((Art. 2 bis 
 
  Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
 
  1. All'articolo 6  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
  «12-bis. Nel corso dell'esecuzione  dei  lavori  per  danni  lievi,
qualora si rendessero necessarie,  possono  essere  ammesse  varianti
fino al 30 per cento del contributo concesso e  comunque  nei  limiti
del  contributo  concedibile,  purche'  compatibili  con  la  vigente
disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 6 del decreto-legge 17 ottobre
          2016, n. 189, come  modificato  dalla  presente  legge,  si
          vedano le note all'art. 2.