((Art. 9 decies 
 
Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
                                 189 
 
  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) all'alinea, le parole: «2018/2019 e 2019/2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022»; 
  2) alla  lettera  a),  le  parole:  «2018/2019  e  2019/2020»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «2018/2019,  2019/2020,   2020/2021   e
2021/2022»; 
  3) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis)  istituire  con  loro  decreti,   previa   verifica   delle
necessita' aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico  e  di
direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in  deroga  ai
vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzo  periodo,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  b) al comma 2, le parole: «ed euro  2,25  milioni  nell'anno  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 4,15  milioni  nell'anno  2020,
euro 4,75 milioni nell'anno  2021  ed  euro  2,85  milioni  nell'anno
2022»; 
  c) al comma 5: 
  1) all'alinea, le parole: «ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «, euro 6  milioni  nell'anno  2019,  euro
4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro
2,85 milioni nell'anno 2022»; 
  2) dopo la lettera b-quater) sono aggiunte le seguenti: 
  «b-quinquies) quanto a euro 1,9  milioni  nel  2020  ed  euro  2,85
milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  b-sexies)  quanto  a  euro  4,75   milioni   nel   2021,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per  lo
svolgimento degli anni scolastici  2016/2017,  2017/2018,  2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022». 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 18-bis del citato decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 18-bis (Misure urgenti per lo  svolgimento  degli
          anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
          2020/2021  e  2021/2022).  -  1.  Per   l'anno   scolastico
          2016/2017, 2017/2018,  2018/2019,  2019/2020,  2020/2021  e
          2021/2022 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali  di
          cui all'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni  scolastiche
          ed educative i cui edifici, siti nelle aree  colpite  dagli
          eventi sismici di cui all'art. 1 ((nonche'  nei  comuni  di
          Casamicciola Terme,  Forio  e  Lacco  Ameno  dell'Isola  di
          Ischia)), sono stati dichiarati parzialmente  o  totalmente
          inagibili a  seguito  di  tali  eventi  sismici,  a  quelle
          ospitate in strutture temporanee di emergenza  e  a  quelle
          che ospitano alunni sfollati,  al  fine  di  consentire  la
          regolare  prosecuzione   delle   attivita'   didattiche   e
          amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo
          di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado  di
          scuola, dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei  limiti
          delle risorse previste  al  comma  2.  Inoltre  i  medesimi
          dirigenti possono: 
                a) istituire con loro decreti, previa verifica  delle
          necessita' aggiuntive, ulteriori  posti  di  personale,  da
          attivare sino al termine dell'attivita' didattica dell'anno
          scolastico  2016/2017,  2017/2018,  2018/2019,   2019/2020,
          2020/2021 e 2021/2022, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  69,
          della legge 13 luglio 2015, n. 107,  nonche'  di  personale
          amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA); 
                a-bis) istituire con loro  decreti,  previa  verifica
          delle necessita' aggiuntive, ulteriori posti  di  dirigente
          scolastico  e  di  direttore   dei   servizi   generali   e
          amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui  all'art.
          19, commi 5 e 5-ter, terzo  periodo,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. 
                b) assegnare alle cattedre i  docenti,  il  personale
          ATA e gli educatori o, per il personale in servizio  presso
          edifici dichiarati  parzialmente  o  totalmente  inagibili,
          modificare  le  assegnazioni  effettuate,  in  deroga  alle
          procedure e ai termini previsti dall'art.  1,  commi  66  e
          seguenti, della legge 13 luglio  2015,  n.  107,  dall'art.
          455,  comma  12,  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  e  dall'art.  1-ter,
          comma  1,  del  decreto-legge  29  marzo   2016,   n.   42,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2016,
          n.  89.  Tali  assegnazioni  sono  regolate  con  contratto
          collettivo   integrativo   regionale    di    lavoro,    da
          sottoscrivere entro sette giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  al
          fine  di  salvaguardare,  ove  possibile,  la   continuita'
          didattica. 
              2. Per l'adozione delle misure di cui al  comma  1,  e'
          autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016, euro
          10 milioni nell'anno 2017, euro 8 milioni  nell'anno  2018,
          euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni  nell'anno
          2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni
          nell'anno 2022. Dette somme sono ripartite tra  gli  Uffici
          scolastici regionali interessati con decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   e
          costituiscono limite di spesa per le attivita'  di  cui  al
          comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto,  i  termini
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30  giugno  2011,
          n. 123, sono ridotti a due giorni,  incrementabili  fino  a
          sette giorni in presenza di motivate esigenze; e'  in  ogni
          caso fatto salvo  il  disposto  dell'art.  6  del  medesimo
          decreto legislativo. 
              3. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  entro  il  31  maggio  2017,  provvede  al
          monitoraggio delle spese di cui al comma 1 per il personale
          docente  e  ATA,  comunicando  le  relative  risultanze  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato  entro  il   mese
          successivo. Nel caso  in  cui  si  verifichino  scostamenti
          rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, su proposta del Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  e'   autorizzato   ad
          apportare le  necessarie  variazioni  compensative  tra  le
          risorse iscritte in bilancio per le spese di  funzionamento
          delle  istituzioni  scolastiche  e   quelle   relative   al
          pagamento delle spese per il personale supplente. 
              4.  Per  l'anno  scolastico  2016/2017,   i   dirigenti
          scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al
          comma 1 possono individuare  i  supplenti  da  nominare  in
          deroga al regolamento adottato ai sensi dell'art.  4  della
          legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il criterio del
          maggior punteggio, assicurando la priorita' a coloro che si
          sono  resi  preventivamente  disponibili  ad  accettare   i
          contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al  fine  di
          acquisire la preventiva disponibilita' ad accettare i posti
          di  cui  al  presente  comma,  i  dirigenti  degli   Uffici
          scolastici regionali di  cui  all'art.  75,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicano  nel
          proprio sito istituzionale  apposito  bando  con  specifica
          della tempistica di presentazione delle relative domande. 
              5. Alla copertura degli oneri  derivanti  dal  presente
          articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016, euro 10  milioni
          nell'anno 2017, euro  8  milioni  nell'anno  2018,  euro  6
          milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni  nell'anno  2020,
          euro 4,75 milioni  nell'anno  2021  ed  euro  2,85  milioni
          nell'anno 2022, si provvede: 
                a) quanto ad euro  5  milioni  nel  2016  ed  euro  5
          milioni  nel  2018,   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  601,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  per  la  quota
          afferente al funzionamento; 
                b) quanto ad  euro  10  milioni  nel  2017,  mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma
          202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
                b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed  euro  3,6
          milioni  nel  2019,   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  123,
          della legge 13 luglio 2015, n.107; 
                b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di  cui
          all'art. 1, comma 601, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296; 
                b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed  euro
          2,25 milioni nel 2020,  mediante  corrispondente  riduzione
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2019-2021,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  'Fondi  da  ripartire   dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2019,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca; 
                b-quinquies) quanto a euro 1,9 milioni  nel  2020  ed
          euro  2,85  milioni  nel  2022,   mediante   corrispondente
          riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2019 2021,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2019,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca; 
                b-sexies)  quanto  a  euro  4,75  milioni  nel  2021,
          mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
          1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
              5-bis. Il Fondo di funzionamento  di  cui  all'art.  1,
          comma  601,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.296,   e'
          incrementato  di  euro  600.000  nell'anno  2018.  A   tale
          incremento  si  da'   copertura   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,
          comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107. 
              6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilanci.». 
              -  Si  riporta  l'art.  19  commi  5   e   5-ter,   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  recante  «Disposizioni
          urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria»,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.155  del   6   luglio   2011,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111: 
              «Art.  19  (Razionalizzazione  della   spesa   relativa
          all'organizzazione scolastica). - (Omissis). 
              5. Negli anni scolastici  2012/2013  e  2013/2014  alle
          istituzioni scolastiche autonome costituite con  un  numero
          di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino a 400 per le
          istituzioni site nelle piccole isole, nei  comuni  montani,
          nelle  aree  geografiche  caratterizzate  da   specificita'
          linguistiche,  non  possono  essere   assegnati   dirigenti
          scolastici con incarico a tempo  indeterminato.  Le  stesse
          sono conferite  in  reggenza  a  dirigenti  scolastici  con
          incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. 
              (Omissis). 
              5-ter. A decorrere dall'anno  scolastico  2014-2015,  i
          criteri per la definizione  del  contingente  organico  dei
          dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
          amministrativi, nonche' per la  sua  distribuzione  tra  le
          regioni, sono  definiti  con  decreto,  avente  natura  non
          regolamentare,      del      Ministro      dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo  accordo  in
          sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, fermi restando gli obiettivi  finanziari  di
          cui ai commi 5 e 5-bis del presente  articolo.  Le  regioni
          provvedono  autonomamente  al  dimensionamento   scolastico
          sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente.  Fino
          al termine dell'anno scolastico  nel  corso  del  quale  e'
          adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5
          e 5-bis.».