Art. 6 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di  nuove
immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli
2423  e  seguenti  del  codice  civile,  che  riguardino  macchinari,
impianti e attrezzature strettamente  funzionali  alla  realizzazione
dei programmi di investimento di cui all'art.  5,  comma  1,  nonche'
programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo  dei  predetti
beni materiali. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' le spese di cui al comma 1 devono: 
    a) essere relative a immobilizzazioni, materiali  e  immateriali,
nuove di fabbrica acquistate da terzi che  non  hanno  relazioni  con
l'acquirente e alle normali condizioni di mercato; 
    b) essere riferite a beni  ammortizzabili  e  capitalizzati,  che
figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente
e  mantengono  la  loro  funzionalita'  rispetto  al   programma   di
investimento per almeno tre anni dalla data  di  erogazione  a  saldo
delle agevolazioni; 
    c) essere riferite a beni utilizzati  esclusivamente  nell'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento; 
    d) essere conformi ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per
i  programmi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di  investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020  di  cui  al
regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 2018, n. 22; 
    e) essere pagate esclusivamente tramite  bonifici  bancari,  SEPA
Credit  Transfer  ovvero  ricevute  bancarie  (RI.BA.),  in  modo  da
consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. A  tal  fine  il
soggetto beneficiario puo' utilizzare  un  conto  corrente  vincolato
ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente  ordinario,  non
necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione  del
programma di investimento; 
    f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente  quelli
non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e  pertanto
dimensionati in base all'effettiva capacita' produttiva;  tali  mezzi
mobili, inoltre,  devono  essere  identificabili  singolarmente  e  a
servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto  del  programma  di
investimento; 
    g)  nel  caso  di  programmi   di   investimento   diretti   alla
diversificazione della produzione, superare almeno del  duecento  per
cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come
risultante    nell'esercizio    finanziario    precedente     l'avvio
dell'investimento. 
  3. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole  grado
di complessita'  e  integrazione  tecnico-produttiva  possono  essere
realizzati, in tutto o in parte, anche  attraverso  il  ricorso  alla
modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano».  Fermo  restando
che non  sono  agevolabili  prestazioni  derivanti  da  attivita'  di
intermediazione  commerciale,  i  contratti  «chiavi  in  mano»  sono
ammissibili solo a condizione  che  nell'ambito  degli  stessi  siano
identificate e quantificate monetariamente,  in  maniera  distinta  e
separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente  ammissibili  alle
agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono
alla  fornitura,  sulla  base  delle  indicazioni   fornite   con   i
provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2. 
  4. Non sono ammesse le spese: 
    a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; 
    b) connesse a commesse interne; 
    c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; 
    d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati; 
    e) di funzionamento, ivi incluse quelle  per  scorte  di  materie
prime, semilavorati,  prodotti  finiti  e  materiali  di  consumo  di
qualsiasi genere; 
    f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le
spese notarili; 
    g) relative alla formazione del personale impiegato dal  soggetto
proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni
previste dal programma; 
    h) imputabili a imposte e tasse; 
    i) inerenti a beni la cui installazione non  e'  prevista  presso
l'unita' produttiva interessata dal programma; 
    j) correlate all'acquisto di mezzi targati; 
    k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia  inferiore  a
500,00 euro al netto di IVA.