LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
  PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nell'odierna seduta del 28 novembre 2019; 
  Vista la direttiva comunitaria 92/43/CEE «Habitat»  del  Consiglio,
del 21  maggio  1992,  relativa  alla  «conservazione  degli  habitat
naturali e seminaturali e  della  flora  e  della  fauna  selvatiche»
finalizzata a garantire la  tutela  della  biodiversita'  dell'Unione
europea, impegnandosi a conservare gli habitat naturali e la flora  e
la fauna selvatiche,  mediante  l'istituzione  della  rete  ecologica
«Natura 2000»,  costituita  dalle  Zone  speciali  di  conservazione,
designate dai Paesi dell'UE ai sensi della citata direttiva  e  dalle
Zone di protezione speciale, classificate ai  sensi  della  direttiva
2009/147/CE «Uccelli»; 
  Visto l'art. 6, paragrafo 3, della predetta direttiva 92/43/CEE che
prevede che qualsiasi piano o progetto non  direttamente  connesso  e
necessario alla gestione di un sito Natura 2000 ma  che  possa  avere
incidenze significative su tale sito, singolarmente o  congiuntamente
ad altri piani e progetti, deve essere assoggettato alla procedura di
Valutazione  di  incidenza,  tenendo   conto   degli   obiettivi   di
conservazione del medesimo e che, alla luce delle conclusioni di tale
valutazione sul sito, e fatto salvo  il  paragrafo  4,  le  autorita'
nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano  o  progetto
soltanto dopo aver avuto la  certezza  che  esso  non  pregiudichera'
l'integrita' del  sito  in  causa  e,  se  del  caso,  previo  parere
dell'opinione pubblica; 
  Visto l'art. 6, paragrafo 4, della predetta direttiva 92/43/CEE che
prevede,   nonostante   conclusioni   negative   della    valutazione
dell'incidenza sul sito e in assenza  di  soluzioni  alternative,  la
possibilita' di autorizzare un piano o un progetto a  condizione  che
sia verificata la  sussistenza  di  motivi  imperativi  di  rilevante
interesse pubblico mediante l'adozione di  ogni  misura  compensativa
necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura  2000  sia
tutelata; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea recante  «Gestione
dei siti Natura 2000  Guida  all'interpretazione  dell'art.  6  della
direttiva  92/43/CEE  (direttiva  Habitat)»  del  21  novembre   2018
(C(2018)7621 final), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
Europea del 25 gennaio 2019; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, avente  ad  oggetto  «Regolamento  recante  attuazione  della
direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione   degli   habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche», modificato ed integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, ed  in  particolare  l'art.  5  che
disciplina  la  procedura  di  Valutazione  di  incidenza  a  livello
nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale», cosi' come modificato dal decreto legislativo
16  giugno  2017,  n.  104,  recante  «Attuazione   della   direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
2014,  che  modifica  la   direttiva   2011/92/UE,   concernente   la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti  pubblici
e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio  2015,
n. 114», che definisce la procedura di valutazione  di  incidenza  ed
individua  tra  gli  effetti  significativi  da   considerare   nella
valutazione  di  un  piano,  programma  o  progetto,   quelli   sulla
«biodiversita', con particolare attenzione alle specie e agli habitat
protetti in  virtu'  della  direttiva  92/43/CEE  e  della  direttiva
2009/147/CE»; 
  Visto il caso EU Pilot 6730/14/ENVI - Attuazione  in  Italia  della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,  relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della fauna  selvatiche  -  avviato  dalla  Commissione  europea  nei
confronti  dello  Stato   italiano   riguardo   alla   non   corretta
applicazione di alcune disposizioni della suddetta direttiva; 
  Preso atto che le Linee  guida  nazionali  per  la  Valutazione  di
incidenza  forniscono  una  risposta  di  sistema,   a   livello   di
Governance, al EU Pilot 6730/14/ENVI  e  che  la  redazione  di  tale
documento e' stata inserita come priorita' di  intervento  nella  SBN
(Strategia nazionale per la biodiversita'), e confermata anche  nella
«Revisione intermedia della Strategia nazionale per la  biodiversita'
fino al 2020», approvata dal Comitato paritetico nella  riunione  del
17 febbraio 2016; 
  Considerato che le Linee guida  nazionali  per  la  Valutazione  di
incidenza sono state elaborate e condivise nell'ambito  dell'apposito
Gruppo di lavoro avviato a partire dal citato Comitato paritetico per
la biodiversita' del 17 febbraio 2016, con il primo dei  13  incontri
operativi svoltosi in data 23 marzo 2016 e l'ultimo tenutosi in  data
5 giugno 2019, con la  versione  definitiva  licenziata  in  data  19
giugno 2019; 
  Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Struttura di missione per le procedure di infrazione del 30 gennaio
2019 (prot. SM Infrazioni 0000178), con la quale si rende noto che la
Commissione europea ha espresso il proprio assenso  sul  testo  delle
Linee guida inoltrate in data 12 dicembre 2018; 
  Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale
prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a
favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive   legislazioni   o   il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di  obiettivi
comuni; 
  Ritenuto che l'intesa diretta all'approvazione  delle  Linee  guida
nazionali per la  Valutazione  di  incidenza  rientra  negli  impegni
assunti con la Commissione europea per l'archiviazione dell'EU  Pilot
6730/14/ENVI   e   costituisce   la   base    per    la    successiva
standardizzazione   sull'applicazione   a   livello   nazionale   del
procedimento di valutazione di incidenza; 
  Ritenuto che l'intesa costituisce lo strumento  per  il  successivo
adeguamento delle leggi e degli strumenti amministrativi regionali di
settore per l'applicazione della  direttiva  92/43/CEE  «Habitat»  in
materia di procedimento per la valutazione di incidenza; 
  Rilevato che sulla base della normativa in materia di  procedimento
amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  le  Linee  guida  approvate  con  la
presente   intesa   costituiscono   la   base   per    l'applicazione
standardizzata delle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4  della
direttiva 92/43/CEE «Habitat»; 
  Vista la nota del 7 agosto 2019, prot. n. 18986, con  la  quale  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
ufficio legislativo, ha trasmesso il provvedimento in epigrafe; 
  Vista la nota del 12 agosto 2019, prot. n. DAR 13301, con la  quale
l'ufficio di segreteria di questa Conferenza ha diramato alle regioni
ed alle province autonome, lo schema di  provvedimento  in  epigrafe,
con  contestuale  convocazione  di  una  riunione  tecnica  per  l'11
settembre, successivamente posticipata su richiesta del coordinamento
ambiente ed energia della Conferenza delle regioni e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano, infine annullata a seguito  del  cambio
della compagine governativa; 
  Vista la nota del 26 settembre 2019, prot. n. 21545, con  la  quale
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
ha confermato la  prosecuzione  dell'iter  istruttorio  del  suddetto
provvedimento; 
  Vista la nota del 27 settembre 2019, prot. n.  DAR  14996,  con  la
quale l'ufficio di segreteria di questa Conferenza ha  convocato  una
riunione tecnica per il 15 ottobre 2019; 
  Vista la nota dell'11 ottobre 2019, prot.  n.  DAR  15704,  con  la
quale l'ufficio di segreteria di questa  Conferenza  ha  diramato  le
osservazioni regionali al testo; 
  Considerati gli esiti della riunione tenutasi il 15  ottobre  2019,
nel corso della quale il rappresentante del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio  e  del  mare,  a  seguito  di  ampio  ed
articolato  dibattito,  ha  ritenuto  accoglibili   le   osservazioni
regionali; 
  Vista la nota del 21  ottobre  2019,  con  la  quale  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  ufficio
legislativo, ha trasmesso la stesura  definitiva  del  provvedimento,
diramato in pari data, nota prot. n. DAR 0016201; 
  Vista la nota del 23 ottobre 2019, prot. 0023721, con la  quale  il
capo dell'ufficio legislativo del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare ha chiesto il rinvio dell'esame  del
provvedimento alla seduta del  7  novembre  2019,  in  ragione  della
indisponibilita' del Sottosegretario a partecipare  ai  lavori  della
seduta; 
  Considerato che nella seduta della Conferenza Stato-regioni del  24
ottobre 2019 il punto e' stato rinviato,  anche  su  richiesta  delle
regioni; 
  Considerato che nella seduta della Conferenza Stato-regioni  del  7
novembre 2019 le regioni hanno espresso avviso favorevole  all'intesa
condizionato all'accoglimento di una proposta emendativa al punto tre
del dispositivo della bozza di intesa,  chiedendo  di  inserire  alla
fine del punto 3 la seguente frase: «fatta salva la possibilita'  per
le regioni e le province autonome di  armonizzazione  con  i  diversi
procedimenti di competenza regionale e di semplificazione»; 
  Considerato che il Sottosegretario del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, nel richiamare la  necessita'
di chiarezza in merito all'uniformita' delle procedure,  al  fine  di
scongiurare  una   procedura   di   infrazione,   ha   proposto   una
riformulazione  che  prevede   di   inserire   prima   della   parola
«recepimento» l'aggettivo  «uniforme»  e  al  posto  dell'espressione
«fatta salva» «tenendo conto della possibilita' per le regioni  e  le
province autonome»; 
  Considerato che al riguardo le regioni si sono riservate,  al  fine
di procedere ad ulteriori approfondimenti, pertanto il punto e' stato
rinviato; 
  Considerati gli esiti  dell'odierna  seduta  di  questa  Conferenza
nell'ambito della quale le regioni hanno espresso  avviso  favorevole
all'intesa, subordinato all'accoglimento della  proposta  di  cui  al
documento (allegato A), consegnato in seduta, nel quale si chiede  la
sostituzione del punto  tre  del  dispositivo  dell'intesa,  come  di
seguito: «Le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
provvedono  al  recepimento  uniforme  delle  Linee  guida,  volte  a
definire le migliori procedure e modalita' per garantire il rispetto,
l'applicabilita'  e  l'efficacia  degli  elementi  tecnici  e   degli
indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della  possibilita'
per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi
procedimenti  di  competenza  regionale  e  di  semplificazione,  nel
rispetto delle specificita' territoriali»; 
  Considerato che il Sottosegretario del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare ha condiviso la proposta cosi'
come formulata dalle regioni, di cui al documento (allegato A); 
  Acquisito nell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle  regioni
e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 
 
                           Sancisce intesa 
 
ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge  5  giugno  2003,  n.  131,
sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) -
direttiva 92/43/CEE «Habitat»  art.  6,  paragrafi  3  e  4,  tra  il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei
termini di seguito indicati: 
  1. Sono adottate le Linee guida nazionali  per  la  Valutazione  di
incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6,  paragrafi  3  e  4
(allegato 1), trasmesso dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare il 21 ottobre 2019,  parte  integrante  del
presente atto. 
  2. Le Linee guida nazionali  per  la  Valutazione  di  incidenza  -
direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4,  costituiscono
lo strumento di indirizzo per l'attuazione  a  livello  nazionale  di
quanto disposto dall'art. 6, paragrafi 3  e  4,  della  direttiva  n.
92/43/CEE del Consiglio del  21  maggio  1992,  indicando  criteri  e
requisiti comuni per l'espletamento della procedura di Valutazione di
incidenza (VIncA), di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120. 
  3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
al recepimento uniforme  delle  Linee  guida,  volte  a  definire  le
migliori  procedure  e   modalita'   per   garantire   il   rispetto,
l'applicabilita'  e  l'efficacia  degli  elementi  tecnici  e   degli
indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della  possibilita'
per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi
procedimenti  di  competenza  regionale  e  di  semplificazione,  nel
rispetto delle specificita' territoriali. 
  4. Le Linee guida di cui al punto 1 sono pubblicate nella  Gazzetta
Ufficiale. 
 
    Roma, 28 novembre 2019 
 
                                                Il Presidente: Boccia 
 
Il segretario: Grande