Art. 2 Modifiche all'art. 4 del regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019 1. Il comma 1 dell'art. 4 del regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini della redazione del bilancio 2019 l'impresa che si avvale della facolta' di cui all'art. 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136, facolta' estesa all'esercizio 2019 dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019, valuta i titoli non durevoli in base al valore di iscrizione cosi' come risultante dal bilancio 2018 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2018, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.». 2. Il comma 2 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: «2. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato al 31 dicembre 2019 sia inferiore al valore di iscrizione nel bilancio 2018 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2018, al costo d'acquisizione.». 3. Il comma 4 dell'art. 4 e' modificato come segue: le parole «di cui al comma 3» sono sostituite dalle parole «dei responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale». 4. Il comma 5 dell'art. 4 e' modificato come segue: le parole «La relazione di cui al comma 3» sono sostituite dalle parole «La relazione di cui al comma 4». 5. La lettera c) del comma 7 dell'art. 4 e' modificata come segue: le parole «sull'utile del bilancio 2018» sono sostituite dalle parole «sull'utile del bilancio 2019». 6. Il comma 8 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: «8. L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali esercita la facolta' di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa del bilancio 2020 gli effetti derivanti sia dall'eventuale cessione nel corso del 2020 che dalla valutazione al 31 dicembre 2020 dei titoli (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa).».