Art. 9 Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia a seguito della presentazione di richieste da parte dei soggetti beneficiari, avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al venticinque per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che puo' essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalita': a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. 2. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi nonche' la relativa documentazione da allegare. 3. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 6. 4. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro e non oltre novanta giorni dalla data di ultimazione dell'investimento come definita all'art. 5, comma 6, lettera e). L'ammontare delle agevolazioni spettanti sono definite sulla base dell'investimento complessivamente ammesso in via definitiva. 5. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unita' produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti termini: a) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalita' di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa; b) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalita' di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla data di presentazione della richiesta di erogazione. 6. L'Agenzia effettua le verifiche indicate nei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di agevolazione spettanti al soggetto beneficiario.