Art. 3 Modifiche all'art. 5 del regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019 1. Il comma 1 dell'art. 5 del regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019 e' sostituito dal seguente: «1. L'impresa che esercita la facolta' di cui all'art. 4, comma 1, destina a riserva indisponibile un importo di utili pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti nel bilancio 2018, ovvero per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2018, tra il costo d'acquisizione e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2019, al netto dell'onere fiscale.».