Art. 7 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni  sono  concesse,  nei  limiti  delle  intensita'
massime di aiuto stabilite, ai sensi  dell'art.  14  del  regolamento
GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita'  regionale,  nella
forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato,
sulla base di una percentuale nominale delle spese  ammissibili  pari
al settantacinque per cento, ripartita come di seguito indicato: 
    a) per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in
conto impianti pari al trentacinque  per  cento  e  un  finanziamento
agevolato pari al quaranta per cento; 
    b) per le imprese di media dimensione,  un  contributo  in  conto
impianti pari al venticinque per cento e un  finanziamento  agevolato
pari al cinquanta per cento. 
  2. Il finanziamento agevolato deve essere restituito  dal  soggetto
beneficiario senza interessi a decorrere  dalla  data  di  erogazione
dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni,  secondo  un  piano  di
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate  scadenti  il  31
maggio e il 30 novembre di ogni anno,  in  un  periodo  della  durata
massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione
dell'ultima quota a saldo ricade  nei  trenta  giorni  precedenti  la
scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano  di
ammortamento   decorre   dalla   prima   scadenza   successiva.    Il
finanziamento agevolato non e'  assistito  da  particolari  forme  di
garanzia, fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione  lordo
del finanziamento agevolato si applica la  metodologia  di  cui  alla
comunicazione n. 14/2008. A  tal  fine  e'  utilizzato  il  tasso  di
riferimento vigente alla  data  di  concessione  delle  agevolazioni,
determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini  di
punti base conforme a quanto previsto dalla  medesima  comunicazione.
Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi  l'intensita'
massima prevista dalla disciplina comunitaria, il Ministero  procede,
al fine di garantire il rispetto della predetta intensita', a ridurre
il contributo in conto impianti. 
  4. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria
del programma di investimento ammesso alle  agevolazioni,  attraverso
risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno  in  una  forma
priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura  almeno  pari
al venticinque per cento delle spese  ammissibili  complessive,  come
stabilito dal regolamento GBER all'art. 14, paragrafo 14. 
  5.  L'ammontare  complessivo  delle  agevolazioni  concedibili   e'
rideterminato nel provvedimento di  concessione  definitiva  adottato
dal Ministero a conclusione del programma di investimento, effettuati
i controlli di cui all'art. 11, sulla base delle spese effettivamente
sostenute dal soggetto beneficiario. 
  6.  Le  agevolazioni  concesse  in  relazione   ai   programmi   di
investimento di cui al presente  decreto  non  sono  cumulabili,  con
riferimento alle medesime spese, con  altre  agevolazioni  pubbliche,
che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi  dell'art.
108 del TFUE o comunicati ai sensi dei regolamenti della  Commissione
che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con  il  mercato
interno, incluse quelle attribuite  sulla  base  del  regolamento  de
minimis. 
  7. Le  agevolazioni  sono  concesse  a  valere  sulla  contabilita'
speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile. Ai fini della
concessione del finanziamento  agevolato,  il  Ministero  provvede  a
trasferire all'Agenzia le somme necessarie per  alimentare  il  fondo
rotativo costituito, in conformita' a quanto previsto dagli  articoli
da  37  a  46  del  regolamento  (UE)  1303/2013,  con   il   decreto
direttoriale 12 dicembre 2018 citato in premessa. L'Agenzia opera  in
qualita' di soggetto gestore dello strumento  finanziario  svolgendo,
secondo le indicazioni contenute nel presente decreto,  le  attivita'
di  concessione,  erogazione  e  verifica  dei  rientri  connessi  al
finanziamento agevolato. Il Ministero  provvede  anche  a  trasferire
periodicamente all'Agenzia le somme necessarie per  l'erogazione  del
contributo in conto impianti sulla base del relativo fabbisogno. 
  8. Ai fini della verifica del rispetto della soglia di notifica  di
cui all'art. 4 del  regolamento  GBER,  i  progetti  di  investimento
avviati dallo stesso soggetto beneficiario, o da altre imprese  dello
stesso gruppo, nella stessa provincia (regione  di  livello  3  della
nomenclatura delle unita'  territoriali  statistiche)  nei  tre  anni
precedenti la data di avvio dell'investimento agevolato ai sensi  del
presente decreto, sono considerati parte  di  un  unico  progetto  di
investimento.