((Art. 3 quinquies 
 
 Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
 
  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229,  dopo  il  primo  periodo   e'   inserito   il   seguente:   «La
partecipazione  alla   Conferenza   permanente   costituisce   dovere
d'ufficio».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'art.  16,   comma   2,   del   citato
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.   16   (Conferenza   permanente   e    Conferenze
          regionali). - (Omissis). 
              2. La Conferenza permanente e'  validamente  costituita
          con la  presenza  di  almeno  la  meta'  dei  componenti  e
          delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alla
          Conferenza  permanente  costituisce  dovere  d'ufficio.  La
          determinazione motivata di  conclusione  del  procedimento,
          adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i
          pareri, intese,  concerti,  nulla  osta  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori  di
          beni   o   servizi   pubblici,    di    competenza    delle
          amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso
          senza   condizioni    delle    amministrazioni    il    cui
          rappresentante non abbia partecipato alle riunioni  ovvero,
          pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione
          ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a
          questioni che non costituiscono oggetto  del  procedimento.
          La  determinazione  conclusiva  ha  altresi'   effetto   di
          variante agli  strumenti  urbanistici  vigenti  e  comporta
          l'applicazione della disciplina contenuta nell'art.  7  del
          Testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si applicano,  per  tutto
          quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in
          quanto  compatibili,  le   disposizioni   in   materia   di
          conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto  1990,
          n. 241, e successive modificazioni. Le autorizzazioni  alla
          realizzazione degli interventi sui beni culturali  tutelati
          ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del
          paesaggio di cui decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42,   e   successive   modificazioni,   sono    rese    dal
          rappresentante del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il  parere
          del rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e' comunque necessario  ai
          fini dell'approvazione del programma  delle  infrastrutture
          ambientali.   Sono    assicurate    adeguate    forme    di
          partecipazione delle popolazioni interessate, definite  dal
          Commissario  straordinario  nell'atto  di  disciplina   del
          funzionamento della Conferenza permanente.».