((Art. 3 septies Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «sei».))
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 19, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016). - 1. Per la durata di sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita' locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'art. 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici di cui all'art. 1, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concesso, a titolo gratuito e con priorita' sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro.».