Art. 8 
 
                         Proroga di termini 
 
  1. All'articolo 44 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  ((a) al comma 1, il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del  presente  comma,
il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e
2021  e'  altresi'  differito,  senza  applicazione  di  sanzioni   e
interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto
anno immediatamente successivi alla data di scadenza del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi»; 
  a-bis) al comma 2-bis, le parole: «per la durata di tre anni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione»   sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;)) 
    b) al comma 3, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere  disposta  la  proroga  del
periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.». 
  ((1-bis. All'articolo 48, comma 7,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, le parole: «31 dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020». 
  1-ter. Le autorita' di regolazione competenti prorogano fino al  31
dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura  tariffaria,  previste
dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
a favore dei titolari delle utenze relative a immobili  inagibili  in
seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis
al medesimo decreto-legge  n.  189  del  2016.  Le  disposizioni  del
presente comma si applicano, altresi', ai comuni di cui  all'articolo
17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.)) 
  2.Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi
previdenziali e assistenziali nonche' dei premi  per  l'assicurazione
obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15  gennaio
2020  con  le  modalita'  e  nei  termini  fissati   dalle   medesime
disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. 
  ((2-bis.  La  riduzione  delle  ritenute  fiscali,  dei  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria di cui  al  comma  2  in  favore  delle  imprese  e  dei
professionisti  e'  riconosciuta   nel   rispetto   della   normativa
dell'Unione  europea  sugli  aiuti  de  minimis  e,  per  la   misura
eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza  diretta  del
sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo  50
del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno
2014, secondo le modalita' procedimentali e certificative di  cui  al
comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229.)) 
  3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo periodo,  del  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, le parole  «1°gennaio  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «((31 dicembre 2020))». 
  ((4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2 del presente
articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di  euro  per  l'anno
2020, a 19,74 milioni di euro per l'anno 2021,  a  16,54  milioni  di
euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante  corrispondente  utilizzo
delle risorse di cui  all'articolo  2,  comma  107,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 17
          ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 44 (Disposizioni in  materia  di  contabilita'  e
          bilancio). - 1. Il pagamento delle rate in  scadenza  negli
          esercizi  2016  e  2017  dei  mutui  concessi  dalla  Cassa
          depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1
          e  2,  nonche'  alle  Province  in  cui  questi   ricadono,
          trasferiti al Ministero dell'economia e  delle  finanze  in
          attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326,   non   ancora
          effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore
          del presente decreto per i Comuni di  cui  all'allegato  1,
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge  11
          novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per  i  Comuni  di
          cui all'allegato 2-bis, e' differito, senza applicazione di
          sanzioni e interessi,  all'anno  immediatamente  successivo
          alla data di scadenza del periodo  di  ammortamento,  sulla
          base  della  periodicita'   di   pagamento   prevista   nei
          provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Ai
          relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e
          a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai  sensi
          dell'art. 52.  Relativamente  ai  mutui  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma,  il  pagamento  delle  rate  in
          scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 e' altresi'
          differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,
          rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al  quarto
          anno immediatamente successivi alla data  di  scadenza  del
          periodo di ammortamento, sulla base della  periodicita'  di
          pagamento  prevista  nei  provvedimenti  e  nei   contratti
          regolanti i mutui stessi. 
              2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2  non  concorrono
          alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica  per
          l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e  da  716  a  734
          dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
              2-bis. In deroga alle disposizioni di cui  all'art.  82
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, e all'art. 1, comma 136, della legge 7 aprile
          2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di  cui
          all'art. 1, comma 1, del presente decreto  con  popolazione
          inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da
          un'ordinanza sindacale una "zona rossa", e'  data  facolta'
          di  applicare  l'indennita'  di   funzione   prevista   dal
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dell'interno  4
          aprile  2000,  n.  119,  per  la  classe  di   comuni   con
          popolazione compresa tra 10.001  e  30.000  abitanti,  come
          rideterminata in base alle disposizioni di cui all'art. 61,
          comma  10,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, fino al 31 dicembre 2024, con oneri  a  carico  del
          bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1,  2  e
          2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal  comma  4
          dell'art. 79 del testo unico di cui al decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi  e  di
          licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore  lavorative
          al mese, elevate a 96 ore  per  i  comuni  con  popolazione
          superiore a 30.000 abitanti. 
              3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  per  i  Comuni  di  cui
          all'allegato  1,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
          all'allegato 2 e dalla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
          8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per
          il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
          carico  dei  medesimi  Comuni,  relativi   ad   adempimenti
          finanziari, contabili e certificativi  previsti  dal  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  da
          altre  specifiche  disposizioni.Con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze puo' essere disposta la proroga  del  periodo
          di sospensione, fino al 31 dicembre 2020. 
              4.  Il  versamento   della   quota   capitale   annuale
          corrispondente al piano  di  ammortamento  sulla  base  del
          quale e' effettuato il rimborso delle  anticipazioni  della
          liquidita' acquisita da ciascuna regione,  ai  sensi  degli
          articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
          8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e  successivi  rifinanziamenti,
          non preordinata alla copertura finanziaria  delle  predette
          disposizioni normative, da riassegnare ai  sensi  dell'art.
          12, comma 6,  del  citato  decreto-legge  ed  iscritta  nei
          bilanci pluriennali  delle  Regioni  colpite  dagli  eventi
          sismici  di  cui  all'art.  1,  e'  sospeso  per  gli  anni
          2017-2021. La somma delle quote capitale annuali sospese e'
          rimborsata linearmente, in quote  annuali  costanti,  negli
          anni restanti di ogni piano di ammortamento  originario,  a
          decorrere dal 2022. 
              5. Le  relative  quote  di  stanziamento  annuali  sono
          reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato
          a seguito di quanto previsto dal comma 4  nella  competenza
          dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale  nel
          pertinente programma di spesa. 
              6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9  milioni
          di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per  l'anno
          2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
          2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'art. 52. 
              6-bis. e' verificato l'andamento degli  oneri  connessi
          ad eventi  calamitosi  con  riferimento  alle  disposizioni
          vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica  e'  effettuata
          anche sulla base  di  apposite  rendicontazioni  sintetiche
          predisposte  dai  soggetti  titolari   delle   contabilita'
          speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'art. 4, commi  3  e
          4, del presente decreto. 
              6-ter. In base agli esiti  della  verifica  di  cui  al
          comma  6-bis,  con  la  comunicazione  prevista  ai   sensi
          dell'art. 1, comma 427, della legge 28  dicembre  2015,  n.
          208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, e'  determinato
          l'ammontare complessivo degli spazi finanziari  per  l'anno
          in corso, da assegnare, nel  rispetto  degli  obiettivi  di
          finanza pubblica, alle regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
          Umbria, colpite dagli eventi  sismici  verificatisi  a  far
          data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di
          cui all'art. 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012,  n.
          243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale  e
          comunque non superiore  all'importo  delle  quote  capitale
          annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi  finanziari
          di cui al  presente  comma  sono  destinati  ad  interventi
          connessi  ai  suddetti  eventi  sismici  e  di  adeguamento
          antisismico,  nonche'  per  la  messa  in  sicurezza  degli
          edifici   e   delle   infrastrutture.   Ai    fini    della
          determinazione   degli   spazi   finanziari   puo'   essere
          utilizzato a compensazione anche il Fondo di  cui  all'art.
          6, comma 2, del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto-legge 17
          ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 48 (Proroga e sospensione di termini  in  materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche' sospensione di termini amministrativi).  -  1.  Nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2,  in  aggiunta  a  quanto
          disposto dal decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze del 1° settembre 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che
          la  mancata  effettuazione  di  ritenute  ed   il   mancato
          riversamento delle stesse, relative ai  soggetti  residenti
          nei predetti comuni,  rispettivamente,  a  partire  dal  24
          agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e  a  partire  dal  26
          ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016,  sono  regolarizzati
          entro il 31 maggio 2017 senza applicazione  di  sanzioni  e
          interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016: 
                a) i versamenti riferiti al diritto  annuale  di  cui
          all'art. 18  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e
          successive modificazioni; 
                b) abrogata; 
                c)  il  versamento  dei  contributi   consortili   di
          bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo,  gravanti
          sugli immobili agricoli ed extragricoli; 
                d) l'esecuzione dei  provvedimenti  di  rilascio  per
          finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
          ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; 
                e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione
          relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili,  di
          proprieta'  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici,  ovvero
          adibiti ad uffici statali o pubblici; 
                f) le sanzioni  amministrative  per  le  imprese  che
          presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017,  le
          domande di iscrizione alle camere di commercio, le  denunce
          di cui all'art. 9 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  il
          modello unico di  dichiarazione  previsto  dalla  legge  25
          gennaio 1994, n.  70,  nonche'  la  richiesta  di  verifica
          periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della
          relativa tariffa; 
                g)  il  pagamento  delle  rate  dei   mutui   e   dei
          finanziamenti  di  qualsiasi   genere,   ivi   incluse   le
          operazioni  di  credito   agrario   di   esercizio   e   di
          miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
          nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
          cui all'art. 106 del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, e  dalla
          Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei  relativi
          interessi, con  la  previsione  che  gli  interessi  attivi
          relativi alle rate sospese concorrano alla  formazione  del
          reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile  dell'IRAP,
          nell'esercizio in cui sono incassati.  Analoga  sospensione
          si applica anche ai pagamenti di canoni  per  contratti  di
          locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
          divenuti  inagibili,  anche   parzialmente,   ovvero   beni
          immobili   strumentali    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale, artigianale, agricola o  professionale  svolta
          nei medesimi edifici. La sospensione si  applica  anche  ai
          pagamenti di canoni per contratti di locazione  finanziaria
          aventi per oggetto beni  mobili  strumentali  all'attivita'
          imprenditoriale,  commerciale,  artigianale,   agricola   o
          professionale; 
                h) il pagamento delle rate relative alle  provvidenze
          di cui alla legge 14 agosto 1971, n.  817,  concernente  lo
          sviluppo della proprieta' coltivatrice; 
                i)   il   pagamento   delle   prestazioni   e   degli
          accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del
          Sistema  sanitario  nazionale  a  carico  dei  residenti  o
          titolari di attivita' zootecniche e del settore  alimentare
          coinvolti negli eventi del sisma; 
                l) i termini relativi agli adempimenti  e  versamenti
          verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
          professionisti, consulenti e centri di  assistenza  fiscale
          che abbiano sede o  operino  nei  Comuni  di  cui  all'agli
          allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti
          nel territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone
          in cui i soci residenti nei  territori  colpiti  dal  sisma
          rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. 
              1-bis. I  sostituti  d'imposta,  indipendentemente  dal
          domicilio fiscale, a richiesta degli interessati  residenti
          nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non  devono  operare
          le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino
          al 31 dicembre 2017. La  sospensione  dei  pagamenti  delle
          imposte sui  redditi,  effettuati  mediante  ritenuta  alla
          fonte, si applica alle  ritenute  operate  ai  sensi  degli
          articoli 23, 24 e  29  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600   e   successive
          modificazioni. Non si fa luogo a rimborso  di  quanto  gia'
          versato. 
              1-ter. Nei Comuni  di  Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,
          Macerata, Fabriano e Spoleto, le  disposizioni  di  cui  al
          comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli  soggetti
          danneggiati ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  del  presente
          decreto. 
              1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al
          fine di superare le difficolta' che si  possono  verificare
          per  l'insufficienza   dell'ammontare   complessivo   delle
          ritenute  operate  dal  sostituto  d'imposta,  i   soggetti
          titolari dei redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati
          indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,  lettere  a),  c),
          c-bis), d), g), con esclusione delle  indennita'  percepite
          dai membri del Parlamento europeo, i) e 1), del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  residenti  nei
          territori di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto,
          anche in  presenza  di  un  sostituto  d'imposta  tenuto  a
          effettuare il conguaglio, possono adempiere  agli  obblighi
          di dichiarazione dei  redditi  con  le  modalita'  indicate
          nell'art. 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. 
              2. Con riferimento ai settori  dell'energia  elettrica,
          dell'acqua e del gas, ivi inclusi i  gas  diversi  dal  gas
          naturale distribuiti a mezzo di reti  canalizzate,  nonche'
          per i settori delle assicurazioni  e  della  telefonia,  la
          competente   autorita'   di   regolazione,    con    propri
          provvedimenti,   introduce   norme   per   la   sospensione
          temporanea, per  un  periodo  non  superiore  a  6  mesi  a
          decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di
          cui  all'allegato  1  ovvero  dal  26  ottobre   2016   con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
          pagamento delle fatture emesse o da emettere  nello  stesso
          periodo, anche in relazione al servizio erogato  a  clienti
          forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2. 
              Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  l'autorita'  di  regolazione,  con
          propri provvedimenti disciplina altresi'  le  modalita'  di
          rateizzazione delle fatture  i  cui  pagamenti  sono  stati
          sospesi  ai  sensi   del   primo   periodo   ed   introduce
          agevolazioni, anche di natura tariffaria,  a  favore  delle
          utenze situate nei Comuni di  cui  agli  allegati  1  e  2,
          individuando anche le  modalita'  per  la  copertura  delle
          agevolazioni  stesse   attraverso   specifiche   componenti
          tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti  di
          tipo perequativo. 
              3. Fino al 31 dicembre 2016, non  sono  computabili  ai
          fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di
          cui all'art. 51 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni,  i   sussidi   occasionali,   le
          erogazioni liberali  o  i  benefici  di  qualsiasi  genere,
          concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
          dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati  1
          e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti  nei
          predetti territori, a favore dei propri  lavoratori,  anche
          non residenti nei predetti Comuni. 
              4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e  dei  datori
          di lavoro che alla data del 24 agosto 2016  ovvero  del  26
          ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o  operativa
          nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2,  non
          trovano  applicazione  le   sanzioni   amministrative   per
          ritardate  comunicazioni  di   assunzione,   cessazione   e
          variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel  periodo
          tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016. 
              5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei  Comuni
          di cui agli allegati 1 e 2 sono da  considerarsi  causa  di
          forza maggiore ai sensi dell'art. 1218 del  codice  civile,
          anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria  e
          delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. 
              6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, commi  1  e
          2,  dell'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione  civile  13  settembre   2016,   n.   393,   gli
          adempimenti specifici delle  imprese  agricole  connessi  a
          scadenze  di  registrazione  in  attuazione  di   normative
          comunitarie, statali o regionali in  materia  di  benessere
          animale, identificazione  e  registrazione  degli  animali,
          registrazioni  e  comunicazione  degli  eventi  in   stalla
          nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono
          nell'arco temporale interessato dagli eventi  sismici,  con
          eccezione degli animali  soggetti  a  movimentazioni,  sono
          differiti al 1° marzo 2017. 
              7. Le persone fisiche  residenti  o  domiciliate  e  le
          persone giuridiche che hanno sede legale  o  operativa  nei
          Comuni di cui  all'art.  1,  sono  esentate  dal  pagamento
          dell'imposta di bollo e dell'imposta  di  registro  per  le
          istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
          amministrazione fino al 31 dicembre 2020, in esecuzione  di
          quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'art.  2,  comma
          2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti
          effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione,
          in esecuzione di quanto stabilito dal  presente  decreto  e
          dalle ordinanze commissariali, produce i  medesimi  effetti
          della   registrazione   eseguita   secondo   le   modalita'
          disciplinate  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non  si
          procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle
          istanze e ai documenti di cui al precedente  periodo,  gia'
          versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge
          di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. 
              7-bis.  Fatto  salvo   l'adempimento   degli   obblighi
          dichiarativi di legge, non  sono  soggetti  all'imposta  di
          successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali
          ne'  all'imposta  di  registro  o  di  bollo  gli  immobili
          demoliti o dichiarati  inagibili  a  seguito  degli  eventi
          sismici verificatisi nei territori delle  regioni  Abruzzo,
          Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. 
              7-ter. Le  esenzioni  previste  dal  comma  7-bis  sono
          riconosciute esclusivamente con riguardo  alle  successioni
          di persone fisiche che alla data degli  eventi  sismici  si
          trovavano in una delle seguenti condizioni: 
                a) risultavano proprietarie  o  titolari  di  diritti
          reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei  comuni
          di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto; 
                b) risultavano proprietarie  o  titolari  di  diritti
          reali  di  godimento  relativi  ad  immobili  ubicati   nei
          territori dei  comuni  di  Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,
          Macerata, Fabriano e  Spoleto  e  dichiarati  inagibili  ai
          sensi del secondo periodo  del  comma  1  dell'art.  1  del
          presente decreto; 
                c) risultavano proprietarie  o  titolari  di  diritti
          reali  di  godimento  relativi  ad  immobili  distrutti   o
          dichiarati  inagibili  ubicati  in  comuni  delle   regioni
          Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria,  diversi  da   quelli
          indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente  decreto,
          qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i
          danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi  a  far
          data dal 24 agosto 2016,  comprovato  da  apposita  perizia
          asseverata. 
              7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non  si
          applicano   qualora   al   momento   dell'apertura    della
          successione  l'immobile   sia   stato   gia'   riparato   o
          ricostruito, in tutto o in parte. 
              7-quinquies.   Con    provvedimento    del    direttore
          dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono disciplinate le  modalita'  di  rimborso
          delle  somme  gia'  versate  a   titolo   di   imposta   di
          successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali,  di
          imposta  di  registro  o  di  bollo,   relativamente   alle
          successioni che soddisfano i  requisiti  di  cui  ai  commi
          7-bis e 7-ter ed aperte  in  data  anteriore  a  quella  di
          entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo
          alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo  non  sono
          dovuti interessi. 
              8. Per quanto attiene agli impegni e  agli  adempimenti
          connessi  alla  politica  agricola  comune  2014  -   2020,
          compresi  quelli  assunti  volontariamente  aderendo   alle
          misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE)
          n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
          dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione biologica in
          conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007  del  Consiglio
          del 28 giugno  2007,  le  aziende  agricole  ricadenti  nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di
          domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle  ipotesi  di
          mancato  adempimento  degli  obblighi   e   degli   impegni
          previsti, ai sensi dell'art.  4  del  regolamento  (UE)  n.
          640/2014  della  Commissione,  dell'11   marzo   2014.   La
          dichiarazione dell'autorita' amministrativa  competente  e'
          considerata ai sensi dell'art. 4, paragrafo  2  del  citato
          regolamento n. 640/2014. 
              9. Le Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,  con
          riferimento   alle   produzioni   con   metodo   biologico,
          autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni  di  cui
          agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo  di  tempo
          non superiore ad un anno, delle deroghe previste  dall'art.
          47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5
          settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea
          sulle deroghe concesse, entro un mese  dal  rilascio  delle
          stesse,  le  Regioni  Lazio,  Umbria,  Abruzzo   e   Marche
          comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari
          e forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga. 
              10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all'art.  1
          del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  1º
          settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  207
          del 5 settembre 2016, e' prorogato al 30 novembre 2017. Per
          i soggetti diversi da quelli indicati all'art. 11, comma  3
          del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8  convertito  con
          modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.45,  il  termine
          del 30 novembre  2017  e'  ulteriormente  prorogato  al  31
          dicembre 2017. La sospensione  dei  termini  relativi  agli
          adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si
          applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale  o
          operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1  al  presente
          decreto,  non  ricompresi  nell'allegato  al  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1º  settembre  2016.
          Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
              10-bis.  La  sospensione   dei   versamenti   e   degli
          adempimenti tributari,  prevista  dal  citato  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e
          dal comma 10, si applica ai  soggetti  residenti  o  aventi
          sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2
          al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre  2016.  Non
          si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
              11.  La  ripresa  della  riscossione  dei  tributi  non
          versati per effetto delle sospensioni, disposte dal  citato
          decreto ministeriale 1º settembre 2016 e  dai  commi  10  e
          10-bis,  avviene  entro   il   16   dicembre   2017   senza
          applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da
          quelli indicati dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge  9
          febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 aprile 2017, n. 45, versano  le  somme  oggetto  di
          sospensione previste dal decreto ministeriale 1°  settembre
          2016 e dai commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione  di
          sanzioni e interessi, entro il  15  gennaio  2020,  ovvero,
          mediante rateizzazione  fino  a  un  massimo  di  120  rate
          mensili di pari importo,  con  il  versamento  dell'importo
          della prima rata entro il 15 gennaio 2020; su richiesta del
          lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta
          puo' essere  operata  anche  dal  sostituto  d'imposta.  Il
          versamento delle ritenute non operate ai  sensi  del  comma
          1-bis  del  presente   art.   puo'   essere   disciplinato,
          subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilita'
          di risorse del fondo previsto dall'art. 1, comma 430, della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze  da  emanare  entro  il  30
          novembre 2017, ai sensi dell'art.  9,  comma  2-bis,  della
          legge 27 luglio 2000, n. 212,  e  comunque  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  L'insufficiente,
          tardivo o omesso  pagamento  di  una  o  piu'  rate  ovvero
          dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi
          scaduti e non versati nonche'  delle  relative  sanzioni  e
          interessi e la cartella e' notificata, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello  di
          scadenza dell'unica  rata  o  del  periodo  di  rateazione.
          L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente  si
          avvale del ravvedimento di  cui  all'art.  13  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
              11-bis. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico
          la famiglia anagrafica non detiene piu'  alcun  apparecchio
          televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso
          privato non e' dovuto per l'intero secondo semestre 2016  e
          per l'anno 2017. 
              12. Gli adempimenti tributari, diversi dai  versamenti,
          non eseguiti per effetto  delle  sospensioni  disposte  dal
          citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e  dai  commi
          10 e 10-bis, sono effettuati  entro  il  mese  di  febbraio
          2018. 
              12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito
          dei tributi  non  versati  per  effetto  delle  sospensioni
          citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione  e'
          autorizzato  a  concedere,  con  proprio  provvedimento,  a
          valere sulle risorse della  contabilita'  speciale  di  cui
          all'art. 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino  ad  un
          massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017. 
              12-ter. Il Commissario per  la  ricostruzione  comunica
          entro febbraio 2018 le somme anticipate  di  cui  al  comma
          12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno  2017,
          ai  sensi   dell'ultimo   periodo   del   presente   comma,
          all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione,  la  quale
          provvede  a  trattenere  le  relative  somme   dall'imposta
          municipale propria riscossa  a  decorrere  da  giugno  2018
          tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art.
          17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  per  un
          importo  massimo  annuo  proporzionale  alla  distribuzione
          delle scadenze dei versamenti rateali dei  contribuenti  di
          cui al comma 11. Gli importi recuperati dall'Agenzia  delle
          entrate-Struttura di  gestione  sono  versati  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato.  I  comuni
          interessati possono in ogni caso procedere  nell'anno  2017
          al  versamento  ad  apposito  capitolo   dell'entrata   del
          bilancio  statale  delle  anticipazioni  di  cui  al  comma
          12-bis,  inviando  apposita  attestazione  del   versamento
          effettuato al Commissario per  la  ricostruzione  entro  il
          termine del 31 dicembre 2017. 
              13. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e  2-bis  sono
          sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti
          dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei  premi
          per    l'assicurazione     obbligatoria     in     scadenza
          rispettivamente nel  periodo  dal  24  agosto  2016  al  30
          settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30
          settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei  contributi
          previdenziali   e   assistenziali   e   dei    premi    per
          l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli  adempimenti
          e i pagamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali
          e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi  ai
          sensi del presente articolo, sono effettuati  entro  il  15
          gennaio  2020,  anche  mediante  rateizzazione  fino  a  un
          massimo di  120  rate  mensili  di  pari  importo,  con  il
          versamento  dell'importo  della  prima  rata  entro  il  15
          gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni  e  interessi;
          su  richiesta  del  lavoratore  dipendente  subordinato   o
          assimilato, la  ritenuta  puo'  essere  operata  anche  dal
          sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione
          di cui al presente comma, valutati  in  97,835  milioni  di
          euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per  il  2017,
          si provvede ai sensi dell'art. 52. Agli oneri  valutati  di
          cui al presente comma, si applica l'art. 17, commi da 12  a
          12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi  sismici  che
          hanno interessato le Regioni colpite dagli  eventi  sismici
          di cui all'art. 1, alle richieste  di  anticipazione  della
          posizione individuale maturata di cui all'art. 11, comma 7,
          lettere b) e c), del decreto legislativo 5  dicembre  2005,
          n.  252,  avanzate  da  parte  degli  aderenti  alle  forme
          pensionistiche complementari residenti nei  Comuni  di  cui
          agli allegati 1 e 2, si applica in via  transitoria  quanto
          previsto dall'art. 11, comma  7,  lettera  a),  del  citato
          decreto legislativo n. 252  del  2005,  a  prescindere  dal
          requisito degli  otto  anni  di  iscrizione  ad  una  forma
          pensionistica complementare, secondo le modalita' stabilite
          dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma
          pensionistica  complementare.  Il  periodo  transitorio  ha
          durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016. 
              14. Le disposizioni di cui ai  commi  4  e  13  trovano
          applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi  e
          dei datori di lavoro che  alla  data  del  24  agosto  2016
          ovvero   del   26   ottobre   2016   erano   assistiti   da
          professionisti operanti nei Comuni di  cui  rispettivamente
          all'allegato 1 e all'allegato 2. 
              15. All'art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
                  «2-bis.  La  ripresa  dei  versamenti  dei  tributi
          sospesi o differiti, ai sensi del comma 2,  avviene,  senza
          applicazione di  sanzioni,  interessi  e  oneri  accessori,
          relativi  al  periodo  di   sospensione,   anche   mediante
          rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di
          pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data  di
          scadenza  della  sospensione.  Con  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita'  e
          i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto
          della durata del periodo di sospensione, nei  limiti  delle
          risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'art.
          1, comma 430, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208.  I
          versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono  versati
          all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  destinati
          al predetto fondo». 
                b) il comma 2-ter e' abrogato. 
              16.  I  redditi  dei  fabbricati,  ubicati  nelle  zone
          colpite dagli eventi sismici di  cui  all'art.  1,  purche'
          distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,
          comunque adottate entro il  31  dicembre  2018,  in  quanto
          inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito
          delle  societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e
          agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
          d'imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo  sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  dal  tributo  per  i  servizi
          indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata  scadente  il
          16 dicembre 2016 e fino  alla  definitiva  ricostruzione  o
          agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
          dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il  contribuente
          puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la  distruzione
          o  l'inagibilita'  totale   o   parziale   del   fabbricato
          all'autorita' comunale, che  nei  successivi  venti  giorni
          trasmette  copia  dell'atto  di  verificazione  all'ufficio
          dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
          decreto  del   Ministro   dell'interno   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
          novembre  2016,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, sono  stabiliti,  anche  nella  forma  di
          anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso  ai
          comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
          di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai  comuni
          di  cui  all'art.  1,  continuita'  nello  smaltimento  dei
          rifiuti solidi urbani, il Commissario per la  ricostruzione
          e' autorizzato a concedere,  con  propri  provvedimenti,  a
          valere sulle risorse della  contabilita'  speciale  di  cui
          all'art. 4, comma 3, un'apposita compensazione fino  ad  un
          massimo di 16 milioni  di  euro  con  riferimento  all'anno
          2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni  di  euro  annui
          per il triennio 2017 -  2019,  per  sopperire  ai  maggiori
          costi affrontati o alle minori entrate registrate a  titolo
          di TARI-tributo di cui all'art. 1, comma 639,  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147 o  di  TARI-corrispettivo  di  cui
          allo stesso art. 1, commi 667 e 668. 
              17. Per le banche insediate  nei  Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti
          nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data  del  31
          dicembre 2016 i termini riferiti ai  rapporti  interbancari
          scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016  ovvero
          il 26 ottobre 2016 e la  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto ovvero la data di entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche'  relativi
          ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza. 
              18. Al fine di consentire nei Comuni di cui allegato  1
          il  completamento  delle  attivita'  di  formazione   degli
          operatori del settore  dilettantistico  circa  il  corretto
          utilizzo  dei  defibrillatori  semiautomatici,  l'efficacia
          delle disposizioni in ordine alla dotazione  e  all'impiego
          da  parte  delle  societa'  sportive  dilettantistiche  dei
          predetti dispositivi, adottate in attuazione  dell'art.  7,
          comma 11, del decreto legge  13  settembre  2012,  n.  158,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
          n.189, e' sospesa fino alla data del 30 giugno 2017.». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  1,   del
          decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   recante
          «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze.» convertito, con modificazioni, dalla  legge  16
          novembre 2018, n. 130, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          del 19 novembre 2018, n. 269, S.O. n. 55: 
              «Art.  1  (Ambito   di   applicazione   e   Commissario
          straordinario). - 1. Le disposizioni del presente Capo sono
          volte a disciplinare gli interventi per la riparazione,  la
          ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la  ripresa
          economica nei territori dei Comuni di  Casamicciola  Terme,
          Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia  interessati  dagli
          eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. 
              2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e'
          nominato un Commissario straordinario il  cui  compenso  e'
          determinato con lo stesso decreto, in misura non  superiore
          ai limiti di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  con  oneri  a  carico  delle
          risorse disponibili  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
          all'art. 19. Con il medesimo decreto e' fissata  la  durata
          dell'incarico del Commissario  straordinario,  fino  ad  un
          massimo di 12 mesi con possibilita' di rinnovo. La gestione
          straordinaria,  finalizzata  all'attuazione  delle   misure
          oggetto del presente decreto cessa entro  la  data  del  31
          dicembre 2021. Alla data di adozione del decreto di cui  al
          presente  comma  cessano  gli  effetti  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018 , di  cui  al
          comunicato della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7  settembre
          2018. 
              3.   Il   Commissario   straordinario   assicura    una
          ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal
          sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione
          e trasformazione urbana , finalizzati alla riduzione  delle
          situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela
          paesaggistica, e a tal fine programma l'uso  delle  risorse
          finanziarie  e  adotta  le  direttive  necessarie  per   la
          progettazione ed esecuzione degli interventi,  nonche'  per
          la determinazione dei contributi spettanti  ai  beneficiari
          sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita'  e
          di costi parametrici.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  107  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria  2008)»,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. n.285: 
              «107.  Al   decreto-legge   30   gennaio   1998,   n.6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1998,
          n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo  il  comma  7  dell'art.  2  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                  "7-bis. Alla cessazione dello stato  di  emergenza,
          le regioni completano gli  interventi  di  ricostruzione  e
          sviluppo nei rispettivi territori secondo  le  disposizioni
          del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante  la
          vigenza  dello  stato  di  emergenza,  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, dal  Ministro  dell'interno  e  dai
          commissari delegati"; 
                b) al comma 7 dell'art.  3,  le  parole:  "alla  fine
          dello stato di emergenza" sono sostituite  dalle  seguenti:
          "al 31 dicembre 2012"; 
                c) dopo l'art. 10 e' inserito il seguente: 
                  "Art. 10-bis (Misure per  i  territori  interessati
          dal sisma del dicembre 2000). - 1.  Alla  cessazione  dello
          stato di emergenza dichiarato a seguito del  sisma  del  16
          dicembre 2000, che ha interessato i comuni della  provincia
          di Terni, continuano ad applicarsi l'art. 1, commi 4  e  5,
          dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre  2000  del  Ministro
          dell'interno,   delegato   per   il   coordinamento   della
          protezione civile, e l'art. 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12
          aprile 2001 del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  il
          coordinamento della protezione civile"; 
                d) dopo il  comma  5  dell'art.  12  e'  inserito  il
          seguente: 
                  "5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i
          contributi di cui ai commi  2  e  3,  determinati  in  19,5
          milioni di euro sulla base delle certificazioni  analitiche
          del Ministero dell'interno  relative  all'anno  2006,  sono
          assegnati annualmente per il quinquiennio  2008-2012  negli
          importi progressivamente ridotti nella misura di un  quinto
          per ciascun anno del suddetto quinquiennio"; 
                e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'art. 14 e'
          aggiunto il  seguente:  "Alla  cessazione  dello  stato  di
          emergenza,  per  il   quinquennio   2008-2012,   le   spese
          necessarie per le attivita' previste  dal  presente  comma,
          quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base  di
          calcolo  la  spesa  sostenuta   nel   2006   sono   erogate
          annualmente negli importi  progressivamente  ridotti  nella
          misura  di  un  quinto  per  ciascun  anno   del   suddetto
          quinquennio"; 
                f) dopo il comma  5  dell'art.  15  sono  inseriti  i
          seguenti: 
                  "5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le
          risorse giacenti nelle contabilita' speciali  istituite  ai
          sensi del comma 3 dell'art. 17 dell'ordinanza del  Ministro
          dell'interno,   delegato   per   il   coordinamento   della
          protezione civile, n.  2668  del  28  settembre  1997  sono
          versate nelle contabilita' speciali di cui al  comma  5  ed
          utilizzate  per  il  completamento  degli   interventi   da
          ultimare. 
                  5-ter. Alla cessazione dello  stato  di  emergenza,
          per la prosecuzione e per il completamento del programma di
          interventi urgenti di cui al capo I del  presente  decreto,
          le regioni Marche e Umbria  sono  autorizzate  a  contrarre
          mutui a fronte dei quali il Dipartimento  della  protezione
          civile  e'  autorizzato   a   concorrere   con   contributi
          quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da  ciascuno
          degli esercizi 2008, 2009 e 2010."».