Art. 8
Procedura di accesso e concessione
delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla
base di una procedura valutativa con procedimento a sportello,
secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Ministero, con provvedimenti del direttore generale per gli
incentivi alle imprese, procede a definire le modalita' e i termini
di apertura di ciascuno degli sportelli per la presentazione delle
domande di agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2. Il termine per la
presentazione delle domande a valere sul secondo sportello non puo'
essere antecedente a centottanta giorni dalla chiusura del primo
sportello agevolativo. Con i medesimi provvedimenti sono resi
disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la
domanda di accesso alle agevolazioni unitamente al piano di
investimento e all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento
dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero.
3. Ciascuna impresa puo' presentare, sia in forma autonoma che in
qualita' di aderente ad una rete d'impresa, una sola domanda di
agevolazione nell'ambito di ciascuno sportello agevolativo. Alla
domanda possono essere allegati anche i preventivi di spesa
caratterizzati da un appropriato livello di dettaglio in grado di
consentire l'identificazione puntuale dei beni oggetto del piano di
investimento i quali concorrono, qualora adeguati, alla definizione
del punteggio inerente il criterio della fattibilita' tecnica del
programma di investimento. I predetti provvedimenti definiscono
altresi' i punteggi, le condizioni e le soglie minime di
ammissibilita' adottati per ciascuno dei criteri e indicatori di
valutazione di cui all'allegato n. 4, il punteggio aggiuntivo
correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del rating di
legalita', gli oneri informativi a carico delle imprese, nonche' gli
eventuali ulteriori elementi utili a disciplinare la corretta
attuazione dell'intervento agevolativo.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti
beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti
delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica
tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico
sportello. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le
domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione
delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla
posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a
esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria e' formata in
ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun
soggetto proponente determinato dalla somma dei punteggi di cui agli
indicatori i, ii, iii e iv del criterio di valutazione
«caratteristiche del soggetto proponente» di cui all'allegato n. 4.
Per i programmi di investimento presentati ai sensi dell'art. 4,
comma 3, il punteggio complessivo e' determinato come media dei
punteggi attribuiti ai singoli soggetti partecipanti al contratto di
rete. In caso di parita' di punteggio, ai fini dell'ammissione alla
fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo.
5. Ai fini dell'ammissibilita' alla fase istruttoria della domanda
di agevolazioni, il Ministero procede a valutare preliminarmente la
capacita' del soggetto richiedente di restituire il finanziamento
agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo
bilancio approvato e depositato, la seguente relazione:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
«Cflow »: indica la somma dei valori relativi al risultato di
esercizio e agli ammortamenti/svalutazioni;
«Cfa »: indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato
ai sensi dell'art. 7;
«n»: indica il numero degli anni di ammortamento del
finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dal soggetto
proponente in sede di domanda di agevolazioni.
6. Effettuata la verifica preliminare di cui al comma 5, il
Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di
presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma 4, alla
verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previste
dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di agevolazioni
sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 4. Le
attivita' istruttorie sono svolte dal Ministero entro centoventi
giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni,
fermo restando la possibilita' di chiedere integrazioni e/o
chiarimenti. Nelle more delle attivita' di valutazione dei programmi
di investimento, il Ministero verifica la vigenza e la regolarita'
contributiva del soggetto proponente nonche' l'assenza di cause
ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. Per le domande
per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito
positivo, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto
individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del
regolamento 31 maggio 2017, n. 115, e alla conseguente adozione del
provvedimento di concessione. Per le domande che hanno ottenuto un
punteggio inferiore a una o piu' delle soglie di ammissibilita'
previste con i successivi provvedimenti direttoriali di cui al comma
2, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto e/o a
seguito della verifica preliminare di cui al comma 5, il Ministero
comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi
dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni.
7. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 6 sono indicati
gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a
carico del soggetto beneficiario in ordine agli obiettivi, alle
modalita' e ai termini di realizzazione del programma di
investimento, gli obblighi derivanti dall'utilizzo di risorse
cofinanziate dai fondi strutturali, con particolare riferimento agli
adempimenti in materia di informazione e pubblicita', nonche' le
circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. Il soggetto
beneficiario provvede alla sottoscrizione del provvedimento di
concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena
la decadenza dalle agevolazioni concesse.
8. Entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di
concessione di cui al comma 6, sottoscritto da parte del soggetto
beneficiario, l'Agenzia provvede alla stipula del contratto di
finanziamento che, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 7, comma
2, disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il
rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e
obblighi a carico del soggetto beneficiario.