Art. 2 
 
          Modifiche all'art. 4 del regolamento IVASS n. 43 
                        del 12 febbraio 2019 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 4  del  regolamento  IVASS  n.  43  del  12
febbraio 2019 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini della redazione
del bilancio 2019 l'impresa che  si  avvale  della  facolta'  di  cui
all'art.  20-quater  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito con legge  17  dicembre  2018,  n.  136,  facolta'  estesa
all'esercizio 2019 dal decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 15 luglio 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
233 del 4 ottobre 2019, valuta i  titoli  non  durevoli  in  base  al
valore di iscrizione cosi' come risultante dal bilancio 2018  ovvero,
per i titoli non presenti nel portafoglio al  31  dicembre  2018,  al
costo d'acquisizione, fatta eccezione per  le  perdite  di  carattere
durevole.». 
  2. Il comma 2 dell'art.  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  La
facolta' di cui al comma 1  e'  esercitata  in  relazione  a  singoli
titoli il cui valore di mercato al 31 dicembre 2019 sia inferiore  al
valore di iscrizione nel bilancio  2018  ovvero,  per  i  titoli  non
presenti  nel   portafoglio   al   31   dicembre   2018,   al   costo
d'acquisizione.». 
  3. Il comma 4 dell'art. 4 e' modificato come segue: le  parole  «di
cui al comma 3» sono sostituite dalle parole «dei responsabili  della
funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale». 
  4. Il comma 5 dell'art. 4 e' modificato come segue: le  parole  «La
relazione di cui  al  comma  3»  sono  sostituite  dalle  parole  «La
relazione di cui al comma 4». 
  5. La lettera c) del comma 7 dell'art. 4 e' modificata come  segue:
le parole «sull'utile del bilancio 2018» sono sostituite dalle parole
«sull'utile del bilancio 2019». 
  6.  Il  comma  8  dell'art.  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «8.
L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali esercita la facolta'
di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa del  bilancio  2020
gli effetti derivanti sia dall'eventuale cessione nel corso del  2020
che dalla valutazione al  31  dicembre  2020  dei  titoli  (parte  B,
sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa).».