Art. 5 
 
Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore
  dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud» 
 
  ((1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «L'applicazione  della
predetta  misura  e'  estesa,  a  valere  sulle  risorse  disponibili
assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche  ai
territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229;
per  i  comuni  di  cui  ai  medesimi  allegati  che  presentino  una
percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili
con esito "E", essa si applica anche in  deroga  ai  limiti  di  eta'
previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 2, 16 e  17
          del  decreto-legge  20  giugno   2017,   n.   91,   recante
          «Disposizioni  urgenti  per  la  crescita   economica   nel
          Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          agosto 2017, n. 123 e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n.141 del 20 giugno 2017, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 1 (Misura a favore dei giovani  imprenditori  nel
          Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"). - 1.  Al  fine  di
          promuovere la costituzione di nuove imprese  nelle  regioni
          Abruzzo, Basilicata, Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
          Sardegna e Sicilia, da parte di giovani  imprenditori,  con
          la delibera CIPE di cui al comma 17 e' attivata una  misura
          denominata: "Resto al Sud". (La predetta misura  e'  estesa
          anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e
          Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del  decreto-legge
          17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  a  valere  sulle
          risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16  e  17.
          L'applicazione della predetta misura e'  estesa,  a  valere
          sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e
          17 del presente articolo, anche  ai  territori  dei  comuni
          delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui  agli  allegati
          1, 2 e 2-bis al decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229; per i comuni di cui ai medesimi allegati  che
          presentino una percentuale superiore al  50  per  cento  di
          edifici dichiarati inagibili con esito "E", essa si applica
          anche in deroga ai limiti di eta' previsti dall'alinea  del
          comma 2 del presente articolo. 
              2. La misura e' rivolta ai soggetti  di  eta'  compresa
          tra i 18 ed i 45 anni che presentino i seguenti requisiti: 
                a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al
          momento   della   presentazione   della   domanda   o    vi
          trasferiscano la  residenza  entro  sessanta  giorni  dalla
          comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al
          comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero; 
                b)  non  risultino  gia'  titolari  di  attivita'  di
          impresa in esercizio alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto o beneficiari,  nell'ultimo  triennio,  di
          ulteriori   misure   a   livello   nazionale    a    favore
          dell'autoimprenditorialita'. 
              (Omissis). 
              16. Fermo restando quanto previsto dall'art.  1,  comma
          141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione
          del presente articolo  saranno  destinate  le  risorse  del
          Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
          2014-2020, di cui all'art.  1,  comma  6,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni,  per  un
          importo complessivo fino a 1.250 milioni  di  euro,  previa
          rimodulazione delle assegnazioni gia' disposte con apposita
          delibera del CIPE, nonche' eventuale riprogrammazione delle
          annualita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi
          dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge  31  dicembre
          2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi  fino
          a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di  euro
          per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5
          milioni di euro per l'anno 2020; 92  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021; 22,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2022;  18
          milioni di euro per l'anno 2023; 14  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse
          del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al  presente
          comma sono imputate alla quota delle  risorse  destinata  a
          sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1. 
              17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul
          Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
          2014-2020, le risorse per  l'attuazione  della  misura  nei
          limiti di quanto indicato  al  comma  16,  individuando  la
          ripartizione in  annualita'  e  gli  importi  da  assegnare
          distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma
          8, lettera a) al contributo in conto interessi  di  cui  al
          comma  9  lettera  a)  e  al  finanziamento  della  sezione
          specializzata del Fondo centrale  di  garanzia  di  cui  al
          comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui
          al comma 8, lettera a) ed  al  comma  9,  lettera  a)  sono
          accreditate su  un  apposito  conto  corrente  infruttifero
          intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale
          dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha  natura
          di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della
          Corte dei conti,  ai  sensi  dell'art.  9  della  legge  25
          novembre 1971, n. 1041. Alla  rendicontazione  provvede  il
          soggetto gestore della misura.».