((Art. 1 ter 
 
 Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, sesto  periodo,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo  determinato
della durata massima di due anni, con profilo professionale  di  tipo
tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle  seguenti:  «con  forme
contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ovvero  con  contratti  a
tempo determinato nel rispetto dei limiti  temporali  previsti  dalla
normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonche'
ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e  2021  per  personale
con profilo amministrativo-contabile,». Al maggiore  onere  derivante
dal periodo precedente, pari a 2 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  2. All'articolo 3  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: 
  «1-quinquies. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  l'Ufficio
speciale per la ricostruzione puo' avvalersi di personale di societa'
in  house  della  regione  per   acquisire   supporto   specialistico
all'esecuzione delle attivita' tecniche e amministrative,  attraverso
convenzioni non onerose e  comunque  in  conformita'  alla  normativa
europea, nazionale e regionale di riferimento».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  3  del  citato  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  post
          sisma 2016). - 1. Per la gestione della ricostruzione  ogni
          Regione   istituisce,   unitamente   agli    enti    locali
          interessati,  un  ufficio   comune,   denominato   "Ufficio
          speciale per la ricostruzione post sisma 2016", di  seguito
          "Ufficio speciale per  la  ricostruzione".  Il  Commissario
          straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
          all'articolo 1, comma 6,  predispone  uno  schema  tipo  di
          convenzione.  Le   Regioni   disciplinano   l'articolazione
          territoriale di  tali  uffici,  per  assicurarne  la  piena
          efficacia  e  operativita',  nonche'   la   dotazione   del
          personale destinato agli stessi  a  seguito  di  comandi  o
          distacchi  da  parte  delle  stesse  o  di  altre  Regioni,
          Province e Comuni interessati, ovvero  da  parte  di  altre
          pubbliche amministrazioni. Le  Regioni,  le  Province  e  i
          Comuni interessati  possono  altresi'  assumere  personale,
          strettamente   necessario   ad    assicurare    la    piena
          funzionalita' degli Uffici speciali per  la  ricostruzione,
          con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli  di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, e di  cui  all'articolo
          1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
          nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016
          e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e
          2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo  e
          quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul  fondo  di
          cui all'articolo 4 e per gli anni  2017  e  2018  ai  sensi
          dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni  di  cui  al
          terzo ed  al  quarto  periodo,  nell'ambito  delle  risorse
          disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
          4, comma 3, possono  essere  destinate  ulteriori  risorse,
          fino ad un massimo di complessivi 20 milioni  di  euro  per
          gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti
          dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero  da  altre
          Pubbliche Amministrazioni regionali o  locali  interessate,
          per assicurare la funzionalita' degli Uffici  speciali  per
          la ricostruzione ovvero per  l'assunzione  da  parte  delle
          Regioni, delle Province o dei Comuni interessati  di  nuovo
          personale, con forme contrattuali flessibili  nel  rispetto
          dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato  nel
          rispetto dei  limiti  temporali  previsti  dalla  normativa
          europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonche'
          ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020  e  2021  per
          personale con profilo amministrativo-contabile. Al maggiore
          onere derivante dal periodo precedente, pari a 2 milioni di
          euro per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2019,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero  a  supporto  dell'attivita'
          del  Commissario  straordinario,   delle   Regioni,   delle
          Province e dei  Comuni  interessati.  L'assegnazione  delle
          risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo
          del presente comma  e'  effettuata  con  provvedimento  del
          Commissario   straordinario.   Le   assunzioni   a    tempo
          determinato sono effettuate con facolta' di attingere dalle
          graduatorie  vigenti,  anche  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato  garantendo  in   ogni   caso   il   rispetto
          dell'ordine di collocazione dei  candidati  nelle  medesime
          graduatorie. Le disposizioni del presente comma in  materia
          di  comandi  o  distacchi,  ovvero  per   l'assunzione   di
          personale con contratti di lavoro a tempo  determinato  nel
          limite di un contingente massimo  di  quindici  unita',  si
          applicano,  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   ivi
          previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
          e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2. 
              1-bis.  Gli  incarichi  dirigenziali  conferiti   dalle
          Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo,
          non sono computati nei contingenti di cui all'articolo  19,
          commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165. 
              1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici  speciali
          per la ricostruzione, diverse da  quelle  disciplinate  dal
          comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel
          limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e
          2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal
          precedente periodo  e'  effettuata  con  provvedimento  del
          Commissario straordinario. 
              1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti
          i limiti previsti dal  comma  1-ter  sono  a  carico  delle
          Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 
              1-quinquies. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
          l'Ufficio speciale per la ricostruzione puo'  avvalersi  di
          personale di societa' in house della regione per  acquisire
          supporto  specialistico  all'esecuzione   delle   attivita'
          tecniche  e  amministrative,  attraverso  convenzioni   non
          onerose e comunque in conformita' alla  normativa  europea,
          nazionale e regionale di riferimento. 
              2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  con  provvedimento
          adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono  essere
          assegnate agli uffici speciali per  la  ricostruzione,  nel
          limite delle risorse disponibili, unita' di  personale  con
          professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'articolo
          50, comma 3. 
              3. Gli uffici speciali per la ricostruzione  curano  la
          pianificazione  urbanistica  connessa  alla  ricostruzione,
          l'istruttoria  per  il  rilascio   delle   concessioni   di
          contributi e tutti  gli  altri  adempimenti  relativi  alla
          ricostruzione privata.  Provvedono  altresi'  alla  diretta
          attuazione degli interventi di ripristino  o  ricostruzione
          di  opere  pubbliche  e  beni   culturali,   nonche'   alla
          realizzazione degli interventi di prima  emergenza  di  cui
          all'articolo 42, esercitando anche  il  ruolo  di  soggetti
          attuatori assegnato alle Regioni per tutti  gli  interventi
          ricompresi nel proprio territorio di competenza degli  enti
          locali. 4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano
          come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei
          Comuni  anche  per  i  procedimenti  relativi   ai   titoli
          abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di  cui
          al precedente periodo, i Comuni procedono allo  svolgimento
          dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei  titoli
          abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto  finale
          per il rilascio del titolo  abilitativo  edilizio,  dandone
          comunicazione all'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione
          territorialmente competente  e  assicurando  il  necessario
          coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo. 
              4-bis:  Limitatamente  agli  immobili  e  alle   unita'
          strutturali  danneggiate  private,  che  a  seguito   delle
          verifiche   effettuate   con   scheda    AeDES    risultino
          classificati  inagibili  con  esito  "B"  o   "C"   o   "E"
          limitatamente a livello operativo "L4", i comuni,  d'intesa
          con  l'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione,   possono
          altresi'  curare  l'istruttoria  per  il   rilascio   delle
          concessioni  di  contributo  e  di  tutti  gli  adempimenti
          conseguenti. Con ordinanza commissariale sono  definiti  le
          modalita' e i criteri per  la  regolamentazione  di  quanto
          disposto dal presente comma. 
              5. Con  apposito  provvedimento  del  Presidente  della
          Regione-vice  commissario  puo'  essere  costituito  presso
          l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico
          per le attivita' produttive (SUAP)  unitario  per  tutti  i
          Comuni  coinvolti,  che   svolge   le   relative   funzioni
          limitatamente  alle   competenze   attribuite   all'Ufficio
          speciale per la ricostruzione dal presente decreto.».