Art. 4 
 
                     Disponibilita' informazioni 
 
  1. Gli enti selezionatori o ibridatori depositano nella Banca  dati
riproduttori - BDR del Sistema informativo agricolo nazionale -  SIAN
le sequenze genomiche identificative di ogni maschio riproduttore  di
un tipo genetico risultato positivo al termine della procedura di cui
all'art. 3,  da  utilizzare  negli  allevamenti  iscritti  all'elenco
ufficiale  tenuto  dall'organismo  autorizzato  dall'ICQRF,   secondo
quanto descritto nell'allegato III. 
  2. Le informazioni rese in  ordine  alle  finalita'  del  programma
genetico, agli obiettivi  di  selezione  e  quelle  fenotipiche  sono
pubbliche e possono essere divulgate. Le altre informazioni rimangono
riservate e non possono essere divulgate senza  il  consenso  scritto
dell'ente interessato.