Art. 7 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite, ai sensi dell'art. 14 del regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al settantacinque per cento, ripartita come di seguito indicato: a) per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al trentacinque per cento e un finanziamento agevolato pari al quaranta per cento; b) per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al venticinque per cento e un finanziamento agevolato pari al cinquanta per cento. 2. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricade nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il finanziamento agevolato non e' assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine e' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini di punti base conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l'intensita' massima prevista dalla disciplina comunitaria, il Ministero procede, al fine di garantire il rispetto della predetta intensita', a ridurre il contributo in conto impianti. 4. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al venticinque per cento delle spese ammissibili complessive, come stabilito dal regolamento GBER all'art. 14, paragrafo 14. 5. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili e' rideterminato nel provvedimento di concessione definitiva adottato dal Ministero a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di cui all'art. 11, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario. 6. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del TFUE o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del regolamento de minimis. 7. Le agevolazioni sono concesse a valere sulla contabilita' speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile. Ai fini della concessione del finanziamento agevolato, il Ministero provvede a trasferire all'Agenzia le somme necessarie per alimentare il fondo rotativo costituito, in conformita' a quanto previsto dagli articoli da 37 a 46 del regolamento (UE) 1303/2013, con il decreto direttoriale 12 dicembre 2018 citato in premessa. L'Agenzia opera in qualita' di soggetto gestore dello strumento finanziario svolgendo, secondo le indicazioni contenute nel presente decreto, le attivita' di concessione, erogazione e verifica dei rientri connessi al finanziamento agevolato. Il Ministero provvede anche a trasferire periodicamente all'Agenzia le somme necessarie per l'erogazione del contributo in conto impianti sulla base del relativo fabbisogno. 8. Ai fini della verifica del rispetto della soglia di notifica di cui all'art. 4 del regolamento GBER, i progetti di investimento avviati dallo stesso soggetto beneficiario, o da altre imprese dello stesso gruppo, nella stessa provincia (regione di livello 3 della nomenclatura delle unita' territoriali statistiche) nei tre anni precedenti la data di avvio dell'investimento agevolato ai sensi del presente decreto, sono considerati parte di un unico progetto di investimento.