Art. 3 Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' inserito il seguente: ((«Art. 12-bis (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata). ))- 1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, ((da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,)) gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalita' procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarita' amministrativa e tecnica, compresa la conformita' edilizia e urbanistica, nonche' sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalita' stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale e' convocata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire, ((nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e)) l'autorizzazione sismica nonche', ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del ((permesso di costruire)) o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ((nonche' nei casi di cui al comma 1-bis del presente articolo.)) ((1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista puo' limitarsi ad attestare, in luogo della conformita' edilizia e urbanistica, la sola conformita' dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attivita' di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformita' urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilita' da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione. 2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unita' strutturali in cui sono comprese unita' immobiliari destinate ad abitazione, denominato «elenco A», e richieste di contributo relative a unita' strutturali destinate ad attivita' produttive, denominato «elenco B». Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 e' concesso secondo il seguente ordine di priorita': a) con riferimento all'elenco A: 1) richieste di contributo relative a unita' strutturali in cui sono comprese unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione; 2) richieste di contributo relative a unita' strutturali in cui sono comprese unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera; 3) richieste di contributo relative ad unita' strutturali in cui sono comprese unita' immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2); b) con riferimento all'elenco B: 1) richieste di contributo relative ad attivita' produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non e' stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea; 2) richieste di contributo relative ad unita' strutturali in cui sono comprese unita' immobiliari destinate ad attivita' produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1).)) 3. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione ((mediante sorteggio, in misura pari almeno al 20 per cento)) delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo.