Art. 6 
 
        Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma 
 
  1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile  2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole da «colpiti dal sisma» a  «allegato
1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi negli elenchi di cui agli
allegati 1 e 2»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Al  riparto  dei
fondi si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita  la  Conferenza
stato-citta' e autonomie locali.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge 18
          aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 23 (Accelerazione  della  ricostruzione  pubblica
          nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e  2017
          nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria).  -  1.  Al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 2,  il  comma  2-bis  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  "2-bis.   L'affidamento    degli    incarichi    di
          progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed
          altri servizi tecnici e per l'elaborazione  degli  atti  di
          pianificazione e programmazione urbanistica in  conformita'
          agli indirizzi definiti dal Commissario  straordinario  per
          importi fino a 40.000  euro  avviene  mediante  affidamento
          diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori  a
          quelli di cui all'art. 35 del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  avviene   mediante
          procedure negoziate previa consultazione  di  almeno  dieci
          soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del medesimo  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, iscritti  nell'elenco  speciale
          di cui all'art. 34 del presente  decreto.  Fatta  eccezione
          per  particolari  e  comprovate   ragioni   connesse   alla
          specifica tipologia e alla dimensione  dell'intervento,  le
          stazioni appaltanti, secondo quanto previsto  dal  comma  4
          dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
          affidano  la  redazione  della  progettazione  al   livello
          esecutivo.  Agli  oneri  derivanti  dall'affidamento  degli
          incarichi di progettazione e di quelli  previsti  dall'art.
          23, comma 11, del decreto legislativo n.  50  del  2016  si
          provvede con le risorse di cui all'art.  4,  comma  3,  del
          presente decreto". 
                b) all'art. 3,  dopo  il  comma  4,  e'  inserito  il
          seguente: 
                  "4-bis: Limitatamente agli immobili e  alle  unita'
          strutturali  danneggiate  private,  che  a  seguito   delle
          verifiche   effettuate   con   scheda    AeDES    risultino
          classificati  inagibili  con  esito  "B"  o   "C"   o   "E"
          limitatamente a livello operativo "L4", i comuni,  d'intesa
          con  l'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione,   possono
          altresi'  curare  l'istruttoria  per  il   rilascio   delle
          concessioni  di  contributo  e  di  tutti  gli  adempimenti
          conseguenti. Con ordinanza commissariale sono  definiti  le
          modalita' e i criteri per  la  regolamentazione  di  quanto
          disposto dal presente comma. 
                 b-bis) nel titolo I, capo I-bis, dopo  l'art.  4-ter
          e' aggiunto il seguente: 
                  "Art. 4-quater (Strutture abitative  temporanee  ed
          amovibili).  -  1.  Al  fine  di  scongiurare  fenomeni  di
          abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1
          e 2 che presentano una  percentuale  superiore  al  50  per
          cento di edifici dichiarati  inagibili  con  esito  'E'  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n.  123
          alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto
          agli edifici esistenti alla data  dell'evento  sismico,  ai
          proprietari di immobili distrutti o gravemente  danneggiati
          dagli eventi sismici e' consentita,  previa  autorizzazione
          comunale,  l'installazione  di   strutture   temporanee   e
          amovibili, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o
          su altro terreno di proprieta' ubicato nel territorio dello
          stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica  o  su
          terreno anche non di proprieta' o su altro terreno  su  cui
          si vanti un diritto reale di godimento, previa acquisizione
          della  dichiarazione  di  disponibilita'  da  parte   della
          proprieta' senza corresponsione di alcun tipo di indennita'
          o  rimborso  da  parte  della   pubblica   amministrazione,
          dichiarato idoneo  per  tale  finalita'  da  apposito  atto
          comunale, o sulle aree di cui all'art. 4-ter  del  presente
          decreto.    Entro    novanta     giorni     dall'emanazione
          dell'ordinanza  di  agibilita'  dell'immobile  distrutto  o
          danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono,
          con oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle
          strutture  temporanee  e  amovibili  di  cui  al   presente
          articolo e al ripristino dello stato dei luoghi. 
              2. Dall'attuazione del  comma  1  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; 
                b-ter) all'art. 6, dopo il comma  2  e'  inserito  il
          seguente: 
                  "2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi  di  cui
          al comma 1, per gli  immobili  di  interesse  culturale  ai
          sensi del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio
          2004,  n.  42,  gli  esiti  "agibile  con   provvedimenti",
          "parzialmente agibile" e "inagibile" delle  schede  A-DC  e
          B-DP di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  23  febbraio  2006,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  55  del  7  marzo  2006,  sono   equiparati,
          rispettivamente, agli esiti 'B', 'C' ed  'E'  delle  schede
          AeDES di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  5  maggio  2011,   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario n. 123 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  113  del  17
          maggio 2011"; 
                c) all'art. 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e  il
          comma 13 e' sostituito  dal  seguente:  "13.  La  selezione
          dell'impresa  esecutrice  da  parte  del  beneficiario  dei
          contributi e' compiuta esclusivamente tra  le  imprese  che
          risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30."; 
                d)  all'art.  12,  il  comma  3  e'  sostituito   dal
          seguente: 
                  "3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero
          i comuni nei casi previsti dal  comma  4-bis  dell'art.  3,
          verificata  la  spettanza  del  contributo  e  il  relativo
          importo, trasmettono al vice  commissario  territorialmente
          competente  la  proposta  di  concessione  del   contributo
          medesimo, comprensivo delle spese tecniche."; 
                d-bis) all'art. 14, comma 3-bis.1: 
                  1) dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
          "Gli interventi di cui  all'allegato  1  all'ordinanza  del
          Commissario straordinario n. 63  del  6  settembre  2018  e
          quelli relativi alle chiese di proprieta' del Fondo edifici
          di  culto  si  considerano  in  ogni  caso  di   importanza
          essenziale ai fini della ricostruzione."; 
                  2) all'ultimo periodo, le  parole:  "al  precedente
          periodo" sono sostituite  dalle  seguenti:  "ai  precedenti
          periodi"; 
                e) all'art. 34, comma 5, terzo periodo, le parole  "2
          per cento" sono sostituite dalle seguenti "2,5  per  cento,
          di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di  risposta  sismica
          locale," e il comma 6 e' sostituito dal seguente:  "6.  Per
          le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza
          delle diocesi e del Ministero per i  beni  e  le  attivita'
          culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,
          comma 2, sono fissati il  numero  e  l'importo  complessivo
          massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al
          comma 1 puo'  assumere  contemporaneamente,  tenendo  conto
          dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.". 
                e-bis) all'art. 34, il  comma  7  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  "7. Per gli  interventi  di  ricostruzione  privata
          diversi da quelli previsti dall'art. 8,  con  provvedimenti
          adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  stabiliti  i
          criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di  incarichi
          contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di
          organizzazione tecnico-professionale"; 
                e-ter) all'art. 48: 
                  a) al comma 11, il secondo  periodo  e'  sostituito
          dal seguente: 
                    "I soggetti diversi da quelli indicati  dall'art.
          11, comma 3, del  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,
          n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste dal
          decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai  commi  1-bis,
          10 e l0-bis, senza applicazione di  sanzioni  e  interessi,
          entro il 15 ottobre 2019,  ovvero,  mediante  rateizzazione
          fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo,  con
          il versamento dell'importo corrispondente al  valore  delle
          prime cinque rate entro il 15 ottobre  2019;  su  richiesta
          del lavoratore  dipendente  subordinato  o  assimilato,  la
          ritenuta  puo'   essere   operata   anche   dal   sostituto
          d'imposta."; 
                  b) al comma 13, il terzo periodo e' sostituito  dal
          seguente: 
                    "Gli adempimenti e  i  pagamenti  dei  contributi
          previdenziali   e   assistenziali   e   dei    premi    per
          l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
          articolo, sono effettuati entro il 15 ottobre  2019,  anche
          mediante rateizzazione  fino  a  un  massimo  di  120  rate
          mensili di pari importo,  con  il  versamento  dell'importo
          corrispondente al valore delle prime cinque rate  entro  il
          15  ottobre  2019,  senza  applicazione   di   sanzioni   e
          interessi;   su   richiesta   del   lavoratore   dipendente
          subordinato o assimilato, la ritenuta puo'  essere  operata
          anche dal sostituto d'imposta.". 
              1-bis. Per i comuni con popolazione superiore a  30.000
          abitanti, inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e  2
          del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  al
          solo  fine  di   procedere   ad   interventi   urgenti   di
          manutenzione straordinaria  o  di  messa  in  sicurezza  su
          strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il
          bilancio dell'anno 2018 alla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  onde
          attenuare gli effetti delle disposizioni di  cui  al  comma
          897 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e'
          assegnato  un  contributo  di  euro  5  milioni.  All'onere
          derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro  per
          l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2019-2021,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2019,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Al riparto
          dei  fondi   si   provvede   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  sentita  la   Conferenza   stato-citta'   e
          autonomie locali.».