Art. 8 Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Il Ministero, con provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese, procede a definire le modalita' e i termini di apertura di ciascuno degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2. Il termine per la presentazione delle domande a valere sul secondo sportello non puo' essere antecedente a centottanta giorni dalla chiusura del primo sportello agevolativo. Con i medesimi provvedimenti sono resi disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di accesso alle agevolazioni unitamente al piano di investimento e all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero. 3. Ciascuna impresa puo' presentare, sia in forma autonoma che in qualita' di aderente ad una rete d'impresa, una sola domanda di agevolazione nell'ambito di ciascuno sportello agevolativo. Alla domanda possono essere allegati anche i preventivi di spesa caratterizzati da un appropriato livello di dettaglio in grado di consentire l'identificazione puntuale dei beni oggetto del piano di investimento i quali concorrono, qualora adeguati, alla definizione del punteggio inerente il criterio della fattibilita' tecnica del programma di investimento. I predetti provvedimenti definiscono altresi' i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilita' adottati per ciascuno dei criteri e indicatori di valutazione di cui all'allegato n. 4, il punteggio aggiuntivo correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del rating di legalita', gli oneri informativi a carico delle imprese, nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a disciplinare la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico sportello. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun soggetto proponente determinato dalla somma dei punteggi di cui agli indicatori i, ii, iii e iv del criterio di valutazione «caratteristiche del soggetto proponente» di cui all'allegato n. 4. Per i programmi di investimento presentati ai sensi dell'art. 4, comma 3, il punteggio complessivo e' determinato come media dei punteggi attribuiti ai singoli soggetti partecipanti al contratto di rete. In caso di parita' di punteggio, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo. 5. Ai fini dell'ammissibilita' alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, il Ministero procede a valutare preliminarmente la capacita' del soggetto richiedente di restituire il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato e depositato, la seguente relazione: Parte di provvedimento in formato grafico dove: «Cflow »: indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e agli ammortamenti/svalutazioni; «Cfa »: indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato ai sensi dell'art. 7; «n»: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dal soggetto proponente in sede di domanda di agevolazioni. 6. Effettuata la verifica preliminare di cui al comma 5, il Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma 4, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previste dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 4. Le attivita' istruttorie sono svolte dal Ministero entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fermo restando la possibilita' di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Nelle more delle attivita' di valutazione dei programmi di investimento, il Ministero verifica la vigenza e la regolarita' contributiva del soggetto proponente nonche' l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. Per le domande per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115, e alla conseguente adozione del provvedimento di concessione. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu' delle soglie di ammissibilita' previste con i successivi provvedimenti direttoriali di cui al comma 2, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto e/o a seguito della verifica preliminare di cui al comma 5, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 7. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 6 sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a carico del soggetto beneficiario in ordine agli obiettivi, alle modalita' e ai termini di realizzazione del programma di investimento, gli obblighi derivanti dall'utilizzo di risorse cofinanziate dai fondi strutturali, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di informazione e pubblicita', nonche' le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. Il soggetto beneficiario provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse. 8. Entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 6, sottoscritto da parte del soggetto beneficiario, l'Agenzia provvede alla stipula del contratto di finanziamento che, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 7, comma 2, disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi a carico del soggetto beneficiario.