Art. 7
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita'
massime di aiuto stabilite, ai sensi dell'art. 14 del regolamento
GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, nella
forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato,
sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari
al settantacinque per cento, ripartita come di seguito indicato:
a) per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in
conto impianti pari al trentacinque per cento e un finanziamento
agevolato pari al quaranta per cento;
b) per le imprese di media dimensione, un contributo in conto
impianti pari al venticinque per cento e un finanziamento agevolato
pari al cinquanta per cento.
2. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto
beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione
dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31
maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata
massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione
dell'ultima quota a saldo ricade nei trenta giorni precedenti la
scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di
ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il
finanziamento agevolato non e' assistito da particolari forme di
garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo
del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla
comunicazione n. 14/2008. A tal fine e' utilizzato il tasso di
riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni,
determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini di
punti base conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione.
Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l'intensita'
massima prevista dalla disciplina comunitaria, il Ministero procede,
al fine di garantire il rispetto della predetta intensita', a ridurre
il contributo in conto impianti.
4. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria
del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso
risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma
priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari
al venticinque per cento delle spese ammissibili complessive, come
stabilito dal regolamento GBER all'art. 14, paragrafo 14.
5. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili e'
rideterminato nel provvedimento di concessione definitiva adottato
dal Ministero a conclusione del programma di investimento, effettuati
i controlli di cui all'art. 11, sulla base delle spese effettivamente
sostenute dal soggetto beneficiario.
6. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di
investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con
riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche,
che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art.
108 del TFUE o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione
che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno, incluse quelle attribuite sulla base del regolamento de
minimis.
7. Le agevolazioni sono concesse a valere sulla contabilita'
speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile. Ai fini della
concessione del finanziamento agevolato, il Ministero provvede a
trasferire all'Agenzia le somme necessarie per alimentare il fondo
rotativo costituito, in conformita' a quanto previsto dagli articoli
da 37 a 46 del regolamento (UE) 1303/2013, con il decreto
direttoriale 12 dicembre 2018 citato in premessa. L'Agenzia opera in
qualita' di soggetto gestore dello strumento finanziario svolgendo,
secondo le indicazioni contenute nel presente decreto, le attivita'
di concessione, erogazione e verifica dei rientri connessi al
finanziamento agevolato. Il Ministero provvede anche a trasferire
periodicamente all'Agenzia le somme necessarie per l'erogazione del
contributo in conto impianti sulla base del relativo fabbisogno.
8. Ai fini della verifica del rispetto della soglia di notifica di
cui all'art. 4 del regolamento GBER, i progetti di investimento
avviati dallo stesso soggetto beneficiario, o da altre imprese dello
stesso gruppo, nella stessa provincia (regione di livello 3 della
nomenclatura delle unita' territoriali statistiche) nei tre anni
precedenti la data di avvio dell'investimento agevolato ai sensi del
presente decreto, sono considerati parte di un unico progetto di
investimento.