((Art. 2 ter 
 
  Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
 
  1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il Commissario
straordinario puo' disporre un ulteriore differimento del termine  di
cui al periodo precedente al 30 giugno 2020».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Interventi di immediata esecuzione). -  1.  Al
          fine di favorire il rientro nelle unita' immobiliari  e  il
          ritorno alle normali condizioni di vita  e  di  lavoro  nei
          Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'art.  1,
          per gli edifici con danni lievi  non  classificati  agibili
          secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
          maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  243  del  18  ottobre  2014,  oppure  classificati  non
          utilizzabili secondo procedure  speditive  disciplinate  da
          ordinanza di protezione civile e che  necessitano  soltanto
          di  interventi  di  immediata   riparazione,   i   soggetti
          interessati  possono,  previa  presentazione  di   apposito
          progetto e asseverazione  da  parte  di  un  professionista
          abilitato che documenti il  nesso  di  causalita'  tra  gli
          eventi  sismici  di  cui  all'art.  1  e  lo  stato   della
          struttura, oltre  alla  valutazione  economica  del  danno,
          effettuare l'immediato ripristino  della  agibilita'  degli
          edifici e delle strutture. 
              1-bis. I progetti di cui al comma 1 possono  riguardare
          singole unita' immobiliari. In tal caso, il  professionista
          incaricato  della  progettazione  assevera  la  rispondenza
          dell'intervento  all'obiettivo  di  cui  al  comma  1   del
          presente articolo. 
              2. Con provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 2, entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono emanate disposizioni operative per l'attuazione  degli
          interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.  Agli
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente   articolo
          provvede  il   Commissario   straordinario,   con   proprio
          provvedimento, nel  limite  delle  risorse  disponibili  ai
          sensi dell'art. 5. 
              3. I soggetti interessati, con comunicazione di  inizio
          lavori asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
          2001, n 380, anche in deroga all'art. 146 del codice di cui
          al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  comunicano
          agli Uffici speciali per la ricostruzione di  cui  all'art.
          3, che ne danno notizia agli  uffici  comunali  competenti,
          l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino,  da
          eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite
          con  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  2,  nonche'  dei
          contenuti  generali  della  pianificazione  territoriale  e
          urbanistica,  ivi   inclusa   quella   paesaggistica,   con
          l'indicazione del progettista abilitato responsabile  della
          progettazione, del  direttore  dei  lavori  e  dell'impresa
          esecutrice,  purche'  le  costruzioni   non   siano   state
          interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per  i
          quali sono stati emessi i relativi ordini  di  demolizione,
          allegando   o   autocertificando   quanto   necessario   ad
          assicurare  il  rispetto  delle  vigenti  disposizioni   di
          settore con particolare riferimento  a  quelle  in  materia
          edilizia, di sicurezza e sismica. I  soggetti  interessati,
          entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori,
          provvedono a presentare la documentazione che non sia stata
          gia' allegata alla comunicazione di  avvio  dei  lavori  di
          riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria  per
          il rilascio dell'auto-rizzazione paesaggistica, del  titolo
          abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica. 
              4. Entro sessanta giorni dalla  data  di  comunicazione
          dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3  e  comunque
          non oltre la data  del  30  giugno  2019,  gli  interessati
          devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione
          la documentazione richiesta secondo le modalita'  stabilite
          negli appositi provvedimenti  commissariali  di  disciplina
          dei contributi di cui all'art. 5, comma  2.  Con  ordinanza
          adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2,  comma  2,
          il Commissario straordinario puo' disporre il  differimento
          del termine previsto dal primo periodo, comunque non  oltre
          il 31 dicembre  2019.  Il  Commissario  straordinario  puo'
          disporre un ulteriore differimento del termine  di  cui  al
          periodo precedente al 30 giugno 2020. Per gli edifici  siti
          nelle aree perimetrate  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,
          lettera e), qualora  l'intervento  non  sia  immediatamente
          autorizzabile, la documentazione  richiesta  va  depositata
          entro centocinquanta  giorni  dalla  data  di  approvazione
          degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 11  o
          dalla  data  di  approvazione  della  deperimetrazione  con
          deliberazione della Giunta regionale. Il  mancato  rispetto
          dei termini e delle modalita'  di  cui  al  presente  comma
          determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e,
          nei soli casi di  inosservanza  dei  termini  previsti  dai
          precedenti periodi, anche la decadenza dal  contributo  per
          l'autonoma   sistemazione   eventualmente   percepito   dal
          soggetto interessato. 
              5.  I  lavori  di  cui  al   presente   articolo   sono
          obbligatoriamente affidati a imprese: 
                a)  che  risultino   aver   presentato   domanda   di
          iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art.  30,  comma  6,  e
          fermo  restando  quanto  previsto  dallo  stesso,   abbiano
          altresi' prodotto l'autocertificazione di cui  all'art.  89
          del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159   e
          successive modificazioni; 
                b) che non abbiano commesso violazioni agli  obblighi
          contributivi e previdenziali come attestato  dal  documento
          unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma
          dell'art. 8 del decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°(gradi) giugno 2015; 
                c) per lavori di importo superiore  a  258.000  euro,
          che  siano  in  possesso  della  qualificazione  ai   sensi
          dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici  di  lavori,
          servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50.».