Art. 9
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia a seguito della
presentazione di richieste da parte dei soggetti beneficiari,
avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla
realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno
pari al venticinque per cento dell'importo complessivo
dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di
erogazione che puo' essere riferita ad un importo inferiore. Le
agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalita':
a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso
l'utilizzo di un conto corrente vincolato;
b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso
l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.
2. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le
modalita' di presentazione delle domande di erogazione e di
rendicontazione dei costi nonche' la relativa documentazione da
allegare.
3. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve
essere presentata entro centoventi giorni dalla data del
provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8,
comma 6.
4. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse
deve essere presentata entro e non oltre novanta giorni dalla data di
ultimazione dell'investimento come definita all'art. 5, comma 6,
lettera e). L'ammontare delle agevolazioni spettanti sono definite
sulla base dell'investimento complessivamente ammesso in via
definitiva.
5. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato
costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione
devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unita'
produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti
termini:
a) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la
modalita' di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro
sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;
b) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la
modalita' di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario,
alla data di presentazione della richiesta di erogazione.
6. L'Agenzia effettua le verifiche indicate nei provvedimenti di
cui all'art. 8, comma 2, entro sessanta giorni dalla presentazione
delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di
agevolazione spettanti al soggetto beneficiario.