Art. 8 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi'  come  da
ripartizione disposta con delibera del Consiglio dei ministri  del  2
dicembre 2019, nel limite massimo di euro 100.000.000,00, secondo  la
ripartizione per regione prevista dalla medesima delibera. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposite   contabilita'
speciali intestate ai commissari delegati. Le risorse assegnate dalla
delibera del Consiglio dei ministri del 2  dicembre  2019  in  favore
della  Regione  Piemonte  confluiscono  sulla  contabilita'  speciale
aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2,  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16  novembre  2019  e
quelle assegnate in favore della Regione Liguria  confluiscono  sulla
contabilita'  speciale  aperta  ai  sensi  dell'art.  7,   comma   2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
621 del 12 dicembre 2019. 
  3. Le regioni, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire
sulla contabilita' speciale di cui al  comma  2  eventuali  ulteriori
risorse  finanziarie  finalizzate   al   superamento   del   contesto
emergenziale in rassegna. 
  4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.