Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. Il regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 si applica a partire dal giorno della sua entrata in vigore, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. I destinatari del regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 si conformano a quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15, 35, 36, 37 e 38 del medesimo regolamento, nonche' dalle norme che dispongono l'applicazione degli orientamenti sulla governance interna dell'Autorita' bancaria europea del 21 marzo 2018 (EBA/GL/2017/11) entro il 31 marzo 2020 oppure, ove l'adeguamento a tali norme richieda modifiche statutarie, al piu' tardi a partire dalla data di approvazione del bilancio 2019 da parte dell'assemblea. 3. I destinatari del regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 che alla data di entrata in vigore hanno in corso contratti di esternalizzazione a fornitori di servizi in cloud adeguano il contratto a quanto previsto dall'art. 18 e dall'art. 32, comma 2, secondo alinea, del medesimo regolamento in occasione del primo rinnovo e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del regolamento. 4. Fino all'emanazione della normativa di attuazione degli articoli 13 del TUF e 26 del TUB, i destinatari del regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 definiscono nei propri statuti - nei termini indicati al comma 2 - un'unica definizione di consiglieri indipendenti, coerente con il ruolo ad essi assegnato, e ne assicurano l'effettiva applicazione. 5. I destinatari del regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 trasmettono per la prima volta la relazione prevista dall'art. 23, comma 7, del medesimo regolamento con riferimento all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2019. 6. Fino al completamento dei procedimenti di autorizzazione previsti dal regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, i riferimenti al depositario centrale della Parte 3 del regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 si intendono riferiti alla societa' di gestione accentrata. 7. Il Titolo V del regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 agosto 2000, e' abrogato. 8. La presente delibera e' pubblicata sul sito web della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 2019 Il Governatore: Visco