Art. 7 
 
Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
                                 189 
 
  1. All'articolo 4, comma 3, primo  periodo,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre  2016,  n.  229,  dopo  le  parole  «per  l'assistenza  alla
popolazione»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «,   nonche'   per   le
anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis». 
  2. All'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n.  229,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per   le
anticipazioni di cui al presente  comma  non  puo'  essere  richiesta
alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di  avvio  delle  eventuali
procedure di recupero anche tramite compensazione.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del  citato
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  4  (Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
          terremotate). - (Omissis). 
              3. Al Commissario straordinario e'  intestata  apposita
          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui
          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di
          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e
          alle spese per l'assistenza alla popolazione,  nonche'  per
          le anticipazioni ai  professionisti  di  cui  all'art.  34,
          comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
          le risorse derivanti  dalle  erogazioni  liberali  ai  fini
          della realizzazione di interventi per  la  ricostruzione  e
          ripresa dei territori colpiti dagli eventi  sismici.  Sulla
          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici di cui all'art. 1, ivi  incluse  quelle  rivenienti
          dal Fondo di solidarieta' dell'Unione  Europea  di  cui  al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del   Consiglio   dell'11
          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima
          emergenza. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'art.  34,  comma  7-bis,  del  citato
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  34  (Qualificazione   dei   professionisti).   -
          (Omissis). 
              7-bis. Ai tecnici  e  professionisti  incaricati  delle
          prestazioni tecniche relative agli interventi  di  edilizia
          privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
          sismici verificatisi a decorrere dal 24  agosto  2016,  sia
          per  danni  lievi  che  per  danni  gravi,   spetta,   alla
          presentazione  dei  relativi   progetti,   secondo   quanto
          previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50  per
          cento del compenso relativo  alle  attivita'  professionali
          poste  in  essere  dagli  studi  tecnici  o   dal   singolo
          professionista, e del 50 per cento  del  compenso  relativo
          alla redazione della relazione geologica  e  alle  indagini
          specialistiche resesi necessarie per la  presentazione  del
          progetto  di  riparazione  con   rafforzamento   locale   o
          ripristino  con  miglioramento  sismico  o  demolizione   e
          ricostruzione. L'importo residuo,  fino  al  raggiungimento
          del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o
          studio  tecnico  professionale,   comprese   la   relazione
          geologica e le indagini specialistiche, e'  corrisposto  ai
          professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento
          dei lavori. Con ordinanza commissariale  sono  definite  le
          modalita'  di  pagamento  delle  prestazioni  di   cui   al
          precedente periodo. Per le anticipazioni di cui al presente
          comma non puo'  essere  richiesta  alcuna  garanzia,  fermo
          restando l'obbligo di avvio delle  eventuali  procedure  di
          recupero anche tramite compensazione.».