Art. 3 
 
          Modifiche all'art. 5 del regolamento IVASS n. 43 
                        del 12 febbraio 2019 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 5  del  regolamento  IVASS  n.  43  del  12
febbraio 2019 e' sostituito dal seguente: «1. L'impresa che  esercita
la  facolta'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  destina   a   riserva
indisponibile un importo di utili pari all'ammontare della differenza
tra i valori iscritti nel bilancio 2018,  ovvero  per  i  titoli  non
presenti  nel  portafoglio  al  31  dicembre  2018,  tra   il   costo
d'acquisizione e  i  relativi  valori  desumibili  dall'andamento  di
mercato al 31 dicembre 2019, al netto dell'onere fiscale.».