((Art. 3 sexies 
 
Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17  ottobre
                            2016, n. 189 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  17,   comma   1,   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  in  materia  di  erogazioni
liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di  cui
alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per  la
salvaguardia di Venezia, e nella Citta' di Matera. 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1,  pari  a  euro
820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per  l'anno  2021,  a  euro
2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a  euro
710.000 per l'anno 2024, si  provvede,  quanto  a  euro  820.000  per
l'anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro
1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022,  a  euro
1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.))