((Art. 3 septies 
 
 Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
 
  1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente:
«sei».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 19, comma  1,  primo  periodo,  del
          citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 19 (Fondo di garanzia per le PMI in favore  delle
          zone colpite dagli eventi sismici del 2016). -  1.  Per  la
          durata di sei anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, in favore delle micro,  piccole  e  medie
          imprese, ivi comprese quelle  del  settore  agroalimentare,
          con sede o unita' locali ubicate nei territori  dei  Comuni
          di cui all'art. 1, che hanno subito  danni  in  conseguenza
          degli eventi sismici di cui all'art.  1,  l'intervento  del
          fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concesso, a titolo
          gratuito e con priorita' sugli  altri  interventi,  per  un
          importo massimo garantito per singola impresa di  2.500.000
          euro.».