Art. 3 
 
Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre  2016,
                               n. 189 
 
  1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' inserito il seguente: 
    ((«Art.   12-bis   (Semplificazione   e    accelerazione    della
ricostruzione privata). ))- 1. Qualora gli interventi di riparazione,
ripristino e  ricostruzione  degli  immobili  privati  rientrino  nei
limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2,
comma 2, ((da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione,))  gli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione, previa  verifica  della  legittimazione  del  soggetto
richiedente  al  momento  della  presentazione   della   domanda   di
contributo, adottano il provvedimento di concessione  del  contributo
in  deroga  alla  disciplina  prevista  dall'articolo  12  e  con  le
modalita' procedimentali stabilite con i  medesimi  provvedimenti  di
cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene  sulla  base  del
progetto e della documentazione allegata alla domanda  di  contributo
presentata dal professionista, che ne certifica la completezza  e  la
regolarita'  amministrativa  e  tecnica,  compresa   la   conformita'
edilizia  e  urbanistica,  nonche'  sulla   base   dell'importo   del
contributo concedibile determinato dallo  stesso  professionista  nei
limiti del costo ammissibile, individuato con le modalita'  stabilite
con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2.  Se  gli  interventi
necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di
tutela dei beni culturali o  di  quelli  ricompresi  nelle  aree  dei
parchi nazionali o delle aree protette regionali, il  professionista,
nella domanda di contributo, chiede la convocazione della  Conferenza
regionale di  cui  all'articolo  16,  commi  4  e  5.  La  Conferenza
regionale e' convocata dall'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione,
oltre che  in  esito  alla  predetta  richiesta,  anche  al  fine  di
acquisire, ((nel caso della  mancata  richiesta  di  convocazione  di
detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del  precedente
periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano  per  gli
interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree  dei  parchi  nazionali  o
delle aree protette regionali, e)) l'autorizzazione sismica  nonche',
ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio  del
((permesso di costruire)) o del titolo unico ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque  nei
casi di cui all'articolo 1-sexies,  comma  6,  del  decreto-legge  29
maggio 2018, n. 55, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2018, n. 89, ((nonche' nei casi di  cui  al  comma  1-bis  del
presente articolo.)) 
  ((1-bis. Nei  comuni  di  cui  agli  allegati  1,  2  e  2-bis,  la
certificazione  rilasciata  dal  professionista  puo'  limitarsi   ad
attestare, in luogo della conformita' edilizia e urbanistica, la sola
conformita' dell'intervento  proposto  all'edificio  preesistente  al
sisma. In tali casi, la Conferenza regionale,  oltre  a  svolgere  le
attivita' di cui al comma  1  eventualmente  necessarie,  accerta  la
conformita' urbanistica  dell'intervento  ai  sensi  della  normativa
vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di  ricostruzione
di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.  123.
Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria  ai  sensi  della
normativa vigente o, ove adottato,  del  Programma  straordinario  di
ricostruzione, sono  sottoposti  alla  valutazione  della  Conferenza
regionale previo  vaglio  di  ammissibilita'  da  parte  dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione. 
  2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono  a  definire
elenchi separati delle richieste  di  contributo  relative  a  unita'
strutturali in cui sono  comprese  unita'  immobiliari  destinate  ad
abitazione, denominato «elenco A», e richieste di contributo relative
a unita' strutturali destinate ad  attivita'  produttive,  denominato
«elenco B». Il contributo relativo agli interventi di cui al comma  1
e' concesso secondo il seguente ordine di priorita': 
  a) con riferimento all'elenco A: 
  1) richieste di contributo relative a  unita'  strutturali  in  cui
sono comprese unita' immobiliari destinate ad abitazione  principale,
anche  se  adibite  a  residenza  anagrafica  del   conduttore,   del
comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo  6,  comma  2,
lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del
sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione; 
  2) richieste di contributo relative a  unita'  strutturali  in  cui
sono comprese unita' immobiliari destinate ad abitazione  principale,
anche  se  adibite  a  residenza  anagrafica  del   conduttore,   del
comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo  6,  comma  2,
lettere a) e b), diverse da quelle di cui al numero 1) della presente
lettera; 
  3) richieste di contributo relative ad unita'  strutturali  in  cui
sono comprese unita' immobiliari destinate ad abitazione  diverse  da
quelle di cui ai numeri 1) e 2); 
  b) con riferimento all'elenco B: 
  1) richieste di contributo  relative  ad  attivita'  produttive  in
esercizio al momento del sisma per le quali non e'  stata  presentata
la domanda di delocalizzazione temporanea; 
  2) richieste di contributo relative ad unita'  strutturali  in  cui
sono comprese unita' immobiliari destinate ad attivita' produttive in
esercizio diverse da quelle di cui al numero 1).)) 
    3. Gli uffici speciali  per  la  ricostruzione,  sulla  base  dei
provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con  cadenza
mensile a verifiche a campione ((mediante sorteggio, in  misura  pari
almeno al 20 per cento)) delle domande di  contributo  presentate  ai
sensi del presente articolo.