Art. 9 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le  agevolazioni  sono  erogate  dall'Agenzia  a  seguito  della
presentazione  di  richieste  da  parte  dei  soggetti   beneficiari,
avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla
realizzazione del programma di investimento, per un ammontare  almeno
pari   al   venticinque   per    cento    dell'importo    complessivo
dell'investimento ammesso,  ad  eccezione  dell'ultima  richiesta  di
erogazione che puo' essere  riferita  ad  un  importo  inferiore.  Le
agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalita': 
    a) sulla base di  titoli  di  spesa  non  quietanzati  attraverso
l'utilizzo di un conto corrente vincolato; 
    b)  sulla  base  di  titoli  di  spesa   quietanzati   attraverso
l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. 
  2. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le
modalita'  di  presentazione  delle  domande  di  erogazione   e   di
rendicontazione dei  costi  nonche'  la  relativa  documentazione  da
allegare. 
  3. La prima richiesta di erogazione per stato di  avanzamento  deve
essere  presentata   entro   centoventi   giorni   dalla   data   del
provvedimento di concessione delle agevolazioni di  cui  all'art.  8,
comma 6. 
  4. La richiesta di erogazione a saldo delle  agevolazioni  concesse
deve essere presentata entro e non oltre novanta giorni dalla data di
ultimazione dell'investimento come  definita  all'art.  5,  comma  6,
lettera e). L'ammontare delle agevolazioni  spettanti  sono  definite
sulla  base  dell'investimento  complessivamente   ammesso   in   via
definitiva. 
  5. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa  presentato
costituisce acconto, i beni relativi  alla  richiesta  di  erogazione
devono essere fisicamente individuabili e installati presso  l'unita'
produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti
termini: 
    a) nel caso in cui  il  soggetto  beneficiario  abbia  scelto  la
modalita' di erogazione  mediante  conto  corrente  vincolato,  entro
sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa; 
    b) nel caso in cui  il  soggetto  beneficiario  abbia  scelto  la
modalita' di erogazione mediante conto corrente  bancario  ordinario,
alla data di presentazione della richiesta di erogazione. 
  6. L'Agenzia effettua le verifiche indicate  nei  provvedimenti  di
cui all'art. 8, comma 2, entro sessanta  giorni  dalla  presentazione
delle domande  di  erogazione  e  provvede  a  erogare  le  quote  di
agevolazione spettanti al soggetto beneficiario.