Art. 8 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come da ripartizione disposta con delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019, nel limite massimo di euro 100.000.000,00, secondo la ripartizione per regione prevista dalla medesima delibera. 2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai commissari delegati. Le risorse assegnate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 in favore della Regione Piemonte confluiscono sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019 e quelle assegnate in favore della Regione Liguria confluiscono sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019. 3. Le regioni, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna. 4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.