((Art. 2 bis Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 12 e' inserito il seguente: «12-bis. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purche' compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia».))
Riferimenti normativi - Per il testo dell'art. 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge, si vedano le note all'art. 2.