((Art. 3 bis 
 
Programmi straordinari di ricostruzione per i  territori  dell'Italia
          centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016 
 
  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto,  le  regioni  possono  adottare,
acquisito il parere favorevole della  Conferenza  permanente  di  cui
all'articolo  16  del  decreto-legge  17  ottobre   2016,   n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
uno o piu' programmi straordinari di ricostruzione nei territori  dei
comuni indicati negli allegati 1,  2  e  2-bis  annessi  al  medesimo
decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi  sismici  avvenuti  a
partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I
programmi di cui al primo  periodo  sono  attuati  nei  limiti  delle
risorse a cio' destinate dalle predette regioni e  tengono  conto  in
ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai  sensi
dell'articolo  11  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,   n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
ove adottati. 
  2. I  programmi  di  cui  al  presente  articolo,  predisposti  dal
competente Ufficio speciale per  la  ricostruzione,  autorizzano  gli
interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto  o
in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto  di  ordinanza  di
demolizione per pericolo  di  crollo,  anche  in  deroga  ai  vigenti
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a  condizione
che detti interventi siano  diretti  alla  realizzazione  di  edifici
conformi  a  quelli  preesistenti  quanto  a  collocazione,  ingombro
planivolumetrico e  configurazione  degli  esterni,  fatte  salve  le
modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per  l'adeguamento
alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di  sicurezza.  Sono
in ogni caso escluse dai programmi di cui  al  presente  articolo  le
costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che  non  siano
compresi nelle ipotesi di cui all'articolo  1-sexies,  comma  1,  del
decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero  per  i  quali  sono  stati
emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma  l'applicazione,
in caso di sanatoria di eventuali difformita' edilizie, del pagamento
della  sanzione  di  cui  all'articolo  1-sexies,  comma  1,  secondo
periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018,  n.  55,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1-sexies, comma
          1,  del  citato  decreto-legge  29  maggio  2018,  n.   55,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2018,
          n. 89: 
              «Art.  1-sexies   (Disciplina   relativa   alle   lievi
          difformita' edilizie  e  alle  pratiche  pendenti  ai  fini
          dell'accelerazione dell'attivita'  di  ricostruzione  o  di
          riparazione  degli  edifici  privati).  -  1.  In  caso  di
          interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di  cui
          agli allegati 1, 2 e  2-bis  al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre  2016,  n.  229,  realizzati  prima  degli  eventi
          sismici del 24 agosto 2016 in  assenza  di  titoli  edilizi
          nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
          2001, n. 380, o in difformita' da essi, e nelle ipotesi  di
          cui al comma 1-bis del presente articolo,  il  proprietario
          dell'immobile, pur se diverso dal responsabile  dell'abuso,
          puo' presentare,  anche  contestualmente  alla  domanda  di
          contributo,   richiesta   di   permesso   o    segnalazione
          certificata di inizio attivita'  in  sanatoria,  in  deroga
          alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4,  e
          93 del citato testo unico di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a  quanto
          rappresentato nel progetto di riparazione  o  ricostruzione
          dell'immobile danneggiato  e  alla  disciplina  vigente  al
          momento della presentazione del progetto. e'  fatto  salvo,
          in ogni  caso,  il  pagamento  della  sanzione  di  cui  ai
          predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non puo'
          essere superiore a 5.164 euro e inferiore a  516  euro,  in
          misura  determinata  dal  responsabile   del   procedimento
          comunale in relazione all'aumento di valore  dell'immobile,
          valutato  per  differenza  tra  il   valore   dello   stato
          realizzato e quello precedente all'abuso, calcolato in base
          alla procedura prevista dal regolamento di cui  al  decreto
          del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L'inizio
          dei   lavori   e'   comunque   subordinato   al    rilascio
          dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.».