Art. 5
Programmi ammissibili
1. I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la
realizzazione di investimenti innovativi, diretti ad aumentare il
livello di efficienza e/o di flessibilita' nello svolgimento
dell'attivita' economica del soggetto proponente, in grado di:
a) consentire la trasformazione tecnologica e digitale
dell'impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti
afferenti il piano Impresa 4.0 riportate nell'allegato 1; e/o
b) favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma
dell'economia circolare attraverso l'applicazione delle soluzioni di
cui all'allegato 2.
2. Al fine di dimostrare la riconducibilita' del programma di
investimento proposto ad almeno una delle finalita' di cui al comma
1, i soggetti proponenti devono presentare, unitamente alla domanda
di agevolazione, il piano degli investimenti dettagliato con le
informazioni utili ad accertare le caratteristiche dell'iniziativa e
la relativa conformita' alle finalita' dell'intervento.
3. I programmi di investimento devono essere finalizzati allo
svolgimento delle seguenti attivita' economiche, come specificate
nell'allegato n. 3:
a) attivita' manifatturiere, con esclusione di quelle indicate al
comma 4;
b) attivita' di servizi alle imprese.
4. In conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da
disposizioni europee di cui all'art. 13 del regolamento GBER, non
sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento
inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione
navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative
infrastrutture, nonche' della produzione e della distribuzione di
energia e delle infrastrutture energetiche.
5. Non possono in ogni caso essere agevolati, ai sensi del presente
decreto, gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di
prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il
sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o
Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai
quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di
distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con
l'attivita' d'esportazione.
6. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i programmi di
investimento devono:
a) essere diretti alla realizzazione di una nuova unita'
produttiva ovvero all'ampliamento della capacita', alla
diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai
fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo
di produzione di un'unita' produttiva esistente;
b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nei
territori delle regioni meno sviluppate;
c) prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a
euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00. Nel caso di
programmi presentati nella forma di cui all'art. 4, comma 3, tale
soglia minima puo' essere raggiunta mediante la sommatoria delle
spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai
soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma
preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00;
d) essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni,
successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 8.
Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei
lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del
primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione
di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda
irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si
verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali
la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita',
non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della
data di avvio dei lavori;
e) prevedere una durata non superiore a dodici mesi dalla data
del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando
la possibilita' da parte del Ministero di concedere, su richiesta
motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di
ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del
programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato
e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
f) essere costituiti da immobilizzazioni mantenute, per almeno
tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle
agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione
dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui e'
ubicata l'unita' produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti
tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o
inutilizzabili, e' possibile procedere, previa comunicazione al
Ministero, alla loro sostituzione. In ogni caso, l'attivita'
economica del soggetto beneficiario deve essere, pena la revoca delle
agevolazioni, mantenuta per il medesimo periodo nel territorio delle
regioni meno sviluppate.
7. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, l'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento deve essere nella
disponibilita' del soggetto proponente:
a) alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per
i programmi diretti all'ampliamento, alla diversificazione o al
cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unita'
produttiva esistente, fatta eccezione per quanto previsto in
relazione alle imprese non residenti nel territorio italiano
dall'art. 4, comma 1, lettera a);
b) alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione
delle agevolazioni, pena la revoca delle agevolazioni, per i
programmi diretti alla realizzazione di una nuova unita' produttiva.
8. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di
investimento di cui al comma 6, lettera e), i soggetti beneficiari
sono tenuti, entro sessanta giorni dalla presentazione della
richiesta di erogazione a saldo di cui all'art. 9, comma 4, a
dimostrare l'avvenuta attivazione per l'unita' produttiva agevolata
del codice di attivita' economica a cui e' finalizzato il programma
di investimento, trasmettendo la seguente documentazione:
a) nel caso di PMI, la comunicazione effettuata presso il
Registro delle imprese;
b) nel caso di liberi professionisti, la dichiarazione di inizio
attivita', di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e
integrazioni, comunicata all'Agenzia delle entrate.