((Art. 4 bis 
 
 Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
 
  1. All'articolo 31 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Nei contratti fra privati e' possibile subappaltare lavorazioni
previa autorizzazione del committente e nei limiti  consentiti  dalla
vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto  deve  contenere,  a
pena di nullita', la dichiarazione di voler procedere al  subappalto,
con l'indicazione delle opere  e  delle  quantita'  da  subappaltare.
Prima  dell'inizio  delle  lavorazioni  deve  essere  in  ogni   caso
trasmesso l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione
delle  imprese  subappaltatrici,  le  quali  devono  essere  iscritte
nell'anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono  nulle  tutte  le
clausole che dispongono il subappalto al di  fuori  dei  casi  e  dei
limiti sopra indicati».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto-legge 17
          ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 31 (Ulteriori disposizioni per  la  ricostruzione
          privata). - 1. Nei contratti per le opere di  ricostruzione
          stipulati tra privati e' sempre obbligatorio  l'inserimento
          della clausola  di  tracciabilita'  finanziaria,  che  deve
          essere  debitamente  accettata  ai  sensi  dell'art.  1341,
          secondo  comma,  del  codice  civile.  Con  detta  clausola
          l'appaltatore assume gli obblighi  di  cui  alla  legge  13
          agosto 2010, n. 136, e  successive  modificazioni,  nonche'
          quello di dare immediata comunicazione  alla  Struttura  di
          cui all'art. 30 dell'eventuale  inottemperanza  dei  propri
          subappaltatori   o   subaffidatari   agli    obblighi    di
          tracciabilita' dei flussi finanziari. 
              2.   L'eventuale    inadempimento    dell'obbligo    di
          tracciamento finanziario consistente nel  mancato  utilizzo
          di banche o di Poste italiane s.p.a. per il  pagamento,  in
          tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o  ai
          professionisti  abilitati  di  cui  all'art.  34  per   gli
          incarichi di progettazione e direzione  dei  lavori,  delle
          somme percepite a titolo  di  contributo  pubblico  per  la
          ricostruzione, determina la perdita totale  del  contributo
          erogato. 
              3. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno
          degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2,  della
          legge 13  agosto  2010,  n.  136,  e'  disposta  la  revoca
          parziale   del   contributo,   in   misura   corrispondente
          all'importo della transazione effettuata. 
              4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto e'  risolto
          di diritto. A carico dell'operatore economico  interessato,
          oltre alle sanzioni indicate all'art. 6 della citata  legge
          n. 136  del  2010,  e'  altresi'  disposta  la  sospensione
          dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma  6,
          per un periodo  non  superiore  a  sei  mesi.  In  caso  di
          reiterazione, e' disposta la cancellazione  della  predetta
          iscrizione.  I  citati  provvedimenti  sono  adottati   dal
          prefetto responsabile della Struttura di cui all'art. 30. 
              5. Nei contratti tra privati di  cui  al  comma  1,  si
          applicano, in caso di cancellazione  dall'Anagrafe  di  cui
          all'art. 30, comma 6, dell'operatore economico  interessato
          a  qualunque  titolo  ai  lavori   di   ricostruzione,   le
          disposizioni di  cui  all'art.  94,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011.  Conseguentemente,  in
          tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui  al
          presente  articolo,  e'  apposta  una  clausola  risolutiva
          espressa, di  cui  all'art.  1456  del  codice  civile.  Il
          mancato inserimento di tale clausola determina la  nullita'
          del contratto, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile. 
              6. Nei contratti fra privati e' possibile  subappaltare
          lavorazioni previa autorizzazione  del  committente  e  nei
          limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi,
          il  contratto  deve  contenere,  a  pena  di  nullita',  la
          dichiarazione  di  voler  procedere  al   subappalto,   con
          l'indicazione   delle   opere   e   delle   quantita'    da
          subappaltare.  Prima  dell'inizio  delle  lavorazioni  deve
          essere in ogni caso trasmesso l'addendum  al  contratto  di
          appalto    contenente    l'indicazione    delle     imprese
          subappaltatrici,   le   quali   devono   essere    iscritte
          nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6. Sono nulle tutte
          le clausole che dispongono il subappalto al  di  fuori  dei
          casi e dei limiti sopra indicati. 
              7. Gli amministratori di condominio,  i  rappresentanti
          legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello  svolgimento
          delle  prestazioni  professionali   rese   ai   sensi   dei
          provvedimenti  che  saranno  emessi   per   consentire   la
          riparazione o la ricostruzione  delle  parti  comuni  degli
          immobili danneggiati o distrutti dagli  eventi  sismici  di
          cui all'art. 1, assumono  la  qualifica  di  incaricato  di
          pubblico  servizio,  ai  sensi  dell'art.  358  del  codice
          penale.». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  30   del
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189: 
              «Art. 30 (Legalita' e trasparenza). - 1. Ai fini  dello
          svolgimento, in forma integrata e coordinata, di  tutte  le
          attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle
          infiltrazioni      della      criminalita'      organizzata
          nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e
          di quelli privati che fruiscono di contribuzione  pubblica,
          aventi ad oggetto lavori,  servizi  e  forniture,  connessi
          agli interventi per la  ricostruzione  nei  Comuni  di  cui
          all'art.  1,  e'  istituita,  nell'ambito   del   Ministero
          dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora  in
          avanti  denominata  "Struttura",  diretta  da  un  prefetto
          collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis
          del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. 
              2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di cui
          al comma 1, in deroga agli articoli  90,  comma  2,  e  92,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
          e'  competente  a  eseguire  le  verifiche  finalizzate  al
          rilascio,    da    parte    della     stessa     Struttura,
          dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma
          1 di qualunque valore o importo e assicura, con  competenza
          funzionale ed esclusiva, il  coordinamento  e  l'unita'  di
          indirizzo  delle  soprarichiamate  attivita',  in   stretto
          raccordo con le prefetture-uffici territoriali del  Governo
          delle Province interessate  dagli  eventi  sismici  di  cui
          all'art. 1. 
              3. La Struttura, per  lo  svolgimento  delle  verifiche
          antimafia di cui al comma 2, si conforma alle  linee  guida
          adottate dal comitato  di  cui  all'art.  203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni di cui al Libro II del decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
              4. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei
          trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto: 
                a) e' costituita  un'apposita  sezione  specializzata
          del  comitato  di  cui  all'art.  203  del  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, con  compiti  di  monitoraggio,
          nei Comuni di cui all'art. 1, delle  verifiche  finalizzate
          alla prevenzione dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
          nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione e' composta
          da  rappresentanti  dei   Ministeri   dell'interno,   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'economia  e  delle
          finanze, del Dipartimento della programmazione economica  e
          finanziaria della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
          della  Procura  nazionale   antimafia   e   antiterrorismo,
          dell'Avvocatura dello Stato, della Procura  generale  della
          Corte dei  conti,  nonche'  dal  Presidente  dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione o suo delegato; 
                b)  sono  individuate,  altresi',  le  funzioni,   la
          composizione, le risorse umane e le  dotazioni  strumentali
          della Struttura; ai relativi oneri finanziari  si  provvede
          per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'art. 4,
          mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
          dello Stato delle risorse di cui all'art. 4, comma  3,  per
          la successiva riassegnazione  ad  apposito  capitolo  dello
          stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              5. abrogato. 
              6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a
          qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi
          di ricostruzione, pubblica e privata,  nei  Comuni  di  cui
          all'art. 1,  devono  essere  iscritti,  a  domanda,  in  un
          apposito  elenco,  tenuto  dalla  Struttura  e   denominato
          Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,  d'ora   in   avanti
          "Anagrafe". Ai fini dell'iscrizione e'  necessario  che  le
          verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi  del
          comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
          subappalto o subcontratto,  si  siano  concluse  con  esito
          liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono
          comunque  ammessi   a   partecipare   alle   procedure   di
          affidamento per gli interventi di  ricostruzione  pubblica,
          previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
          sostitutiva dalla  quale  risulti  la  presentazione  della
          domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
          degli altri requisiti previsti dal decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o  dalla  lettera  di
          invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta  ai
          sensi dell'art. 32, comma 5,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016,  n.  50,  l'operatore  economico  non  risulti
          ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario  straordinario
          comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria  dei
          concorrenti,  affinche'  vengano  attivate   le   verifiche
          finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di  cui
          al  comma  2  con  priorita'  rispetto  alle  richieste  di
          iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui  al
          comma  3  dovranno  prevedere  procedure   rafforzate   che
          consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
          celeri. 
              7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla
          data di entrata in vigore del presente decreto  o  in  data
          successiva,   in   uno   degli   elenchi    tenuti    dalle
          prefetture-uffici  territoriali  del   Governo   ai   sensi
          dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della  legge  6  novembre
          2012, n.  190,  sono  iscritti  di  diritto  nell'Anagrafe,
          previa  presentazione  della  relativa   domanda.   Qualora
          l'iscrizione in detti elenchi sia stata  disposta  in  data
          anteriore a tre mesi da quella di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   l'iscrizione   nell'Anagrafe    resta
          subordinata ad una nuova verifica,  da  effettuare  con  le
          modalita' di cui all'art. 90, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo  n.  159  del  2011.  Ai  fini   della   tenuta
          dell'Anagrafe  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  18
          aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
          15 luglio 2013. 
              8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti  all'operatore
          economico iscritto, sono riportati: 
                a) i  dati  concernenti  i  contratti,  subappalti  e
          subcontratti conclusi  o  approvati,  con  indicazione  del
          relativo oggetto, del termine di durata,  ove  previsto,  e
          dell'importo; 
                b)    le    modifiche    eventualmente    intervenute
          nell'assetto societario o gestionale; 
                c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in
          altre imprese o societa', anche fiduciarie; 
                d) le eventuali  sanzioni  amministrative  pecuniarie
          applicate per le violazioni delle regole  sul  tracciamento
          finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al  comma
          13; 
                e) le  eventuali  penalita'  applicate  all'operatore
          economico per  le  violazioni  delle  norme  di  capitolato
          ovvero delle disposizioni relative alla  trasparenza  delle
          attivita'  di  cantiere   definite   dalla   Struttura   in
          conformita' alle linee guida del comitato di cui  al  comma
          3. 
              9. Al fine di favorire la massima  tempestivita'  delle
          verifiche  e  la   migliore   interazione   dei   controlli
          soggettivi e di contesto ambientale, la gestione  dei  dati
          avviene con le risorse  strumentali  di  cui  al  comma  4,
          lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi  dati
          sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5,  dalla
          Direzione   investigativa   Antimafia   e    dall'Autorita'
          nazionale anticorruzione. 
              10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha  validita'  temporale
          di  dodici  mesi  ed  e'  rinnovabile  alla  scadenza,   su
          iniziativa  dell'operatore  economico  interessato,  previo
          aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene
          luogo delle verifiche antimafia  anche  per  gli  eventuali
          ulteriori contratti, subappalti e subcontratti  conclusi  o
          approvati durante il periodo di  validita'  dell'iscrizione
          medesima. 
              11. Nei casi  in  cui  la  cancellazione  dall'Anagrafe
          riguarda un operatore economico titolare di  un  contratto,
          di  un  subappalto  o  di  un  subcontratto  in  corso   di
          esecuzione,  la  Struttura  ne  da'  immediata  notizia  al
          committente, pubblico o privato, ai  fini  dell'attivazione
          della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a
          pena di  nullita',  ai  sensi  dell'art.  1418  del  codice
          civile,  in  ogni  strumento  contrattuale  relativo   agli
          interventi da realizzare. Si applicano le  disposizioni  di
          cui all'art. 94 del citato decreto legislativo n.  159  del
          2011.  La   Struttura,   adottato   il   provvedimento   di
          cancellazione dall'Anagrafe,  e'  competente  a  verificare
          altresi' la sussistenza dei presupposti per  l'applicazione
          delle  misure  di  cui   all'art.   32,   comma   10,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In  caso
          positivo,  ne   informa   tempestivamente   il   Presidente
          dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione   e   adotta   il
          relativo provvedimento. 
              12.  L'obbligo  di  comunicazione  delle  modificazioni
          degli assetti societari o gestionali, di cui  all'art.  86,
          comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, e'
          assolto mediante  comunicazione  al  prefetto  responsabile
          della Struttura. 
              13. Ai contratti, subappalti  e  subcontratti  relativi
          agli interventi di ricostruzione, pubblica  e  privata,  si
          applicano le disposizioni in materia  di  tracciamento  dei
          pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13  agosto
          2010,  n.  136   e   successive   modificazioni.   Per   la
          realizzazione  di  interventi   pubblici   di   particolare
          rilievo, il  comitato  di  cui  all'art.  203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  propone  al  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
          deliberare  la  sottoposizione  di  tali  interventi   alle
          disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui
          all'art. 36  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114. In deroga all'art. 6 della citata legge n. 136  del
          2010, e' sempre competente all'applicazione delle eventuali
          sanzioni il prefetto responsabile della Struttura. 
              14. In caso di  fallimento  o  di  liquidazione  coatta
          dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di  cui  al
          comma 1, nonche' in tutti gli altri casi previsti dall'art.
          80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo  n.
          50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto  di
          diritto e la Struttura  dispone  l'esclusione  dell'impresa
          dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica  anche  in
          caso di cessione di azienda o di un  suo  ramo,  ovvero  di
          altra operazione atta a  conseguire  il  trasferimento  del
          contratto a soggetto diverso  dall'affidatario  originario;
          in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare
          il trasferimento sono nulli relativamente al  contratto  di
          appalto per affidamento di lavori, servizi o  forniture  di
          cui sopra. 
              15. Tenuto conto del fatto  che  gli  interventi  e  le
          iniziative  per  il  risanamento  ambientale   delle   aree
          ricomprese nei siti di interesse  nazionale  nonche'  delle
          aree di rilevante interesse nazionale di  cui  all'art.  33
          del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,
          comportano   di   regola   l'esecuzione   delle   attivita'
          maggiormente esposte a rischio  di  infiltrazione  mafiosa,
          come definite all'art. 1, comma 53, della legge n. 190  del
          2012, le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la
          partecipazione alle gare di appalto di  lavori,  servizi  e
          forniture  connessi  ad  interventi  per   il   risanamento
          ambientale delle  medesime  aree  e  la  sottoscrizione  di
          contratti e subcontratti per la relativa  esecuzione  siano
          riservate  ai  soli  operatori  economici  iscritti   negli
          appositi elenchi di cui all'art. 1, comma 52 della legge n.
          190 del 2012.».