Art. 6
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di nuove
immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli
2423 e seguenti del codice civile, che riguardino macchinari,
impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione
dei programmi di investimento di cui all'art. 5, comma 1, nonche'
programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti
beni materiali.
2. Ai fini dell'ammissibilita' le spese di cui al comma 1 devono:
a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali,
nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con
l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che
figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente
e mantengono la loro funzionalita' rispetto al programma di
investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo
delle agevolazioni;
c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento;
d) essere conformi ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al
regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 2018, n. 22;
e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA
Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da
consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. A tal fine il
soggetto beneficiario puo' utilizzare un conto corrente vincolato
ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non
necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del
programma di investimento;
f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli
non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e pertanto
dimensionati in base all'effettiva capacita' produttiva; tali mezzi
mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a
servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto del programma di
investimento;
g) nel caso di programmi di investimento diretti alla
diversificazione della produzione, superare almeno del duecento per
cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come
risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio
dell'investimento.
3. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado
di complessita' e integrazione tecnico-produttiva possono essere
realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla
modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano». Fermo restando
che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attivita' di
intermediazione commerciale, i contratti «chiavi in mano» sono
ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi siano
identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e
separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle
agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono
alla fornitura, sulla base delle indicazioni fornite con i
provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2.
4. Non sono ammesse le spese:
a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
b) connesse a commesse interne;
c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie
prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di
qualsiasi genere;
f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le
spese notarili;
g) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto
proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni
previste dal programma;
h) imputabili a imposte e tasse;
i) inerenti a beni la cui installazione non e' prevista presso
l'unita' produttiva interessata dal programma;
j) correlate all'acquisto di mezzi targati;
k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a
500,00 euro al netto di IVA.