Art. 8 
 
                 Procedura di accesso e concessione 
                         delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello,
secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Il Ministero, con provvedimenti del direttore generale  per  gli
incentivi alle imprese, procede a definire le modalita' e  i  termini
di apertura di ciascuno degli sportelli per  la  presentazione  delle
domande di agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2. Il termine per la
presentazione delle domande a valere sul secondo sportello  non  puo'
essere antecedente a centottanta  giorni  dalla  chiusura  del  primo
sportello  agevolativo.  Con  i  medesimi  provvedimenti  sono   resi
disponibili gli schemi in base ai quali  deve  essere  presentata  la
domanda  di  accesso  alle  agevolazioni  unitamente  al   piano   di
investimento e all'ulteriore documentazione  utile  allo  svolgimento
dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero. 
  3. Ciascuna impresa puo' presentare, sia in forma autonoma  che  in
qualita' di aderente ad una  rete  d'impresa,  una  sola  domanda  di
agevolazione nell'ambito  di  ciascuno  sportello  agevolativo.  Alla
domanda  possono  essere  allegati  anche  i  preventivi   di   spesa
caratterizzati da un appropriato livello di  dettaglio  in  grado  di
consentire l'identificazione puntuale dei beni oggetto del  piano  di
investimento i quali concorrono, qualora adeguati,  alla  definizione
del punteggio inerente il criterio  della  fattibilita'  tecnica  del
programma  di  investimento.  I  predetti  provvedimenti  definiscono
altresi'  i  punteggi,  le  condizioni  e   le   soglie   minime   di
ammissibilita' adottati per ciascuno  dei  criteri  e  indicatori  di
valutazione  di  cui  all'allegato  n.  4,  il  punteggio  aggiuntivo
correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del rating  di
legalita', gli oneri informativi a carico delle imprese, nonche'  gli
eventuali  ulteriori  elementi  utili  a  disciplinare  la   corretta
attuazione dell'intervento agevolativo. 
  4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e  integrazioni,  i  soggetti
beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti
delle   disponibilita'    finanziarie.    Il    Ministero    comunica
tempestivamente, con avviso a firma del direttore  generale  per  gli
incentivi  alle  imprese  del  Ministero  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana,  l'avvenuto  esaurimento  delle
risorse   finanziarie   disponibili   nell'ambito   dello   specifico
sportello. In  caso  di  insufficienza  delle  suddette  risorse,  le
domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione
delle  agevolazioni  sono  ammesse  all'istruttoria  in   base   alla
posizione assunta nell'ambito di una specifica  graduatoria,  fino  a
esaurimento delle medesime risorse.  La  graduatoria  e'  formata  in
ordine decrescente sulla base  del  punteggio  attribuito  a  ciascun
soggetto proponente determinato dalla somma dei punteggi di cui  agli
indicatori  i,  ii,  iii   e   iv   del   criterio   di   valutazione
«caratteristiche del soggetto proponente» di cui all'allegato  n.  4.
Per i programmi di investimento  presentati  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 3, il punteggio  complessivo  e'  determinato  come  media  dei
punteggi attribuiti ai singoli soggetti partecipanti al contratto  di
rete. In caso di parita' di punteggio, ai fini  dell'ammissione  alla
fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo. 
  5. Ai fini dell'ammissibilita' alla fase istruttoria della  domanda
di agevolazioni, il Ministero procede a valutare  preliminarmente  la
capacita' del soggetto richiedente  di  restituire  il  finanziamento
agevolato, verificando, sulla base dei  dati  desumibili  dall'ultimo
bilancio approvato e depositato, la seguente relazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    dove: 
    «Cflow »: indica la somma dei valori  relativi  al  risultato  di
esercizio e agli ammortamenti/svalutazioni; 
    «Cfa »: indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato
ai sensi dell'art. 7; 
    «n»:  indica  il  numero   degli   anni   di   ammortamento   del
finanziamento  agevolato,  secondo  quanto  indicato   dal   soggetto
proponente in sede di domanda di agevolazioni. 
  6. Effettuata la  verifica  preliminare  di  cui  al  comma  5,  il
Ministero  procede,   nel   rispetto   dell'ordine   cronologico   di
presentazione ovvero della  graduatoria  di  cui  al  comma  4,  alla
verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita'  previste
dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di  agevolazioni
sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato  n.  4.  Le
attivita' istruttorie sono  svolte  dal  Ministero  entro  centoventi
giorni dalla data di presentazione  della  domanda  di  agevolazioni,
fermo  restando  la  possibilita'  di   chiedere   integrazioni   e/o
chiarimenti. Nelle more delle attivita' di valutazione dei  programmi
di investimento, il Ministero verifica la vigenza  e  la  regolarita'
contributiva del  soggetto  proponente  nonche'  l'assenza  di  cause
ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. Per  le  domande
per le  quali  l'attivita'  istruttoria  si  e'  conclusa  con  esito
positivo,  il  Ministero  procede   alla   registrazione   dell'aiuto
individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del
regolamento 31 maggio 2017, n. 115, e alla conseguente  adozione  del
provvedimento di concessione. Per le domande che  hanno  ottenuto  un
punteggio inferiore a una  o  piu'  delle  soglie  di  ammissibilita'
previste con i successivi provvedimenti direttoriali di cui al  comma
2, ovvero ritenute comunque non  ammissibili  per  insussistenza  dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto e/o  a
seguito della verifica preliminare di cui al comma  5,  il  Ministero
comunica i motivi ostativi all'accoglimento della  domanda  ai  sensi
dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  7. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 6 sono indicati
gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a
carico del soggetto  beneficiario  in  ordine  agli  obiettivi,  alle
modalita'  e  ai  termini   di   realizzazione   del   programma   di
investimento,  gli  obblighi  derivanti  dall'utilizzo   di   risorse
cofinanziate dai fondi strutturali, con particolare riferimento  agli
adempimenti in materia di  informazione  e  pubblicita',  nonche'  le
circostanze determinanti la revoca delle  agevolazioni.  Il  soggetto
beneficiario  provvede  alla  sottoscrizione  del  provvedimento   di
concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena
la decadenza dalle agevolazioni concesse. 
  8. Entro sessanta  giorni  dalla  ricezione  del  provvedimento  di
concessione di cui al comma 6, sottoscritto  da  parte  del  soggetto
beneficiario,  l'Agenzia  provvede  alla  stipula  del  contratto  di
finanziamento che, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 7, comma
2, disciplina le modalita' e le  condizioni  per  l'erogazione  e  il
rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e
obblighi a carico del soggetto beneficiario.