((Art. 3 quater 
 
 Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
 
  1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229,  le  parole:  «anche  in  deroga   alle   previsioni   contenute
nell'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti:  «anche  in  deroga
alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'art.  15,   comma   2,   del   citato
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 15 (Soggetti attuatori degli interventi  relativi
          alle opere pubbliche e ai beni  culturali).  -  1.  Per  la
          riparazione, il ripristino con miglioramento sismico  o  la
          ricostruzione delle opere pubbliche e dei  beni  culturali,
          di cui all'art. 14, comma 1,  i  soggetti  attuatori  degli
          interventi sono: 
                a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  anche
          attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; 
                b) il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo; 
                c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                d) l'Agenzia del demanio; 
                e)  le  Diocesi  e  i  Comuni,   limitatamente   agli
          interventi   sugli   immobili   di   proprieta'   di   enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  sottoposti   alla
          giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla  lettera
          a) del comma 1 dell'art. 14 e  di  importo  inferiore  alla
          soglia di rilevanza comunitaria  di  cui  all'art.  35  del
          codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
                e-bis) le Universita', limitatamente agli  interventi
          sugli immobili di proprieta' e di  importo  inferiore  alla
          soglia di rilevanza comunitaria  di  cui  all'art.  35  del
          codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              1-bis. Per lo svolgimento degli interventi  di  cui  al
          comma  1  i  comuni  possono  avvalersi  in   qualita'   di
          responsabile unico del procedimento dei dipendenti  assunti
          ai sensi dell'art. 50-bis. 
              2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)
          del comma 1, il Presidente della  Regione-vice  commissario
          con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento  di
          tutta l'attivita' necessaria  alla  loro  realizzazione  ai
          Comuni o agli  altri  enti  locali  interessati,  anche  in
          deroga alle previsioni contenute negli articoli  37,  comma
          4, e 38 del codice di cui al decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50. 
              (Omissis).».