Art. 9 Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere ((1. Alle imprese agricole ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonche' mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento. 2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese boschive ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 5. I criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 4, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre 2013 - S.O. n. 87. «Art. 1. - (Omissis). 6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale e' determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». (Omissis).».