'ampliamento    della    capacita',    alla
diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti  mai
fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale  del  processo
di produzione di un'unita' produttiva esistente; 
    b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata  nei
territori delle regioni meno sviluppate; 
    c) prevedere spese ammissibili non inferiori  complessivamente  a
euro 400.000,00 e non superiori a  euro  3.000.000,00.  Nel  caso  di
programmi presentati nella forma di cui all'art.  4,  comma  3,  tale
soglia minima puo' essere  raggiunta  mediante  la  sommatoria  delle
spese connesse ai singoli  programmi  di  investimento  proposti  dai
soggetti aderenti alla  rete,  a  condizione  che  ciascun  programma
preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00; 
    d)  essere  avviati,   pena   la   revoca   delle   agevolazioni,
successivamente alla presentazione della domanda di cui  all'art.  8.
Per data di avvio del programma si intende  la  data  di  inizio  dei
lavori di costruzione relativi all'investimento oppure  la  data  del
primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione
di  immobilizzazioni  o  di  qualsiasi  altro   impegno   che   renda
irreversibile  l'investimento,  a  seconda  di  quale  condizione  si
verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori,  quali
la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita',
non sono presi in considerazione ai  fini  dell'individuazione  della
data di avvio dei lavori; 
    e) prevedere una durata non superiore a dodici  mesi  dalla  data
del provvedimento di concessione delle agevolazioni,  fermo  restando
la possibilita' da parte del Ministero  di  concedere,  su  richiesta
motivata dal  soggetto  beneficiario,  una  proroga  del  termine  di
ultimazione non superiore a sei mesi. Per  data  di  ultimazione  del
programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato
e ritenuto ammissibile alle agevolazioni; 
    f) essere costituiti da immobilizzazioni  mantenute,  per  almeno
tre  anni  dalla  data  di   erogazione   dell'ultima   quota   delle
agevolazioni  o,  se  successiva,   dalla   data   di   installazione
dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione  in  cui  e'
ubicata l'unita' produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei  suddetti
tre   anni,   alcuni   beni   strumentali   diventino   obsoleti    o
inutilizzabili,  e'  possibile  procedere,  previa  comunicazione  al
Ministero,  alla  loro  sostituzione.  In  ogni   caso,   l'attivita'
economica del soggetto beneficiario deve essere, pena la revoca delle
agevolazioni, mantenuta per il medesimo periodo nel territorio  delle
regioni meno sviluppate. 
  7.  Ai  fini  dell'ammissibilita'   alle   agevolazioni,   l'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento  deve  essere  nella
disponibilita' del soggetto proponente: 
    a) alla data di presentazione della domanda di agevolazioni,  per
i programmi  diretti  all'ampliamento,  alla  diversificazione  o  al
cambiamento fondamentale del  processo  di  produzione  di  un'unita'
produttiva  esistente,  fatta  eccezione  per  quanto   previsto   in
relazione  alle  imprese  non  residenti  nel   territorio   italiano
dall'art. 4, comma 1, lettera a); 
    b) alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione
delle  agevolazioni,  pena  la  revoca  delle  agevolazioni,  per   i
programmi diretti alla realizzazione di una nuova unita' produttiva. 
  8. Fermo restando  il  termine  di  ultimazione  del  programma  di
investimento di cui al comma 6, lettera e),  i  soggetti  beneficiari
sono  tenuti,  entro  sessanta  giorni  dalla   presentazione   della
richiesta di erogazione a  saldo  di  cui  all'art.  9,  comma  4,  a
dimostrare l'avvenuta attivazione per l'unita'  produttiva  agevolata
del codice di attivita' economica a cui e' finalizzato  il  programma
di investimento, trasmettendo la seguente documentazione: 
    a) nel  caso  di  PMI,  la  comunicazione  effettuata  presso  il
Registro delle imprese; 
    b) nel caso di liberi professionisti, la dichiarazione di  inizio
attivita', di cui  all'art.  35  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, comunicata all'Agenzia delle entrate.