Art. 4 
 
 Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici 
 
  1. All'articolo 28 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Entro il 31  dicembre  2019,  le  regioni,  sentito  il
Commissario straordinario e fermo restando il  limite  delle  risorse
dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano  i  piani  di
cui al comma 2 individuando, in particolare,  i  siti  di  stoccaggio
temporaneo. In difetto  di  conclusione  del  procedimento  entro  il
termine di cui al presente comma il  Commissario  straordinario  puo'
aggiornare comunque il piano, sentito  il  Presidente  della  regione
interessata.»; 
    b) al comma 6, dopo le parole «da essi incaricate», sono inserite
le seguenti: «, o ((attraverso imprese)) dai medesimi individuate con
la procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50»; 
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di  deposito  siano
da effettuare operazioni di trattamento delle macerie  con  l'ausilio
di impianti mobili, il termine di cui  all'articolo  208,  comma  15,
secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e'
ridotto a quindici giorni.»; 
  ((c-bis) al comma 11,  dopo  il  settimo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «La verifica che le varie frazioni  di  rifiuto,  derivanti
dalla suddetta separazione e cernita,  siano  private  del  materiale
contenente amianto e delle altre sostanze pericolose e' svolta con  i
metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente  sia
per  il  campionamento  sia  per  la  valutazione   dei   limiti   di
concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.63  del  citato
          decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 63 (Uso della procedura  negoziata  senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi  e  nelle
          circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
          aggiudicatrici   possono   aggiudicare   appalti   pubblici
          mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
          di un bando di gara, dando conto con adeguata  motivazione,
          nel primo  atto  della  procedura,  della  sussistenza  dei
          relativi presupposti. 
              2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture  e
          servizi, la procedura negoziata senza previa  pubblicazione
          puo' essere utilizzata: 
                a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta  o
          alcuna  offerta  appropriata,   ne'   alcuna   domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo' essere escluso ai sensi dell'art.80 o non  soddisfa  i
          criteri   di   selezione   stabiliti   dall'amministrazione
          aggiudicatrice ai sensi dell'art.83; 
                b) quando i lavori, le forniture o i servizi  possono
          essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore
          economico per una delle seguenti ragioni: 
                  1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
          nell'acquisizione di  un'opera  d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
                  2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
                  3)  la  tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i
          diritti di proprieta' intellettuale. 
              Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano  solo
          quando non esistono altri operatori economici  o  soluzioni
          alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza  non  e'
          il risultato di una limitazione artificiale  dei  parametri
          dell'appalto; 
                c) nella misura strettamente necessaria  quando,  per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. Le  circostanze  invocate  a
          giustificazione  del  ricorso  alla  procedura  di  cui  al
          presente  articolo  non  devono  essere   in   alcun   caso
          imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. 
              3. Nel  caso  di  appalti  pubblici  di  forniture,  la
          procedura  di  cui  al  presente  articolo   e',   inoltre,
          consentita nei casi seguenti: 
                a) qualora  i  prodotti  oggetto  dell'appalto  siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo; 
                b) nel caso di consegne complementari effettuate  dal
          fornitore originario e destinate  al  rinnovo  parziale  di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti, qualora  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare
          forniture con caratteristiche tecniche differenti,  il  cui
          impiego   o    la    cui    manutenzione    comporterebbero
          incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;  la
          durata di tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non
          puo' comunque di regola superare i tre anni; 
                c) per forniture quotate  e  acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
          particolarmente vantaggiose,  da  un  fornitore  che  cessa
          definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
          delle procedure concorsuali. 
              4. La procedura  prevista  dal  presente  articolo  e',
          altresi', consentita negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
              5. La presente procedura  puo'  essere  utilizzata  per
          nuovi lavori o servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
          lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati  all'operatore
          economico  aggiudicatario   dell'appalto   iniziale   dalle
          medesime amministrazioni aggiudicatrici, a  condizione  che
          tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto  aggiudicato   secondo   una   procedura   di   cui
          all'art.59, comma 1. Il progetto  a  base  di  gara  indica
          l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e  le
          condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. 
              La possibilita' di avvalersi della  procedura  prevista
          dal  presente  articolo  e'  indicata  sin  dall'avvio  del
          confronto competitivo nella prima  operazione  e  l'importo
          totale previsto per la  prosecuzione  dei  lavori  o  della
          prestazione dei servizi e' computato per la  determinazione
          del valore globale dell'appalto, ai fini  dell'applicazione
          delle soglie di cui  all'art.35,  comma  1.  Il  ricorso  a
          questa procedura e' limitato al  triennio  successivo  alla
          stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. 
              6. Le amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          selezionano   almeno   cinque   operatori   economici,   se
          sussistono    in    tale    numero     soggetti     idonei.
          L'amministrazione   aggiudicatrice   sceglie    l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi  dell'art.95,  previa  verifica  del   possesso   dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 208 del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia
          ambientale.», pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.96
          della Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88: 
              «Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
          smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che
          intendono  realizzare   e   gestire   nuovi   impianti   di
          smaltimento o di recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi,
          devono presentare apposita domanda alla regione  competente
          per   territorio,   allegando   il   progetto    definitivo
          dell'impianto e la documentazione tecnica prevista  per  la
          realizzazione  del  progetto  stesso   dalle   disposizioni
          vigenti in materia urbanistica, di  tutela  ambientale,  di
          salute di sicurezza sul lavoro e di  igiene  pubblica.  Ove
          l'impianto  debba  essere  sottoposto  alla  procedura   di
          valutazione di impatto ambientale ai sensi della  normativa
          vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
          del progetto all'autorita' competente ai predetti  fini;  i
          termini di  cui  ai  commi  3  e  8  restano  sospesi  fino
          all'acquisizione  della  pronuncia   sulla   compatibilita'
          ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda  del  presente
          decreto. 
              2. Per le installazioni di  cui  all'art.6,  comma  13,
          l'autorizzazione    integrata    ambientale     sostituisce
          l'autorizzazione di cui al presente articolo. A  tal  fine,
          in relazione alle attivita' di smaltimento  o  di  recupero
          dei rifiuti: 
                a) ove un provvedimento di cui al  presente  articolo
          sia  stato  gia'  emanato,  la  domanda  di  autorizzazione
          integrata ambientale ne riporta gli estremi; 
                b)  se  l'istanza  non  riguarda  esclusivamente   il
          rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione  all'esercizio,
          prevedendo  invece  nuove  realizzazioni  o  modifiche,  la
          partecipazione  alla   conferenza   di   servizi   di   cui
          all'art.29-quater,  comma  5,   e'   estesa   a   tutti   i
          partecipanti   alla   conferenza   di   servizio   di   cui
          all'art.208, comma 3; 
                c)  la  Regione,  o  l'autorita'  da  essa  delegata,
          specifica  in  conferenza  le   garanzie   finanziarie   da
          richiedere ai sensi dell'art.208, comma 11, lettera g); 
                d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati
          con gli elementi di cui all'art.208, comma 11; 
                e) le garanzie finanziarie di cui all'art.208,  comma
          11, sono prestate a favore della Regione, o  dell'autorita'
          da essa delegata alla gestione della materia; 
                f) la comunicazione di cui all'art.208, comma 18,  e'
          effettuata      dall'amministrazione      che      rilascia
          l'autorizzazione integrata ambientale; 
                g) la comunicazione di cui all'art.208, comma 19,  e'
          effettuata  dal  soggetto  pubblico  che  accerta  l'evento
          incidente. 
              3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui al comma 1, la regione individua  il  responsabile  del
          procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
          conferenza dei servizi partecipano,  con  un  preavviso  di
          almeno 20 giorni, i  responsabili  degli  uffici  regionali
          competenti e i rappresentanti delle  autorita'  d'ambito  e
          degli  enti  locali  sul  cui  territorio   e'   realizzato
          l'impianto, nonche' il richiedente  l'autorizzazione  o  un
          suo  rappresentante  al  fine   di   acquisire   documenti,
          informazioni e chiarimenti.  Nel  medesimo  termine  di  20
          giorni, la documentazione di cui al comma 1 e'  inviata  ai
          componenti della conferenza di servizi. 
              La decisione della conferenza dei servizi e' assunta  a
          maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una
          adeguata motivazione rispetto  alle  opinioni  dissenzienti
          espresse nel corso della conferenza. 
              4. Entro novanta  giorni  dalla  sua  convocazione,  la
          Conferenza di servizi: 
                a) procede alla valutazione dei progetti; 
                b) acquisisce e valuta tutti  gli  elementi  relativi
          alla  compatibilita'  del  progetto  con  quanto   previsto
          dall'art.177, comma 4; 
                c) acquisisce, ove previsto dalla normativa  vigente,
          la valutazione di compatibilita' ambientale; 
                d) trasmette le proprie conclusioni  con  i  relativi
          atti alla regione. 
              5. Per l'istruttoria tecnica della domanda  le  regioni
          possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente. 
              6.  Entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   delle
          conclusioni della  Conferenza  dei  servizi,  valutando  le
          risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione
          positiva del progetto,  autorizza  la  realizzazione  e  la
          gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad  ogni
          effetto visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di
          organi regionali, provinciali e comunali, costituisce,  ove
          occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta  la
          dichiarazione   di   pubblica    utilita',    urgenza    ed
          indifferibilita' dei lavori. 
              7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree  vincolate
          ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
          applicano le disposizioni dell'art.146 di tale  decreto  in
          materia di autorizzazione. 
              8.  L'istruttoria  si  conclude  entro   centocinquanta
          giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma  1
          con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il  diniego
          motivato della stessa. 
              9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
          sola volta, da eventuali richieste  istruttorie  fatte  dal
          responsabile del procedimento  al  soggetto  interessato  e
          ricominciano a decorrere  dal  ricevimento  degli  elementi
          forniti dall'interessato. 
              10.  Ferma  restando  la  valutazione  delle  eventuali
          responsabilita'  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ove
          l'autorita'  competente  non  provveda  a   concludere   il
          procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro  i
          termini  previsti  al  comma  8,  si  applica   il   potere
          sostitutivo di cui all'art.5  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112. 
              11.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di cui all'art.178 e contiene  almeno  i  seguenti
          elementi: 
                a) i tipi ed i quantitativi di  rifiuti  che  possono
          essere trattati; 
                b) Per ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i
          requisiti  tecnici   con   particolare   riferimento   alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
          di verifica, monitoraggio  e  controllo  della  conformita'
          dell'impianto al progetto approvato; 
                c)  le  misure  precauzionali  e  di   sicurezza   da
          adottare; 
                d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
                e) il  metodo  da  utilizzare  per  ciascun  tipo  di
          operazione; 
                f) le disposizioni  relative  alla  chiusura  e  agli
          interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; 
                g) le  garanzie  finanziarie  richieste,  che  devono
          essere  prestate  solo  al  momento  dell'avvio   effettivo
          dell'esercizio dell'impianto; le garanzie  finanziarie  per
          la gestione della discarica, anche per la  fase  successiva
          alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
          quanto disposto  dall'art.14  del  decreto  legislativo  13
          gennaio 2003, n. 36; 
                h)  la  data  di  scadenza  dell'autorizzazione,   in
          conformita' con quanto previsto al comma 12; 
                i) i limiti di emissione in atmosfera per i  processi
          di trattamento termico dei rifiuti, anche  accompagnati  da
          recupero energetico. 
              11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
          il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
          alla condizione che il  recupero  avvenga  con  un  livello
          elevato  di  efficienza  energetica,  tenendo  conto  delle
          migliori tecniche disponibili. 
              12.  Salva  l'applicazione  dell'art.29-octies  per  le
          installazioni di cui all'art.6, comma 13,  l'autorizzazione
          di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di dieci  anni
          ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno  centottanta  giorni
          prima  della  scadenza  dell'autorizzazione,  deve   essere
          presentata apposita domanda alla regione che  decide  prima
          della scadenza dell'autorizzazione  stessa.  In  ogni  caso
          l'attivita' puo'  essere  proseguita  fino  alla  decisione
          espressa,  previa  estensione  delle  garanzie  finanziarie
          prestate.  Le  prescrizioni   dell'autorizzazione   possono
          essere modificate, prima del termine  di  scadenza  e  dopo
          almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni  di
          criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione  delle
          migliori  tecnologie  disponibili  e  nel  rispetto   delle
          garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990. 
              12-bis. Per impianti di smaltimento o  di  recupero  di
          rifiuti ricompresi in un'installazione  di  cui  all'art.6,
          comma  13,  il  rinnovo,  l'aggiornamento  e   il   riesame
          dell'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo   sono
          disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
          estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate. 
              13.   Ferma   restando   l'applicazione   delle   norme
          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
                a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
          devono essere eliminate le inosservanze; 
                b)   alla   diffida   e    contestuale    sospensione
          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente; 
                c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in
          caso di reiterate violazioni che determinino situazione  di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 
              14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
          carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di  rifiuti
          in  aree  portuali  sono  disciplinati   dalle   specifiche
          disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di
          cui al decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182  di
          attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti
          sulle navi e dalle altre disposizioni previste  in  materia
          dalla   normativa   vigente.   Nel   caso   di    trasporto
          transfrontaliero   di   rifiuti,   l'autorizzazione   delle
          operazioni  di  imbarco  e  di  sbarco  non   puo'   essere
          rilasciata  se  il  richiedente  non  dimostra   di   avere
          ottemperato agli adempimenti di cui all'art.193,  comma  1,
          del presente decreto. 
              15. Gli impianti mobili di smaltimento o  di  recupero,
          esclusi   gli   impianti   mobili   che    effettuano    la
          disidratazione  dei  fanghi   generati   da   impianti   di
          depurazione e reimmettono  l'acqua  in  testa  al  processo
          depurativo presso il quale operano, ed esclusi  i  casi  in
          cui  si  provveda  alla  sola   riduzione   volumetrica   e
          separazione delle frazioni estranee, sono  autorizzati,  in
          via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la  sede
          legale o la societa' straniera  proprietaria  dell'impianto
          ha la sede di  rappresentanza.  Per  lo  svolgimento  delle
          singole campagne di  attivita'  sul  territorio  nazionale,
          l'interessato,     almeno     sessanta     giorni     prima
          dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare   alla
          regione nel cui territorio si trova il  sito  prescelto  le
          specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita',
          allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
          all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche'  l'ulteriore
          documentazione  richiesta.   La   regione   puo'   adottare
          prescrizioni integrative oppure  puo'  vietare  l'attivita'
          con provvedi mento motivato qualora  lo  svolgimento  della
          stessa nello specifico sito  non  sia  compatibile  con  la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          eccetto quelli per i quali sia completata la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale. 
              17. Fatti salvi l'obbligo di  tenuta  dei  registri  di
          carico e scarico da parte dei soggetti di  cui  all'art.190
          ed il  divieto  di  miscelazione  di  cui  all'art.187,  le
          disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  al
          deposito   temporaneo   effettuato   nel   rispetto   delle
          condizioni stabilite dall'art.183, comma 1, lettera m). 
              17-bis. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo
          deve  essere  comunicata,   a   cura   dell'amministrazione
          competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
          di cui  all'art.189  attraverso  il  Catasto  telematico  e
          secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA   che   cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica: 
                a) ragione sociale; 
                b) sede legale dell'impresa autorizzata; 
                c) sede dell'impianto autorizzato; 
                d) attivita' di gestione autorizzata; 
                e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
                f) quantita' autorizzate; 
                g) scadenza dell'autorizzazione. 
              17-ter. La comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma
          17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica tra i sistemi informativi  regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
              18. In caso di  eventi  incidenti  sull'autorizzazione,
          questi sono comunicati, previo avviso  all'interessato,  al
          Catasto dei rifiuti di cui all'art.189. 
              19.  Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche   per   la   realizzazione   di   varianti
          sostanziali in corso d'opera o di esercizio che  comportino
          modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'
          conformi all'autorizzazione rilasciata. 
              19-bis. Alle utenze non domestiche  che  effettuano  il
          compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
          sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
          attivita' agricole e vivaistiche e alle  utenze  domestiche
          che effettuano  compostaggio  aerobico  individuale  per  i
          propri rifiuti organici da cucina,  sfalci  e  potature  da
          giardino e' applicata una riduzione  della  tariffa  dovuta
          per la gestione dei rifiuti urbani. 
              20.».