Art. 4 Disponibilita' informazioni 1. Gli enti selezionatori o ibridatori depositano nella Banca dati riproduttori - BDR del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN le sequenze genomiche identificative di ogni maschio riproduttore di un tipo genetico risultato positivo al termine della procedura di cui all'art. 3, da utilizzare negli allevamenti iscritti all'elenco ufficiale tenuto dall'organismo autorizzato dall'ICQRF, secondo quanto descritto nell'allegato III. 2. Le informazioni rese in ordine alle finalita' del programma genetico, agli obiettivi di selezione e quelle fenotipiche sono pubbliche e possono essere divulgate. Le altre informazioni rimangono riservate e non possono essere divulgate senza il consenso scritto dell'ente interessato.