Art. 9 
 
Misure e  interventi  finanziari  a  favore  delle  imprese  agricole
                   ubicate nei comuni del cratere 
 
  ((1.  Alle  imprese  agricole  ubicate  nei  territori  dei  comuni
indicati negli allegati 1, 2 e  2-bis  al  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n.  229,  possono  essere  concessi  mutui  agevolati  per  gli
investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima
di dieci anni, comprensiva  del  periodo  di  preammortamento,  e  di
importo non superiore al 75 per  cento  della  spesa  ammissibile  al
finanziamento. Alle medesime  imprese  possono  essere  concessi,  in
alternativa ai mutui agevolati  di  cui  al  periodo  precedente,  un
contributo  a  fondo  perduto  fino  al  35  per  cento  della  spesa
ammissibile nonche' mutui agevolati, con  tasso  d'interesse  pari  a
zero,  di  importo  non  superiore  al  60  per  cento  della   spesa
ammissibile  al  finanziamento.  I  mutui  agevolati   concessi   per
iniziative nel settore della produzione  agricola  hanno  una  durata
massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento. 
  2. Alle agevolazioni di cui  al  comma  1  si  applicano  i  limiti
massimi  previsti  dalla   normativa   dell'Unione   europea   e   le
disposizioni della medesima in materia  di  aiuti  di  Stato  per  il
settore   agricolo   e   per   quello    della    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti agricoli. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
imprese boschive ubicate nei  territori  dei  comuni  indicati  negli
allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 
  4. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  sono  destinate
risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni  2019
e  2020.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per  il  periodo  di
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. 
  5. I criteri e le modalita' di concessione  delle  agevolazioni  di
cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse  di
cui al comma 4, con decreto di natura non regolamentare del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre
          2013, n. 147, recante «Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di
          stabilita'  2014)»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          n.302 del 27 dicembre 2013 - S.O. n. 87. 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              6. In attuazione dell'art.  119,  quinto  comma,  della
          Costituzione e in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
              (Omissis).».