((Art. 5 bis 
 
Incentivi per l'insediamento nei piccoli  comuni  colpiti  da  eventi
                               sismici 
 
  1. Al fine di favorire il riequilibrio  demografico  e  la  ripresa
economica dei comuni  colpiti  dagli  eventi  sismici  del  2016,  le
regioni possono predisporre, con oneri a  proprio  carico,  incentivi
finanziari  e  premi  di  insediamento  a  favore   di   coloro   che
trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei  comuni  con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti indicati negli allegati 1, 2 e
2-bis al decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  impegnandosi  a
non modificarla per un decennio. 
  2. Gli incentivi finanziari e i premi di  insediamento  di  cui  al
comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per  le  spese
di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione  o  di
locazione di immobili  da  destinare  ad  abitazione  principale  del
beneficiario. Le  regioni  possono  predisporre  ulteriori  forme  di
agevolazione. I benefici possono essere attribuiti anche ai  soggetti
gia' residenti nei comuni di cui al comma 1. 
  3. Le regioni individuano  i  comuni  ai  quali  sono  riservati  i
benefici di cui al  presente  articolo,  in  ragione  del  patrimonio
abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.))