((Art. 1 bis 
 
  Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
 
  1. All'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo piu'  basso  con
le modalita' previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e  2-ter,  del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art.  2,  del  citato  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario  e  dei
          vice commissari). - 1. Il Commissario straordinario: 
                a)  opera  in  stretto  raccordo  con  il  Capo   del
          Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare
          le attivita' disciplinate  dal  presente  decreto  con  gli
          interventi di  relativa  competenza  volti  al  superamento
          dello stato di emergenza e di  agevolare  il  proseguimento
          degli interventi di ricostruzione dopo  la  conclusione  di
          quest'ultimo; 
                b)  coordina  gli  interventi  di   ricostruzione   e
          riparazione degli immobili privati di  cui  al  Titolo  II,
          Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei  vice  commissari
          di concessione ed  erogazione  dei  relativi  contributi  e
          vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi,  ai
          sensi dell'art. 5; 
                c) opera una ricognizione e  determina,  di  concerto
          con le  Regioni  e  con  il  Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del   turismo,   secondo   criteri
          omogenei, il  quadro  complessivo  dei  danni  e  stima  il
          relativo  fabbisogno  finanziario,  definendo  altresi'  la
          programmazione  delle  risorse   nei   limiti   di   quelle
          assegnate; 
                d) individua gli immobili di cui all'art. 1, comma 2; 
                e)  coordina  gli  interventi  di   ricostruzione   e
          riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,
          ai sensi dell'art. 14; 
                f) sovraintende sull'attuazione delle misure  di  cui
          al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle
          imprese che hanno  sede  nei  territori  interessati  e  il
          recupero del tessuto  socio-economico  nelle  aree  colpite
          dagli eventi sismici; 
                g)  adotta  e  gestisce  l'elenco  speciale  di   cui
          all'art. 34, raccordandosi con le autorita' preposte per lo
          svolgimento  delle  attivita'  di  prevenzione  contro   le
          infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata    negli
          interventi di ricostruzione; 
                h) tiene e gestisce la contabilita'  speciale  a  lui
          appositamente intestata; 
                i) esercita il  controllo  su  ogni  altra  attivita'
          prevista dal presente decreto nei territori colpiti; 
                l) lettera abrogata dal d.l. 28  settembre  2018,  n.
          109, convertito con  modificazioni  dalla  l.  16  novembre
          2018, n. 130; 
                l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano
          finalizzato  a  dotare  i  Comuni  individuati   ai   sensi
          dell'art. 1 della microzonazione sismica  di  III  livello,
          come  definita  negli   "Indirizzi   e   criteri   per   la
          microzonazione sismica" approvati il 13 novembre 2008 dalla
          Conferenza  delle  Regioni  e  delle   Province   autonome,
          disciplinando  con  propria  ordinanza  la  concessione  di
          contributi a cio' finalizzati ai  Comuni  interessati,  con
          oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
          speciale di cui all'art. 4, comma 3,  entro  il  limite  di
          euro 6,5 milioni,  e  definendo  le  relative  modalita'  e
          procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri: 
                  1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati
          indirizzi e criteri, nonche' secondo gli standard  definiti
          dalla Commissione tecnica istituita ai sensi  dell'art.  5,
          comma 7, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 3907  del  13  novembre  2010,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281
          del 1° dicembre 2010; 
                  2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni,
          mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2,  lettera
          a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro  i
          limiti ivi previsti, a professionisti  iscritti  agli  Albi
          degli ordini o dei collegi professionali, di particolare  e
          comprovata esperienza in materia  di  prevenzione  sismica,
          previa  valutazione  dei  titoli  ed  apprezzamento   della
          sussistenza   di   un'adeguata   esperienza   professionale
          nell'elaborazione  di  studi  di  microzonazione   sismica,
          purche' iscritti nell'elenco speciale di  cui  all'art.  34
          del  presente  decreto   ovvero,   in   mancanza,   purche'
          attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e
          47  del  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000,  n.  445,  il  possesso  dei  requisiti  per
          l'iscrizione  nell'elenco  speciale  come  individuati  nel
          citato art. 34 e nelle  ordinanze  adottate  ai  sensi  del
          comma 2 del presente articolo ed abbiano presentato domanda
          di iscrizione al medesimo elenco; 
                  3) supporto e coordinamento  scientifico,  ai  fini
          dell'omogeneita' nell'applicazione degli  indirizzi  e  dei
          criteri nonche' degli standard di cui al numero 1, da parte
          del Centro per la microzonazione sismica (Centro M  S)  del
          Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di  apposita
          convenzione stipulata con il Commissario straordinario,  al
          fine di assicurare la qualita' e l'omogeneita' degli studi.
          Agli oneri derivanti dalla convenzione di  cui  al  periodo
          precedente  si  provvede  a  valere  sulle   disponibilita'
          previste all'alinea della presente lettera. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
          Commissario  straordinario  provvede  anche  a   mezzo   di
          ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi
          generali   dell'ordinamento   giuridico   e   delle   norme
          dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
          i Presidenti delle Regioni  interessate  nell'ambito  della
          cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e  sono
          comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. 
              2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e
          dei servizi di architettura e ingegneria ed  altri  servizi
          tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e
          programmazione urbanistica in  conformita'  agli  indirizzi
          definiti dal Commissario straordinario per importi  fino  a
          40.000  euro  avviene  mediante  affidamento  diretto,  per
          importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui
          all'art. 35 del codice di cui  al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, avviene  mediante  procedure  negoziate
          previa  consultazione  di  almeno  dieci  soggetti  di  cui
          all'art. 46, comma 1, del medesimo decreto  legislativo  n.
          50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui  all'art.
          34  del  presente  decreto,  utilizzando  il  criterio   di
          aggiudicazione del  prezzo  piu'  basso  con  le  modalita'
          previste dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter,  del  citato
          codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.  Fatta
          eccezione per particolari  e  comprovate  ragioni  connesse
          alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento,
          le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4
          dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
          affidano  la  redazione  della  progettazione  al   livello
          esecutivo.  Agli  oneri  derivanti  dall'affidamento  degli
          incarichi di progettazione e di quelli  previsti  dall'art.
          23, comma 11, del decreto legislativo n.  50  del  2016  si
          provvede con le risorse di cui all'art.  4,  comma  3,  del
          presente decreto. 
              3. Il Commissario straordinario realizza i  compiti  di
          cui  al  presente  decreto   attraverso   l'analisi   delle
          potenzialita'  dei  territori  e  delle   singole   filiere
          produttive esistenti anche attraverso modalita' di  ascolto
          e consultazione, nei Comuni  interessati,  degli  operatori
          economici e della cittadinanza. 
              4.  Il  Commissario  straordinario,  anche  avvalendosi
          degli uffici speciali per la ricostruzione di cui  all'art.
          3, coadiuva gli enti locali  nella  progettazione  e  nella
          realizzazione  degli   interventi,   con   l'obiettivo   di
          garantirne la qualita' e il  raggiungimento  dei  risultati
          attesi. Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni
          e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale  per
          lo sviluppo delle aree interne del Paese. 
              4-bis.  Il  Commissario  straordinario   effettua   una
          ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare  nuovo
          o in ottimo stato e classificato agibile,  invenduto  e  di
          cui e' accertata la disponibilita' alla vendita. 
              5.  I  vice  commissari,  nell'ambito   dei   territori
          interessati: 
                a)  presiedono  il  comitato  istituzionale  di   cui
          all'art. 1, comma 6; 
                b) esercitano le funzioni di  propria  competenza  al
          fine di favorire il superamento  dell'emergenza  e  l'avvio
          degli interventi immediati di ricostruzione; 
                c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere
          pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni; 
                d) sono responsabili dei procedimenti  relativi  alla
          concessione  dei   contributi   per   gli   interventi   di
          ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con  le
          modalita' di cui all'art. 6; 
                e) esercitano le funzioni di  propria  competenza  in
          relazione alle misure finalizzate al sostegno alle  imprese
          e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II. 
                e-bis) assicurano, in relazione agli  eventi  sismici
          che si sono susseguiti a far data dal 24  agosto  2016,  il
          monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto,  al
          fine di  verificare  l'assenza  di  sovracompensazioni  nel
          rispetto delle norme europee  e  nazionali  in  materia  di
          aiuti di Stato.». 
              - Si riporta l'art. 97, commi 2,  2-bis  e  2-ter,  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  recante
          «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n.91 del 19 aprile 2016: 
              «Art.  97  (Offerte  anormalmente  basse).  -  1.   Gli
          operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
          appaltante, spiegazioni sul prezzo  o  sui  costi  proposti
          nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse,  sulla
          base di un giudizio  tecnico  sulla  congruita',  serieta',
          sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta. 
              2. Quando il criterio di aggiudicazione e'  quello  del
          prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari
          o superiore a quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'
          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o
          superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di
          non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
          riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
          o la commissione  giudicatrice  procedono  come  segue:  a)
          calcolo della somma e della media  aritmetica  dei  ribassi
          percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
          10   per   cento,   arrotondato    all'unita'    superiore,
          rispettivamente delle  offerte  di  maggior  ribasso  e  di
          quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
          di ribasso sono prese in considerazione  distintamente  nei
          loro singoli valori; qualora,  nell'effettuare  il  calcolo
          del 10 per cento, siano presenti  una  o  piu'  offerte  di
          eguale valore rispetto alle offerte da  accantonare,  dette
          offerte sono altresi'  da  accantonare;  b)  calcolo  dello
          scarto  medio  aritmetico  dei  ribassi   percentuali   che
          superano la media calcolata ai sensi della lettera  a);  c)
          calcolo della soglia come somma della  media  aritmetica  e
          dello scarto medio  aritmetico  dei  ribassi  di  cui  alla
          lettera b); d) la  soglia  calcolata  alla  lettera  c)  e'
          decrementata di un  valore  percentuale  pari  al  prodotto
          delle prime due cifre  dopo  la  virgola  della  somma  dei
          ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto  medio
          aritmetico di cui alla lettera b). 
              2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione  e'  quello
          del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse  e'
          inferiore  a  quindici,  la  congruita'  delle  offerte  e'
          valutata sulle offerte che presentano  un  ribasso  pari  o
          superiore ad una soglia di anomalia  determinata;  ai  fini
          della determinazione della  congruita'  delle  offerte,  al
          fine di non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti  i
          parametri di riferimento per il  calcolo  della  soglia  di
          anomalia, il RUP o la  commissione  giudicatrice  procedono
          come segue: a) calcolo della media aritmetica  dei  ribassi
          percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
          10   per   cento,   arrotondato    all'unita'    superiore,
          rispettivamente delle  offerte  di  maggior  ribasso  e  di
          quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
          di ribasso sono prese in considerazione  distintamente  nei
          loro singoli valori; qualora,  nell'effettuare  il  calcolo
          del 10 per cento, siano presenti  una  o  piu'  offerte  di
          eguale valore rispetto alle offerte da  accantonare,  dette
          offerte sono altresi'  da  accantonare;  b)  calcolo  dello
          scarto  medio  aritmetico  dei  ribassi   percentuali   che
          superano la media calcolata ai sensi della lettera  a);  c)
          calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di  cui
          alla lettera b) e la media aritmetica di cui  alla  lettera
          a); d) se il rapporto di cui alla  lettera  c)  e'  pari  o
          inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari  al  valore
          della media aritmetica di cui alla lettera a)  incrementata
          del 20 per cento della medesima media aritmetica; e) se  il
          rapporto di cui alla lettera c)  e'  superiore  a  0,15  la
          soglia di anomalia e'  calcolata  come  somma  della  media
          aritmetica di cui alla lettera  a)  e  dello  scarto  medio
          aritmetico di cui alla lettera b) . 
              2-ter.   Al   fine   di   non   rendere    nel    tempo
          predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
          per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti puo' procedere  con  decreto
          alla  rideterminazione  delle  modalita'  di  calcolo   per
          l'individuazione della soglia di anomalia.».