Art. 2 
 
Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
                                 189 
 
  1. All'articolo 6  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  ((0a) al comma 2: 
  1) alla lettera a), dopo  le  parole:  «pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,» sono inserite le  seguenti:  «e
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14  gennaio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015,»; 
  2) alla lettera b), dopo le parole:  «decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono inserite le  seguenti:
«e del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  14
gennaio 2015»; 
  3) alla lettera c), dopo le parole:  «decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono inserite le  seguenti:
«e del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  14
gennaio 2015»; 
  0b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Nel caso in cui per il medesimo  bene  immobile  sussistano
piu' proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere
a), b), c), d) ed e), la richiesta di concessione del contributo puo'
essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti
legittimati, con le modalita' disciplinate ai sensi dell'articolo  2,
comma 2, allegando idonea documentazione atta a  dimostrare  che  gli
altri comproprietari o soggetti legittimati siano  stati  avvisati  a
mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o  a  mezzo  di
posta elettronica certificata»;)) 
    a) al comma 7, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del
contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato
spessore e di bassa capacita' strutturale.»; 
    b) i commi 10-bis e 10-quater sono abrogati. 
  ((1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
al comma 1, lettera  a-bis),  le  parole:  «31  dicembre  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;)) 
  2. All'articolo 14 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3.1. Tra gli interventi sul
patrimonio  pubblico  disposti  dal  Commissario  straordinario   del
Governo e' data priorita' a quelli concernenti  la  ricostruzione  di
edifici scolastici ((e universitari. Fatti salvi gli interventi  gia'
programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma  2,
detti ))edifici, se ubicati nei centri storici, sono  ripristinati  o
ricostruiti nel medesimo sito, salvo che  per  ragioni  oggettive  la
ricostruzione  in  situ  non  sia  possibile.  In   ogni   caso,   la
destinazione urbanistica delle aree a cio' destinate ((deve  rimanere
ad uso pubblico o comunque di pubblica utilita'». 
  2-bis. All'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
- 3 - 2016, n. 229, le parole: «31  dicembre  2018»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2020».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   6   del   citato
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  6  (Criteri  e   modalita'   generali   per   la
          concessione   dei   finanziamenti    agevolati    per    la
          ricostruzione  privata).  -  1.  Per  gli   interventi   di
          ricostruzione  o  di  recupero   degli   immobili   privati
          distrutti o danneggiati dalla crisi  sismica,  da  attuarsi
          nel rispetto dei  limiti,  dei  parametri  e  delle  soglie
          stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  2,
          comma 2, possono essere previsti: 
                a) per gli immobili distrutti, un contributo pari  al
          100 per cento del costo  delle  strutture,  degli  elementi
          architettonici esterni, comprese  le  finiture  interne  ed
          esterne e gli impianti, e delle  parti  comuni  dell'intero
          edificio per la  ricostruzione  da  realizzare  nell'ambito
          dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme
          tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e  nel  limite
          delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
          fini dell'adeguamento  igienico-sanitario,  antincendio  ed
          energetico,  nonche'   dell'eliminazione   delle   barriere
          architettoniche; 
                b) per gli immobili con livelli di  danneggiamento  e
          vulnerabilita'   inferiori   alla   soglia    appositamente
          stabilita, un contributo pari al 100 per  cento  del  costo
          della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino
          con miglioramento sismico delle strutture e degli  elementi
          architettonici esterni, comprese le rifiniture  interne  ed
          esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio; 
                c)  per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con
          livelli di danneggiamento e vulnerabilita'  superiori  alla
          soglia appositamente stabilita, un contributo pari  al  100
          per cento del costo degli interventi sulle  strutture,  con
          miglioramento     sismico,      compresi      l'adeguamento
          igienico-sanitario,  energetico  ed  antincendio,   nonche'
          l'eliminazione delle barriere  architettoniche,  e  per  il
          ripristino degli elementi architettonici  esterni  comprese
          le rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti  comuni
          dell'intero edificio. 
              2. I contributi  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore: 
                a) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai  proprietari  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  o
          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          113 del 17 maggio 2011, e del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  del  14  gennaio  2015,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015 che,  alla
          data del 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di  cui
          all'allegato  1,  alla  data  del  26  ottobre   2016   con
          riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  2  ovvero  alla
          data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni  di  cui
          all'allegato  2-bis,  risultavano  adibite  ad   abitazione
          principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto  e
          quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214; 
                b) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai  proprietari  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  o
          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          del  5  maggio  2011  e  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, che, alla  data
          del 24  agosto  2016  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
          all'allegato  1,  alla  data  del  26  ottobre   2016   con
          riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  2  ovvero  alla
          data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni  di  cui
          all'allegato 2-bis, risultavano concesse in locazione sulla
          base di un contratto regolarmente registrato ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, ovvero concesse in comodato  o  assegnate  a  soci  di
          cooperative a proprieta' indivisa, e  adibite  a  residenza
          anagrafica    del    conduttore,    del    comodatario    o
          dell'assegnatario; 
                c) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei
          titolari di diritti reali di godimento o dei familiari  che
          si sostituiscano ai proprietari  delle  unita'  immobiliari
          danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con  esito
          B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri del 5 maggio 2011 e del decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, diverse  da
          quelle di cui alle lettere a) e b); 
                d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari  o  dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai proprietari, e per essi  al  soggetto  mandatario  dagli
          stessi incaricato, delle strutture  e  delle  parti  comuni
          degli  edifici  danneggiati  o  distrutti   dal   sisma   e
          classificati con esito B, C o E, ai sensi del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del  5  maggio  2011,
          nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento  ai
          Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016
          con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla
          data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni  di  cui
          all'allegato 2-bis, era presente un'unita'  immobiliare  di
          cui alle lettere a) , b) e c); 
                e) dei titolari di attivita'  produttive,  ovvero  di
          chi per legge o per contratto o sulla base di altro  titolo
          giuridico valido alla  data  della  domanda  sia  tenuto  a
          sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle
          unita'  immobiliari,   degli   impianti   e   beni   mobili
          strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla
          data del 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di  cui
          all'allegato  1,  alla  data  del  26  ottobre   2016   con
          riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  2  ovvero  alla
          data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni  di  cui
          all'allegato  2-bis   risultavano   adibite   all'esercizio
          dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali. 
              2-bis. Ai fini dell'accesso ai  contributi  di  cui  al
          comma 1, per gli immobili di interesse culturale  ai  sensi
          del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, gli esiti "agibile con provvedimenti", "parzialmente
          agibile" e "inagibile" delle schede A-DC e B-DP di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
          febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  55
          del 7 marzo 2006, sono  equiparati,  rispettivamente,  agli
          esiti 'B', 'C' ed 'e' delle schede AeDES di cui al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  5  maggio  2011,
          pubblicato nel supplemento ordinario n. 123  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011. 
              2-ter. Nel caso in cui per il  medesimo  bene  immobile
          sussistano piu' proprietari o soggetti legittimati ai sensi
          del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta  di
          concessione del contributo  puo'  essere  presentata  anche
          solo da uno dei comproprietari o dei soggetti  legittimati,
          con le modalita' disciplinate ai sensi dell'art.  2,  comma
          2, allegando idonea documentazione atta  a  dimostrare  che
          gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati
          avvisati a mezzo di lettera raccomandata  con  ricevuta  di
          ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata. 
              3. La concessione dei contributi di  cui  al  comma  2,
          lettera b), e' subordinata all'impegno,  assunto  da  parte
          del richiedente in sede di presentazione della  domanda  di
          contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni  del
          rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione  in
          essere alla  data  degli  eventi  sismici,  successivamente
          all'esecuzione  dell'intervento  e  per  un   periodo   non
          inferiore a due  anni.  In  caso  di  rinuncia  dell'avente
          diritto l'immobile deve  essere  concesso  in  locazione  o
          comodato o  assegnato  ad  altro  soggetto  temporaneamente
          privo di abitazione per effetto degli eventi sismici di cui
          all'art. 1. 
              4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di
          cui alle lettere a), b), c), d)  ed  e)  del  comma  2,  la
          percentuale riconoscibile e' pari  al  100  per  cento  del
          contributo determinato secondo le modalita'  stabilite  con
          provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2. 
              5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del  comma
          2, su immobili ricadenti nei  Comuni  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di centri
          storici  e  borghi  caratteristici,  la   percentuale   del
          contributo dovuto e' pari al 100 per cento del  valore  del
          danno  puntuale   cagionato   dall'evento   sismico,   come
          documentato a norma dell'art. 12. In tutti gli altri  casi,
          la percentuale del contributo riconoscibile non  supera  il
          50 per cento del predetto  importo,  secondo  le  modalita'
          stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  2,
          comma 2. 
              6. Il contributo concesso e' al  netto  dell'indennizzo
          assicurativo  o  di  altri  contributi  pubblici  percepiti
          dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui
          al presente decreto. 
              7. Con provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 2, e' individuata  una  metodologia  di  calcolo  del
          contributo basata sul confronto tra il costo  convenzionale
          al metro quadrato per le  superfici  degli  alloggi,  delle
          attivita'  produttive  e  delle  parti  comuni  di  ciascun
          edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla  base
          del  prezzario  unico   interregionale,   predisposto   dal
          Commissario straordinario d'intesa con  i  vice  commissari
          nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'art.  1,
          comma 5, tenendo conto sia del livello di danno  che  della
          vulnerabilita'. I provvedimenti di  cui  al  primo  periodo
          prevedono  una  maggiorazione  del   contributo   per   gli
          interventi relativi a murature portanti di elevato spessore
          e di bassa capacita' strutturale. 
              8. Rientrano tra le spese ammissibili  a  finanziamento
          le   spese   relative   alle   prestazioni    tecniche    e
          amministrative,  nonche'  le   spese   per   le   attivita'
          professionali svolte dagli amministratori di  condominio  e
          le  spese  di  funzionamento  dei  consorzi   appositamente
          costituiti tra proprietari per gestire interventi  unitari,
          nei limiti di quanto determinato all'art. 34, comma 5. 
              8-bis. Le spese  sostenute  per  tributi  o  canoni  di
          qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo  pubblico
          determinata  dagli  interventi   di   ricostruzione,   sono
          inserite nel quadro economico relativo  alla  richiesta  di
          contributo. 
              9.  Le  domande  di   concessione   dei   finanziamenti
          agevolati  contengono  la  dichiarazione,  ai  sensi  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.   445,   e   successive
          modificazioni,  in  ordine  al   possesso   dei   requisiti
          necessari  per   la   concessione   dei   finanziamenti   e
          all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici  o
          di indennizzi assicurativi per la  copertura  dei  medesimi
          danni. 
              10-bis. (Abrogato). 
              10-ter. 
              10-quater. (Abrogato). 
              11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e  1136,  quinto
          comma,  del  codice  civile,  gli  interventi  di  recupero
          relativi ad un  unico  immobile  composto  da  piu'  unita'
          immobiliari possono essere disposti dalla  maggioranza  dei
          condomini che comunque  rappresenti  almeno  la  meta'  del
          valore  dell'edificio.  In  deroga  all'art.  1136,  quarto
          comma, del  codice  civile,  gli  interventi  ivi  previsti
          devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che
          rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un
          terzo del valore dell'edificio. 
              12.  Ferma  restando  l'esigenza   di   assicurare   il
          controllo, l'economicita' e  la  trasparenza  nell'utilizzo
          delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai  privati
          beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e  per
          l'acquisizione di beni e servizi connessi  agli  interventi
          di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli
          previsti dall'art. 1, comma 2,  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              12-bis. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per  danni
          lievi, qualora si  rendessero  necessarie,  possono  essere
          ammesse varianti  fino  al  30  per  cento  del  contributo
          concesso e comunque nei limiti del contributo  concedibile,
          purche' compatibili  con  la  vigente  disciplina  sismica,
          paesaggistica e urbanistico-edilizia. 
              13. La selezione dell'impresa esecutrice da  parte  del
          beneficiario dei contributi e' compiuta esclusivamente  tra
          le imprese che  risultano  iscritte  nell'Anagrafe  di  cui
          all'art. 30. 
              13-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si
          applicano  anche  agli  immobili  distrutti  o  danneggiati
          ubicati nei Comuni di cui all'art. 1, comma 2, su richiesta
          degli interessati che dimostrino  il  nesso  di  causalita'
          diretto tra i danni ivi verificatisi e gli  eventi  sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  comprovato  da
          apposita perizia asseverata.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del 14 gennaio 2015 recante «Approvazione della  Scheda  di
          valutazione di danno e agibilita' post-sisma per edifici  a
          struttura prefabbricata o di grande luce  GL-AeDES  (Grande
          Luce - Agibilita' e Danno  nell'Emergenza  Sismica)  e  del
          relativo Manuale di  compilazione.  Modifica  della  Scheda
          AeDES, di cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri 8  luglio  2014.»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14   del   citato
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.   14   (Ricostruzione   pubblica).   -   1.   Con
          provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  e'
          disciplinato il finanziamento,  nei  limiti  delle  risorse
          stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la  riparazione
          e il ripristino degli edifici pubblici, per gli  interventi
          volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi  pubblici,
          nonche'  per  gli  interventi  sui  beni   del   patrimonio
          artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a  tutela
          ai sensi del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere  anche  opere  di
          miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in  maniera
          sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei
          Comuni di cui all'art.  1,  attraverso  la  concessione  di
          contributi a favore: 
              a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo
          per la prima infanzia, ad eccezione di quelli  paritari,  e
          delle  strutture  edilizie  universitarie,  nonche'   degli
          edifici    municipali,     delle     caserme     in     uso
          all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali,
          delle strutture sanitarie e socio sanitarie  di  proprieta'
          pubblica e  delle  chiese  e  degli  edifici  di  culto  di
          proprieta' di enti ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,
          di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42, anche se  formalmente  non  dichiarati
          tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice e utilizzati
          per le esigenze di culto; 
                a-bis)  degli  immobili   di   proprieta'   pubblica,
          ripristinabili  con  miglioramento  sismico  entro  il   31
          dicembre 2020,  per  essere  destinati  alla  soddisfazione
          delle esigenze abitative delle  popolazioni  dei  territori
          interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
          2016; 
                b)  delle  opere  di  difesa  del   suolo   e   delle
          infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
          difesa idraulica e per l'irrigazione; 
                c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche,  che
          a tale fine sono  equiparati  agli  immobili  di  cui  alla
          lettera a), ad eccezione di quelli di  proprieta'  di  enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,   fermo   restando
          quanto previsto dalla lettera a) in relazione  alle  chiese
          ed  agli  edifici  di   culto   di   proprieta'   di   enti
          ecclesiastici civilmente riconosciuti; 
                d)  degli  interventi  di  riparazione  e  ripristino
          strutturale  degli  edifici  privati  inclusi  nelle   aree
          cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di
          consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali. 
              2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli
          interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai
          sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede a: 
                a) predisporre  e  approvare  un  piano  delle  opere
          pubbliche, comprensivo  degli  interventi  sulle  opere  di
          urbanizzazione danneggiate dagli  eventi  sismici  o  dagli
          interventi di  ricostruzione  eseguiti  in  conseguenza  di
          detti eventi ed ammissibili  a  contributo  in  quanto  non
          imputabili  a  dolo  o  colpa  degli  operatori  economici,
          articolato  per  le  quattro   Regioni   interessate,   che
          quantifica il danno e ne prevede il finanziamento  in  base
          alle risorse disponibili; 
                a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati  ad
          assicurare  il  ripristino,  per  il  regolare  svolgimento
          dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie
          per la ripresa ovvero  per  lo  svolgimento  della  normale
          attivita' scolastica, educativa o didattica, in  ogni  caso
          senza incremento della spesa di personale,  nei  comuni  di
          cui all'art. 1, comma 1, nonche' comma  2  limitatamente  a
          quelli nei quali risultano edifici scolastici  distrutti  o
          danneggiati a causa degli  eventi  sismici.  I  piani  sono
          comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca; 
                b)  predisporre  e  approvare  un  piano   dei   beni
          culturali, articolato per le quattro  Regioni  interessate,
          che quantifica il danno e ne prevede  il  finanziamento  in
          base alle risorse disponibili; 
                c) predisporre ed approvare un  piano  di  interventi
          sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli  previsti
          sulle aree suscettibili di instabilita'  dinamica  in  fase
          sismica ricomprese nei centri e  nuclei  interessati  dagli
          strumenti urbanistici attuativi come individuate  ai  sensi
          dell'art. 11,  comma  1,  lettera  c),  con  priorita'  per
          dissesti che costituiscono pericolo per centri  abitati  ed
          infrastrutture; 
                d) predisporre e approvare un piano per  lo  sviluppo
          delle infrastrutture e il rafforzamento del  sistema  delle
          imprese, articolato  per  le  quattro  Regioni  interessate
          limitatamente ai territori dei Comuni di cui agli  allegati
          1 e 2; 
                e); 
                f)  predisporre  e  approvare  un   programma   delle
          infrastrutture  ambientali  da  ripristinare  e  realizzare
          nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all'art.  1,
          con particolare attenzione agli impianti di  depurazione  e
          di   collettamento   fognario;    nel    programma    delle
          infrastrutture ambientali e' compreso il  ripristino  della
          sentieristica nelle aree protette, nonche'  il  recupero  e
          l'implementazione degli itinerari ciclabili e  pedonali  di
          turismo lento nelle aree. 
              3. Qualora la programmazione della rete scolastica o la
          riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e  2018  preveda  la
          costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le  risorse
          per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono
          comunque destinabili a tale scopo. 
              3.1.  Tra  gli  interventi  sul   patrimonio   pubblico
          disposti dal commissario straordinario del Governo e'  data
          priorita' a quelli concernenti la ricostruzione di  edifici
          scolastici e universitari. Fatti salvi gli interventi  gia'
          programmati in base ai provvedimenti  di  cui  all'art.  2,
          comma 2, detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono
          ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per
          ragioni  oggettive  la  ricostruzione  in  situ   non   sia
          possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica  delle
          aree a cio' destinate  deve  rimanere  ad  uso  pubblico  o
          comunque di pubblica utilita'. 
              3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei
          piani  previsti  dalla   lettera   a-bis)   del   comma   2
          costituiscono   presupposto   per   l'applicazione    della
          procedura  di  cui  all'art.  63,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  Conseguentemente,  per
          gli appalti pubblici di lavori, di servizi e  di  forniture
          da aggiudicarsi da parte del Commissario  straordinario  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 63, commi 1 e  6,
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto
          dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,
          l'invito,   contenente   l'indicazione   dei   criteri   di
          aggiudicazione dell'appalto, e'  rivolto,  sulla  base  del
          progetto definitivo, ad almeno cinque  operatori  economici
          iscritti nell'Anagrafe antimafia degli  esecutori  prevista
          dall'art. 30 del presente decreto. In mancanza di un numero
          sufficiente di operatori economici iscritti nella  predetta
          Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo  deve  essere
          rivolto ad almeno cinque operatori iscritti  in  uno  degli
          elenchi tenuti  dalle  prefetture-uffici  territoriali  del
          Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52  e  seguenti,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190,  e  che  abbiano  presentato
          domanda di iscrizione nell'Anagrafe  antimafia  di  cui  al
          citato  art.  30.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla  base
          della  valutazione  delle   offerte   effettuata   da   una
          commissione giudicatrice costituita  secondo  le  modalita'
          stabilite dall'art. 216, comma 12, del decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50. 
              3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui  alle
          lettere a), b), c), d)  e  f)  del  comma  2  del  presente
          articolo ovvero  con  apposito  provvedimento  adottato  ai
          sensi dell'art. 2, comma 2,  il  Commissario  straordinario
          puo'   individuare,   con   specifica   motivazione,    gli
          interventi,  inseriti  in  detti   piani,   che   rivestono
          un'importanza essenziale ai fini  della  ricostruzione  nei
          territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi  a  far
          data dal 24 agosto 2016. Gli interventi di cui all'allegato
          1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 63  del  6
          settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di  proprieta'
          del Fondo edifici di culto si considerano in ogni  caso  di
          importanza essenziale ai fini della ricostruzione.  Per  la
          realizzazione  degli  interventi  di  cui   ai   precedenti
          periodi, a cura di soggetti attuatori di cui  all'art.  15,
          comma 1,  possono  applicarsi,  fino  alla  scadenza  della
          gestione commissariale di cui all'art. 1, comma 4, ed entro
          i limiti della soglia di rilevanza europea di cui  all'art.
          35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
          n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis  del  presente
          articolo. 
              3-ter.  Ai  fini  del  riconoscimento  del   contributo
          relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma
          1, i Presidenti delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
          Umbria, in qualita' di vice  commissari,  procedono,  sulla
          base  della  ricognizione  del  fabbisogno  abitativo   dei
          territori interessati dagli eventi  sismici  effettuata  in
          raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli
          edifici di proprieta' pubblica,  non  classificati  agibili
          secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
          maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  243  del  18  ottobre  2014,  oppure  classificati  non
          utilizzabili secondo procedure  speditive  disciplinate  da
          ordinanza di protezione civile,  che  siano  ripristinabili
          con  miglioramento  sismico  entro  il  31  dicembre  2020.
          Ciascun  Presidente  di  Regione,  in  qualita'   di   vice
          commissario,   provvede   a   comunicare   al   Commissario
          straordinario l'elenco degli immobili di cui al  precedente
          periodo. 
              3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,
          ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia
          residenziale  pubblica,  nonche'  gli  enti  locali   delle
          medesime Regioni, ove a  tali  fini  da  esse  individuati,
          previa  specifica  intesa,   quali   stazioni   appaltanti,
          procedono, nei limiti delle risorse  disponibili  e  previa
          approvazione da parte  del  Presidente  della  Regione,  in
          qualita' di vice commissario, ai soli fini  dell'assunzione
          della spesa a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma
          4, del presente decreto, all'espletamento  delle  procedure
          di gara relativamente agli immobili di loro proprieta'. 
              3-quinquies. Gli Uffici speciali per  la  ricostruzione
          provvedono,  con  oneri  a  carico  delle  risorse  di  cui
          all'art.  4,  comma  3,  e   nei   limiti   delle   risorse
          disponibili,  alla  diretta  attuazione  degli   interventi
          relativi  agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale,
          ripristinabili  con  miglioramento  sismico  entro  il   31
          dicembre 2018 e  inseriti  negli  elenchi  predisposti  dai
          Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari. 
              3-sexies. Con ordinanza del Commissario  straordinario,
          emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del
          presente  decreto,  sono  definite  le  procedure  per   la
          presentazione e l'approvazione dei progetti  relativi  agli
          immobili di cui ai commi 3-ter e 3-quinquies. Gli  immobili
          di cui alla  lettera  a-bis)  del  comma  1,  ultimati  gli
          interventi  previsti,  sono  tempestivamente  destinati  al
          soddisfacimento delle esigenze abitative delle  popolazioni
          dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi
          dal 24 agosto 2016. 
              3-septies.  Fermo  restando  quanto   stabilito   dagli
          articoli  5  e  11  per  gli  interventi  di  ricostruzione
          privata,   al    finanziamento    degli    interventi    di
          urbanizzazione e di  consolidamento  dei  centri  e  nuclei
          abitati   oggetto   di   pianificazione   urbanistica    ed
          interessati da gravi fenomeni di instabilita'  dinamica  in
          fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione
          degli  edifici  destinati  ad   abitazione   ed   attivita'
          produttive gravemente danneggiati dal  sisma,  si  provvede
          con le risorse di cui all'art. 4. 
              4. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario
          straordinario, sentiti i vice commissari  nella  cabina  di
          coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e in coerenza con
          il  piano  delle  opere  pubbliche  e  il  piano  dei  beni
          culturali di cui al comma 2, lettere a) e  b),  i  soggetti
          attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le  unioni
          montane e le Province interessati provvedono a  predisporre
          ed inviare  i  progetti  degli  interventi  al  Commissario
          straordinario. 
              4-bis. Ferme restando le previsioni  dell'art.  24  del
          decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,   per   la
          predisposizione dei progetti  e  per  l'elaborazione  degli
          atti di pianificazione  e  programmazione  urbanistica,  in
          conformita'  agli  indirizzi   definiti   dal   Commissario
          straordinario ai sensi dell'art. 5, comma  1,  lettera  b),
          del presente decreto, i soggetti di  cui  al  comma  4  del
          presente  articolo  possono  procedere  all'affidamento  di
          incarichi ad uno o piu' degli operatori economici  indicati
          all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del  2016,
          purche' iscritti nell'elenco speciale di  cui  all'art.  34
          del presente decreto. 
              L'affidamento  degli  incarichi  di  cui   al   periodo
          precedente  e'  consentito  esclusivamente   in   caso   di
          indisponibilita' di personale, dipendente ovvero  reclutato
          secondo le modalita' previste dai commi  3-bis  e  seguenti
          dell'art. 50-bis del presente decreto,  in  possesso  della
          necessaria professionalita'  e,  per  importi  inferiori  a
          quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50, e' attuato mediante  procedure  negoziate  con
          almeno cinque professionisti iscritti nel  predetto  elenco
          speciale. Restano ferme le previsioni di  cui  all'art.  2,
          comma 2-bis, del presente decreto. 
              5.  Il  Commissario  straordinario,  previo  esame  dei
          progetti presentati dai  soggetti  di  cui  al  comma  4  e
          verifica della congruita' economica degli stessi, acquisito
          il  parere  della  Conferenza   permanente   ovvero   della
          Conferenza  regionale,  nei  casi  previsti  dal  comma   4
          dell'art. 16, approva definitivamente i progetti  esecutivi
          ed adotta il decreto di concessione del contributo. 
              6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le
          spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via
          diretta. 
              7.  A  seguito  del  rilascio  del   provvedimento   di
          concessione del contributo,  il  Commissario  straordinario
          inoltra  i  progetti  esecutivi  alla  centrale  unica   di
          committenza di cui all'art. 18 che provvede ad espletare le
          procedure  di  gara  per  la  selezione   degli   operatori
          economici che realizzano gli interventi. 
              8.  Ai  fini  dell'erogazione  in   via   diretta   dei
          contributi  il  Commissario   straordinario   puo'   essere
          autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, a  stipulare  appositi  mutui  di  durata  massima
          venticinquennale, sulla base di criteri di  economicita'  e
          di contenimento della spesa, con oneri  di  ammortamento  a
          carico del bilancio dello Stato, con la Banca  europea  per
          gli investimenti, con la Banca di  sviluppo  del  Consiglio
          d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e  con  i
          soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria
          ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385.
          Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli
          istituti finanziatori direttamente dallo Stato. 
              9. Per quanto  attiene  la  fase  di  programmazione  e
          ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di
          cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di
          Intesa tra il Commissario straordinario,  il  Ministro  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  ed  il
          rappresentante delle Diocesi  coinvolte,  proprietarie  dei
          beni  ecclesiastici,  al  fine  di  concordare   priorita',
          modalita' e termini per il recupero dei  beni  danneggiati.
          Il Protocollo definisce le modalita' attraverso cui rendere
          stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione
          tra  i  soggetti  contraenti,  al  fine  di  affrontare   e
          risolvere   concordemente   i   problemi   in    fase    di
          ricostruzione. 
              10.  Il  monitoraggio  dei  finanziamenti  di  cui   al
          presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
              11. Il Commissario straordinario definisce, con  propri
          provvedimenti   adottati   d'intesa   con   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze, i  criteri  e  le  modalita'
          attuative del comma 6.».