Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il regolamento adottato  ai  sensi  dell'art.  1  si  applica  a
partire dal giorno della sua entrata in vigore, salvo quanto previsto
dal comma 2. 
  2. I destinatari del regolamento adottato ai sensi dell'art.  1  si
conformano a quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15,  35,  36,
37 e 38 del medesimo regolamento, nonche' dalle norme che  dispongono
l'applicazione   degli   orientamenti   sulla   governance    interna
dell'Autorita' bancaria europea del 21  marzo  2018  (EBA/GL/2017/11)
entro il 31  marzo  2020  oppure,  ove  l'adeguamento  a  tali  norme
richieda modifiche statutarie, al piu' tardi a partire dalla data  di
approvazione del bilancio 2019 da parte dell'assemblea. 
  3. I destinatari del regolamento adottato ai sensi dell'art. 1  che
alla  data  di  entrata  in  vigore  hanno  in  corso  contratti   di
esternalizzazione  a  fornitori  di  servizi  in  cloud  adeguano  il
contratto a quanto previsto dall'art. 18 e  dall'art.  32,  comma  2,
secondo alinea, del  medesimo  regolamento  in  occasione  del  primo
rinnovo e comunque non oltre  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del
regolamento. 
  4. Fino all'emanazione della normativa di attuazione degli articoli
13 del TUF e 26 del TUB, i destinatari del  regolamento  adottato  ai
sensi dell'art. 1  definiscono  nei  propri  statuti  -  nei  termini
indicati  al  comma  2  -   un'unica   definizione   di   consiglieri
indipendenti,  coerente  con  il  ruolo  ad  essi  assegnato,  e   ne
assicurano l'effettiva applicazione. 
  5. I destinatari del regolamento  adottato  ai  sensi  dell'art.  1
trasmettono per la prima volta la relazione  prevista  dall'art.  23,
comma 7,  del  medesimo  regolamento  con  riferimento  all'esercizio
chiuso o in corso al 31 dicembre 2019. 
  6.  Fino  al  completamento  dei  procedimenti  di   autorizzazione
previsti dal regolamento (UE) n. 909/2014 relativo  al  miglioramento
del regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali
di titoli, i riferimenti al depositario centrale della  Parte  3  del
regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 si intendono riferiti  alla
societa' di gestione accentrata. 
  7. Il Titolo V del  regolamento  in  materia  di  intermediari  del
mercato mobiliare, adottato dalla Banca  d'Italia  con  provvedimento
del 4 agosto 2000, e' abrogato. 
  8. La presente delibera e' pubblicata  sul  sito  web  della  Banca
d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 5 dicembre 2019 
 
                                                Il Governatore: Visco